Giurisprudenza della Corte Costituzionale
- Sentenza della Corte costituzionale n. 169/2024 – Impiego pubblico
- Artt. 8 e 25, comma 2, della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Trattamento economico - Incrementi retributivi di cui all'art. 87 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l. reg.le n. 10 del 2000 - Triennio normativo ed economico 2016-2018, previsti in sostituzione dell'elemento perequativo di cui alla lett. b) del c. 440 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 - Finanziamento a regime nell'ambito del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 del medesimo comparto - Integrazione, per le predette finalità, delle risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, a decorrere dall’esercizio finanziario 2024, di un importo pari a 4.300 migliaia di euro, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale. Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Modifica del c. 1 dell’art. 20 della l. reg.le n. 30 del 1993 - Qualificazione del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario (CEFPAS) come ente del Servizio Sanitario Regionale. Decisione: illegittimità costituzionale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 169/2024 – Impiego pubblico
- Artt. 8 e 25, comma 2, della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Trattamento economico - Incrementi retributivi di cui all'art. 87 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l. reg.le n. 10 del 2000 - Triennio normativo ed economico 2016-2018, previsti in sostituzione dell'elemento perequativo di cui alla lett. b) del c. 440 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 - Finanziamento a regime nell'ambito del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 del medesimo comparto - Integrazione, per le predette finalità, delle risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, a decorrere dall’esercizio finanziario 2024, di un importo pari a 4.300 migliaia di euro, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale. Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Modifica del c. 1 dell’art. 20 della l. reg.le n. 30 del 1993 - Qualificazione del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario (CEFPAS) come ente del Servizio Sanitario Regionale. Decisione: illegittimità costituzionale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 168/2024 - Istruzione
- Norme della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Riorganizzazione della rete scolastica – Mantenimento di tutte le autonomie in essere nell’anno scolastico 2023-2024 – Adozione di un piano annuale, per la disciplina autonoma del dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa – Mantenimento, in via sperimentale, di un presidio con funzioni organizzative e gestorie nelle autonomie scolastiche soppresse – Violazione della competenza statale esclusiva nelle materie «norme generali sull’istruzione» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» – Decisione: Illegittimità costituzionale. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.167/2024 – Edilizia e Urbanistica
- Norme della legge della Regione Abruzzo 25 gennaio 2024, n. 4, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Modifiche alla l. reg.le n. 10 del 2011, recante norme sull’attività edilizia - Recupero dei sottotetti esistenti - Estensione al 31 dicembre 2022 del periodo di preesistenza dei sottotetti ai fini del loro recupero ai fini residenziali - Modifica alla l. reg.le n. 40 del 2017, recante disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente - Estensione ai vani e ai locali accessori esistenti al 31 dicembre 2022 ai fini dell'applicazione della l. reg.le n. 40 del 2017. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 165/2024 – Energia – idrocarburi
- Articolo 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Misure di compensazione territoriale riferite agli impianti e alle infrastrutture del gas – Previsione, mediante novella, che le misure si estendano anche agli impianti esistenti, in funzione o comunque già autorizzati, anziché solo a quelli nuovi o a quelli esistenti e interessati da potenziamento o trasformazione – Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Decisione: Illegittimità costituzionale in parte qua. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 161/2024 – Energia - Concessioni derivazioni elettriche
- Art. 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2023, n. 17 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024). Ricorso Promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Proroga legale della durata – Finalità – Consenso all’integrale utilizzo degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Condizioni – Istanza del titolare e rispetto della durata massima trentennale – Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Necessità di chiarire se l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE possa essere applicabile anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica; in caso affermativo, se il riferimento delle medesime disposizioni al requisito della scarsità delle risorse osti a una disciplina di uno Stato membro che si avvale, quale criterio generale e astratto per distinguere l’attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti; in caso affermativo, se il paragrafo 2 debba essere interpretato nel senso che osti a una disciplina di uno Stato membro che prevede una proroga motivata del termine di concessione, nel rispetto della durata massima sin dall’inizio assegnata a una concessione per piccola derivazione idroelettrica. Decisione: Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 159/2024 - Edilizia e urbanistica
- Norme della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20 («Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale n. 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio – Interventi in deroga alla legislazione urbanistica – Disposizione transitoria che attrae le pratiche edilizie, presentate agli sportelli unici per l’edilizia dei comuni pugliesi prima del 29 luglio 2022, nella pregressa disciplina di cui al Piano casa regionale – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva in materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, dei principi fondamentali nella materia governo del territorio, nonché dei principi di ragionevolezza, irretroattività e buon andamento – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio Decisione: Estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 158/2024 - Edilizia e urbanistica
- Articolo 6 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale n. 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio – Interventi in deroga alla legislazione urbanistica – Applicabilità agli immobili oggetto di sanatoria, senza specificazione di un termine – Possibili interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria in deroga al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva nella materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, dei principi fondamentali nella materia governo del territorio, nonché dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio Decisione: Estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 157/2024 - Edilizia e urbanistica
- Norme della legge Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale n. 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi di ampliamento finalizzati a ottenere migliori condizioni di comfort abitativo - Possibilità di derogare alle altezze minime stabilite dalla legislazione statale mediante il ricorso a strumenti urbanistici comunali - Interventi di ricostruzione con aumento della volumetria sino al 35 per cento - Applicazione della legislazione statale solo in via residuale - Disciplina del possibile incremento dell'indice di edificabilità di zona - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio Decisione: Estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n.156/2024 - Edilizia e urbanistica
