Salute e sanità

Sentenza della Corte costituzionale n. 65/2025 - Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie
Articolo 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante «XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica alla legge regionale n. 9 del 2017 - Responsabile sanitario - Previsione che alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all'art. 15-nonies, c. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Denunciata previsione che si discosta dalla citata normativa statale interposta, concernente i limiti di età dei dirigenti sanitari, non solo con riferimento alle strutture private autorizzate, ma anche con riferimento a quelle accreditate - Contrasto con i principi costituzionali espressi nella sentenza n. 195 del 2021 - Disciplina che non reca alcun riferimento alla natura transitoria del trattenimento in servizio previsto dalla normativa nazionale di riferimento per dirigenti medici e sanitari sino all’età di settantadue anni. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 57/2025 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR)
Legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante «Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)», e, in particolare, degli artt. 1, 3 e 4, comma 2. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata – Omessa previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze – Provvista finanziaria per la gestione pubblica del Centro – Transito del personale dipendente dalla Fondazione nell’organico della ASL di Brindisi - Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica. Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata - Transito del personale dipendente dalla Fondazione nell'organico della ASL di Brindisi - Criteri - Possibili procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale - Violazione del principio generale di accesso alla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso Decisione: illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 32/2025 - Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale
Articolo 5 della legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 9, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Clausola valutativa - Previsione che la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta contenente, tra l’altro, gli interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria - Denunciata potenziale interferenza con i poteri e le funzioni del Commissario ad acta, incaricato dell’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria - Incidenza sul legittimo esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 202/2024 - Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR)
Articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della Legge della Regione Puglia 9 aprile 2024, n. 16, «Modifiche alle leggi regionali 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio), 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale – A.Re.S.S.) e disposizioni diverse». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.), quale ente di supporto tecnico-amministrativo del dipartimento regionale della salute - Attribuzione alla nuova agenzia, integralmente e senza forme di coordinamento con le aziende sanitarie regionali (ASL), di competenze in materia di reclutamento, gestione della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, nonché di ricognizione periodica del personale in servizio - Mera facoltà, per la Giunta regionale, di distribuire tali competenze alle ASL - Violazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute concernenti l'organizzazione dei servizi sanitari. Previsione che attribuisce all’A.Re.S.S., anziché alle ASL, funzioni di supporto tecnico-amministrativo per il dipartimento regionale della salute – Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute. Previsioni che attribuiscono all’A.Re.S.S., anziché alle ASL, la gestione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, nonché le attività di supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità, di concerto con il dipartimento regionale della salute – Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 201/2024 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR)
Norme della Legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Erogazione di prestazioni di screening e trattamento di fibromialgia ed elettrosensibilità presso ambulatori dedicati, anche multidisciplinari, ulteriori rispetto a quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale (SSN) – Estraneità delle prestazioni relative alla elettrosensibilità tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), nonostante i vincoli del piano di rientro – Violazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del principio di necessaria copertura della spesa. Previsione che gli ambulatori multidisciplinari possano essere coadiuvati da associazioni di volontariato che si occupano di fibromialgia e di elettrosensibilità, anziché da tutti gli enti del terzo settore (ETS) – Valorizzazione delle attività di tali associazioni da parte della Regione, nonché presentazione, da parte della Giunta regionale, di una relazione biennale circa le attività informative e di sensibilizzazione promosse dalle stesse sul territorio regionale – Lamentata irragionevolezza e lesione della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza delle questioni [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 197/2024 - Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale
Norme della Legge della Regione Siciliana 31 gennaio 2024, n. 3 (Disposizioni varie e finanziarie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle strutture adibite alla riabilitazione di alcune categorie di soggetti fragili e per quelle rese dai centri dialisi, in contrasto con il piano di rientro sanitario - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Amministrazione pubblica – Società a partecipazione pubblica –Compensi massimi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate – Applicazione, in via transitoria, del d.P.C.m. n. 143 del 2022 – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Restituzione, a seguito dell'emergenza pandemica, alle strutture sanitarie specialistiche accreditate dell'acconto sul budget - Estensione della restituzione prevista nel triennio 2022-2022 al settennio 2020-2026 - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica . Strutture RSA accreditate – Mantenimento degli standard strutturali e funzionali normativamente previsti e garanzia della compiuta erogazione dei relativi livelli essenziali di assistenza (LEA) – Riconoscimento annuale, alle RSA indicate, da parte delle Aziende sanitarie provinciali, della parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura – Lamentata violazione del principio di copertura delle leggi di spesa e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni di commissari straordinari e liquidatori degli ATO - Mancata quantificazione dei relativi oneri . Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa - Ius superveniens satisfattivo, in assenza medio tempore dell'applicazione della norma impugnata. Funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del PNRR - Conseguente aumento dei limiti di spesa destinati al personale degli enti del SSR del 15 per cento annuo. Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza - cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n . 178/2024 - Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria
Art. 5 della legge della Regione Puglia 31 luglio 2023, n. 21 (Colon al sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l’esame del sangue). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon retto attraverso l’esame del sangue - Previsione che i costi per la sua realizzazione sono stimati in circa euro 396 mila, da suddividersi in due annualità ed erogati all’Azienda sanitaria di riferimento del centro competente, previa rimodulazione della tabella L) della deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 2021, oppure con deliberazione della Giunta a stralcio e anticipazione sul riparto alle aziende sanitarie delle risorse per l’esercizio 2023. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 170/2024 – Bilancio e contabilità pubblica
Articolo 3, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Spesa sanitaria - Autorizzazione di spesa di euro 3.291.344,42, a favore di ARES, per le finalità di cui all’art. 5, c. 12, della l. reg.le n. 1 del 2023, concernenti la possibilità di redistribuire le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l’assistenza ospedaliera tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell’anno 2021 e di utilizzarle per incrementare il tetto di spesa ospedaliera nell’anno 2023 - Autorizzazione all’ARES, a valere sul Fondo sanitario regionale relativo all’anno 2024, al trasferimento della somma di euro 5.835.023,84 per le finalità di cui all’art. 5, c. 12, della l. reg.le n. 1 del 2023, con riferimento all’anno 2023. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
Ordinanza della Corte costituzionale n. 154/2024 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale
Art. 34 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Nomina del Commissario liquidatore dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) – Attribuzione alla Giunta regionale – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia della tutela della salute – Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore non applicata Incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo – Nomina diretta, nelle more dell’aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei, senza procedura selettiva. Decisione: Cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 153/2024 – Sanità pubblica – Dirigenza sanitaria
Art. 47 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Dirigenti sanitari in rapporto esclusivo col SSR che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) – Possibilità, fino al 2025, di operare in strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il SSR – Violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute - Disposizioni finalizzate alla riduzione delle file d’attesa, vigenti non oltre il 2025 – Possibilità, per aziende sanitarie, enti e istituti del SSR, di acquisire dai dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il SSR, che abbiano optato per l’esercizio dell’ALPI, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria – Possibilità che tali prestazioni siano svolte anche presso strutture private accreditate – Violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute - Criteri e modalità di svolgimento dell'ALPI - Individuazione attribuita alla Giunta regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute – Decisione: Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale - Non fondatezza della questione. [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024 – sanità pubblica-servizio sanitario regionale
Art. 8, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56. Ricorso promosso dalla Regione Campania. Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback dei dispositivi medici) – Ripartizione – Assegnazione alle Regioni che hanno superato il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 anziché tra tutte le Regioni sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto standard per il servizio sanitario nazionale – Lamentata irragionevolezza, violazione dei criteri di decretazione d’urgenza e dei principi di leale collaborazione, di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dell’autonomia finanziaria regionale, del diritto alla salute e al buon andamento dell’amministrazione nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica – Agevolazione per le imprese che scelgano una definizione conciliativa delle controversie in materia di spese per dispositivi medici o rinuncino ad avviarle – Lamentata violazione dei criteri di decretazione d’urgenza e dei principi di leale collaborazione, di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, del diritto alla salute e al buon andamento dell’amministrazione nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica - Disparità di trattamento e violazione dell'autonomia finanziaria regionale. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte Costituzionale n. 89/2024 – Sanità pubblica
Articoli 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 12 - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Erogazione, a determinate condizioni, di prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o disturbi del comportamento – Ricorso del Governo – Lamentata violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica Decisione: Inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