- Norme della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale n. 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio – Interventi, in deroga alla legislazione urbanistica, di ristrutturazione, ampliamento e demolizione e con facoltà del cambio di destinazione d’uso – Condizioni – Possibilità per il proprietario, di proporre l’intervento edilizio con perizia asseverata da un professionista, previa deliberazione del consiglio comunale – Possibilità di realizzare incrementi volumetrici nei contesti rurali, entro determinate percentuali, senza tener conto delle dimensioni del fondo nonché in deroga agli strumenti urbanistici – Lamentata violazione dei livelli, anche internazionali, di tutela dell’ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, nonché dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio Decisione: Estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 154/2024 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale
- Art. 34 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Nomina del Commissario liquidatore dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) – Attribuzione alla Giunta regionale – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia della tutela della salute – Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore non applicata Incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo – Nomina diretta, nelle more dell’aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei, senza procedura selettiva. Decisione: Cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 153/2024 – Sanità pubblica – Dirigenza sanitaria
- Art. 47 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Dirigenti sanitari in rapporto esclusivo col SSR che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) – Possibilità, fino al 2025, di operare in strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il SSR – Violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute - Disposizioni finalizzate alla riduzione delle file d’attesa, vigenti non oltre il 2025 – Possibilità, per aziende sanitarie, enti e istituti del SSR, di acquisire dai dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il SSR, che abbiano optato per l’esercizio dell’ALPI, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria – Possibilità che tali prestazioni siano svolte anche presso strutture private accreditate – Violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute - Criteri e modalità di svolgimento dell'ALPI - Individuazione attribuita alla Giunta regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute – Decisione: Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale - Non fondatezza della questione. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2024 – edilizia residenziale pubblica
- Art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università), in «combinato disposto» con gli artt. 25 e 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Domini collettivi - Partecipanze agrarie - Controlli - Previsione che la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni delle Partecipanze agrarie della Regione Emilia-Romagna concernenti gli statuti e i regolamenti, ferma restando l’eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994 - Denunciata introduzione di un limite alla capacità di autonormazione e di gestione del patrimonio di cui è dotato ciascun ente esponenziale di una collettività titolare di diritti di uso civico o di proprietà collettiva - Introduzione di una forma di sindacato amministrativo sull’attività dell’ente esponenziale della collettività - Denunciata introduzione, per effetto del rinvio alle norme della legge regionale n. 24 del 1994, di un’ipotesi di decadenza coattiva degli organi dell’ente esponenziale della collettività. Decisione: . illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 151/2024 – ambiente
- Norme della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di bonifiche ambientali di competenza degli enti locali - Prevista attribuzione ai comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati negli artt. 242 e 249 del d.lgs. n. 152 del 2006 per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e alle città metropolitane delle medesime funzioni e compiti amministrativi per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o città metropolitana oltre alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall’art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006. Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Modifica dell'art. 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di demolizione e ricostruzione - Previsione che la ricostruzione dell'intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 147/2024 – edilizia residenziale pubblica
- Art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), promosso dal Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) aps, Regione Piemonte e Comune di Torino, con ordinanza del 10 novembre 2023, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2023. Assegnazione di alloggi –Requisiti di accesso all’edilizia sociale – Residenza anagrafica o svolgimento dell’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali, o in alternativa iscrizione all’AIRE – Irragionevolezza dei vincoli temporali Decisione: Illegittimità costituzionale parziale. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 145/2024 – Bilancio e contabilità pubblica – finanza pubblica
- Articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 170, che modifica l’art. 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Contributo delle regioni e degli enti locali per gli anni dal 2023 al 2025 – Soggetti tenuti al versamento – Comuni appartenenti al territorio della Valle d’Aosta – Spettanza dell’onere, per loro conto, in capo alla Regione autonoma – Lamentata violazione delle competenze statutarie, dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, dell’autonomia finanziaria, nonché dei principi dell’equilibro di bilancio e del principio di leale collaborazione, in ragione della asserita natura “integrata” del sistema degli enti territoriali valdostani – Effetti in caso di mancato versamento – Trattenimento del relativo importo, da parte del MEF, dalle somme dovute alla stessa Regione – Lamentata violazione del principio dell’accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, delle competenze statutarie e della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Comuni appartenenti al territorio della Valle d’Aosta, mediante d.m. adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali – Spettanza dell’onere, per loro conto, in capo alla Regione autonoma – Lamentata violazione del principio di leale collaborazione e, in particolare, del principio dell’accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale – Decisione: Non fondatezza delle questioni. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 142/2024 – Edilizia e urbanistica – interventi edilizi
- Norme della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Interventi per il riuso e per il recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra con incremento volumetrico – Definizione dei sottotetti, finalità del recupero e condizioni – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, nonché del principio di leale collaborazione – Possibilità di demolizione parziale di solaio intermedio, escludendo il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio – Nozione dei sottotetti – Ricomprensione degli spazi coperti, anche se non delimitati lateralmente – Interventi finalizzati ad assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi – Possibilità di deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purché nel rispetto delle disposizioni del codice civile – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica - Possibilità di demolizione parziale di solaio intermedio, escludendo il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio– Ricomprensione degli spazi coperti, anche se non delimitati lateralmente – Interventi finalizzati ad assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi – Possibilità di deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purché nel rispetto delle disposizioni del codice civile – Lamentata violazione del principio di leale collaborazione – Possibilità di creare nuovo volume urbanistico anche mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali – Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica – Possibile recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti anche in zona A, (territorio con agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) – Possibilità, per le strutture ricettive alberghiere esistenti, di chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni – Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, nonché del principio di leale collaborazione – Condizioni di ammissibilità degli interventi previsti – Condizioni per gli edifici esistenti – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, nonché del principio di leale collaborazione – Possibile estensione anche agli edifici condonati – Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica – Opere di edilizia libera – Interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche – Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 141/2024 – Bilancio e contabilità pubblica – Spesa sanitaria
- Norme della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), e art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 29 dicembre 2023, n. 21 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023). Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Possibilità, per gli enti del SSR, di destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all’incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche oltre il limite previsti dalla disciplina statale –Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Risorse per l’assistenza ospedaliera di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 – Possibile redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali – Autorizzazione alla Giunta regionale per l’incremento della spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011 – Esclusione dal limite indicato degli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità rispetto alla spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l’acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011 – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica Decisione: Non fondatezza delle questioni - inammissibilità - estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024 – sanità pubblica-servizio sanitario regionale
- Art. 8, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56. Ricorso promosso dalla Regione Campania. Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback dei dispositivi medici) – Ripartizione – Assegnazione alle Regioni che hanno superato il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 anziché tra tutte le Regioni sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto standard per il servizio sanitario nazionale – Lamentata irragionevolezza, violazione dei criteri di decretazione d’urgenza e dei principi di leale collaborazione, di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dell’autonomia finanziaria regionale, del diritto alla salute e al buon andamento dell’amministrazione nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica – Agevolazione per le imprese che scelgano una definizione conciliativa delle controversie in materia di spese per dispositivi medici o rinuncino ad avviarle – Lamentata violazione dei criteri di decretazione d’urgenza e dei principi di leale collaborazione, di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, del diritto alla salute e al buon andamento dell’amministrazione nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica - Disparità di trattamento e violazione dell'autonomia finanziaria regionale. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 133/2024 – trasporto pubblico locale
- Art. 17, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136. Ricorsi promossi dalle Regioni Veneto, Piemonte e Campania- Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (cosiddetto Fondo TPL) - Criteri di riparto - Modifiche all’art. 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito - Previsione che per la quota pari al 50 per cento del Fondo, che viene ripartita sulla base dei costi standard, si tiene conto del complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'art. 1, c. 300, della legge n. 244 del 2007 - Previsione che, limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 - Previsione che nelle more dell’ adozione del decreto ministeriale, che deve definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le loro modalità di applicazione, si provvede alla ripartizione integrale del Fondo tenendo conto del criterio dei costi standard - Denunciata illegittima modificazione del criterio di riparto del Fondo - Menomazione delle attribuzioni legislative regionali nella materia del trasporto pubblico regionale e locale - Lesione del potere di gestione del servizio pubblico spettante alla Regione - Illegittima decurtazione di risorse spettanti per lo svolgimento di funzioni fondamentali nell’erogazione del servizio di trasporto pubblico - Lesione del principio di correlazione fra risorse e funzioni - Discriminazione della Regione rispetto ai corrispondenti livelli di governo - Irragionevolezza delle modifiche introdotte in riferimento alle indicazioni del PNRR, a quanto stabilito dal legislatore con la legge n. 6 del 2023, alle indicazioni metodologiche di cui all’estratto dello studio tecnico dell’ Università di Roma “La Sapienza” - Violazione del principio della copertura finanziaria della spesa per il servizio di trasporto pubblico già deliberata - Assenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del decreto impugnato che travolge anche la legge di conversione - Disposizioni che erodono illegittimamente la quota di riparto del Fondo nazionale - Introduzione di elementi estranei all’esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti in subiecta materia - Elusione della ratio della precedente intesa - Violazione della competenza legislativa residuale della regione in materia di trasporto pubblico locale - Disposizioni che irrazionalmente privilegiano soltanto alcune regioni a scapito di altre - Introduzione di un criterio di riparto del Fondo TPL relativo al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione, non necessariamente e univocamente correlato a un’efficiente allocazione delle risorse pubbliche - Disciplina destinata a produrre dannose ripercussioni e un grave pregiudizio allo svolgimento di un servizio pubblico fondamentale - Previsioni non idonee a soddisfare l’esigenza di assicurare la garanzia di uno standard di omogeneità nella fruizione del servizio su tutto il territorio nazionale - Criterio di riparto del Fondo nazionale foriero di gravi incertezze interpretative e applicative. decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