Ordinanza della Corte costituzionale n. 79/2024 - Sanità pubblica – Personale sanitario
Articolo 9 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Estensione alle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali della possibilità di attingere all’albo dei dipendenti delle società in liquidazione, istituito dall’art. 64, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014 – Lamentata violazione del principio del concorso pubblico, delle competenze esclusive statali nelle materie dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e dell’ordinamento civile, nonché eccedenza dalle competenze statutarie – Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore non applicata. Decisone: cessata materia del contendere
Sentenza della Corte costituzionale n. 76/2024 – conferimento incarichi IRCCS
Articolo 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2023, n. 7 (Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri - La disposizione impugnata è intervenuta sulla disciplina regionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con sede nel territorio regionale, in ordine ai criteri e alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione delle loro strutture complesse, nonché alla composizione della commissione cui è affidata la selezione dei relativi idonei, prevedendo che «[l]a Commissione di cui all’art. 15, comma 7-bis, lett[era] a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico» - Il ricorrente lamenta il contrasto della previsione regionale sulla formazione della commissione con l’art. 117, terzo comma, Cost. nelle materie «tutela della salute» e «professioni» in relazione all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) - la composizione della commissione per la procedura di nomina dei dirigenti di struttura complessa trova una differente regolazione a livello statale proprio in relazione agli IRCCS. Decisione: illegittimità
Sentenza della Corte costituzionale n. 69/2024 – sanità - dati personali
Norme della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13 “Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità”. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. L’impugnato art. 3 regola la «[i]nstallazione dei sistemi di videosorveglianza e [la] tutela della privacy», collocandosi nel contesto di una legge regionale che intende prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell’ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno – la norma impugnata invaderebbe la materia «ordinamento civile», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché detterebbe una disciplina concernente il trattamento dei dati personali - opererebbe un generico richiamo alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati e del d.lgs. n. 101 del 2018, anziché rinviare all’intero plesso normativo di riferimento, e oltretutto evocherebbe le citate fonti con riguardo alla sola fase di installazione del sistema di videosorveglianza - alluderebbe poi alla mera necessità del consenso degli ospiti (o dei tutori), senza indicare le modalità con cui il consenso deve essere prestato, né i caratteri che deve presentare; così come non sarebbero regolati i tempi di conservazione delle videoriprese, trascurando inoltre la posizione dei lavoratori e le garanzie loro assicurate dalla disciplina statale con l’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) - In generale, secondo il ricorrente, la Regione sarebbe intervenuta «in un ambito riservato al legislatore statale cui spett[erebbe] il bilanciamento [degli] interessi giuridici in gioco». Decisione: illegittimità
Sentenza Corte Costituzionale 50/2024 - Covid-19
Norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività) - Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano - la legge disciplina la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus - condiziona la ripresa delle attività e delle libertà di movimento all’osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge - la controversia ha ad oggetto il mancato controllo del possesso del green pass da parte dei clienti di una pizzeria. Decisione: illegittimità.
Sentenza Corte Costituzionale 26/2024 - sanità
Norme della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria) - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - la disposizione censurata innalza il massimale di assistiti per ciascun medico del ruolo unico dell’assistenza primaria, operante in determinate aree individuate dalla Regione, fino al limite massimo di 1.800 scelte su base volontaria - tale disciplina è ritenuta rientrare nel trattamento economico e normativo del personale sanitario, la cui regolamentazione è demandata dalla legislazione statale alla fonte negoziale collettiva. Decisione: non fondatezza.
Sentenza Corte Costituzionale 186/2023 - Covid-19
Norme del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 - Giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Brescia - il tribunale ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nella parte in cui la norma impone la vaccinazione anti SARS-CoV-2 quale requisito essenziale per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, con sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento quale conseguenza della mancata vaccinazione. Decisione: inammissibilità - non fondatezza.
Sentenza Corte Costituzionale 185/2023 - Covid-19
Norme del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b) e del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 - Giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Genova - la disposizione impugnata impone l’obbligo vaccinale, a pena della sospensione dall’albo, a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione, includendo anche quanti, non svolgendo relazioni di cura con i pazienti, sarebbero professionalmente assimilabili a categorie esenti dall’obbligo. Decisione: inammissibilità - non fondatezza.
Sentenza Corte Costituzionale 181/2023 - sanità
Norme della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) - Giudizio promosso dalla Corte d'Appello di Roma - La legge è impugnata nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui siano derivati danni permanenti all’integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-HPV. Decisione: illegittimità.