Salute e sanità

Sentenza sella Corte costituzionale n. 169/2025 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale
Articolo 28, comma 16, della Legge della Regione siciliana 18 novembre 2024, n. 28 (Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Adeguamento tariffario, a partire dal 2024, delle prestazioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, dalle comunità terapeutiche assistite, dalle residenze sanitarie assistenziali e dai centri diurni per soggetti autistici – Misura del 7 per cento a valere sui fondi del SSR – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario cui è sottoposta la Regione, nonché eccedenza dalle competenze statutarie – Successiva rinuncia, in mancanza della costituzione della resistente Decisione: Estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte Costituzionale n. 161/2025 - Sanità pubblica - Professioni
Legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Previsione che, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure lo assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia - Previsione che, nello svolgimento dell’attività di supporto psicologico, la Regione promuove l’inserimento del servizio di assistenza psicologica all’interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l’equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia - Previsione che, nel raggiungimento delle finalità di sostentamento, riconosce l’approccio multidisciplinare/professionale all’interno della Rete oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche - Previsione che l’assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami - Previsione che l’attività di sostegno psicologico può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo) - Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla L.R.n. 41 del 2024, quantificati in euro 1.500.000 per l’anno 2024, si provvede con copertura nell’ambito del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070 - Denunciata introduzione nell’ambito della Regione Puglia della figura del psiconcologo non prevista dalla normativa nazionale, né dalle linee guida di tipo organizzativo per il funzionamento delle reti oncologiche fornite dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2019 - Previsione confliggente con la normativa statale di riferimento che disciplina i profili professionali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, limitandone l’assunzione a coloro che siano in possesso di un titolo di specializzazione contemplato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 50 del 2019, tra i quali non rientra quello menzionato nella normativa regionale - Contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato - Previsione di un sostegno psicologico in ambito oncologico che costituisce un livello ulteriore di assistenza, non rientrante tra le spese obbligatorie consentite alle Regioni che abbiano adottato un Piano di rientro - Contrasto con gli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario perseguiti con l’Accordo del 29 novembre 2010 e con la correlata normativa interposta - Lesione dei principi fondamentali dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio di bilancio. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 158/2025- Salute pubblica – Sanzioni amministrative
Articolo 1, commi 12, 15, 36 e 37, della Legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), nonché dell’Allegato A alla medesima Legge Provinciale, punto II.D, numero 8). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano. Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività - Misure specifiche per le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande - Obbligo, gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione, di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale - Sanzioni in caso di inosservanza - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale. Decisione: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 122/2025 – Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA)
Articolo 26 della legge della Regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza protesica – Previsione dell’immediata vigenza ed esecuzione del d.P.C.m. LEA e delle relative tariffe (“decreto tariffe”), non ancora entrate in vigore, e successivamente sostituite – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica Decisione: Illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 114/2025 - Sanità pubblica - Prestazioni sanitarie
Articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 202. Ricorsi promossi dalle Regioni Toscana e Campania, iscritti rispettivamente ai numeri 35 e 36 del registro ricorsi 2024. Piani dei fabbisogni triennali per il SSR, predisposti dalle regioni – Approvazione con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del riscontro di congruità finanziaria – Violazione delle competenze legislative regionali nella materia concorrente della tutela della salute e in quella residuale dell’organizzazione regionale – Illegittimità costituzionale in parte qua. Sanità pubblica – Personale sanitario – Incremento della relativa spesa – Autorizzazione, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni – Violazione delle competenze legislative regionali nella materia concorrente della tutela della salute e in quella residuale dell’organizzazione regionale nonché del principio di autonomia, anche finanziaria, delle regioni – Illegittimità costituzionale in parte qua. Sanità pubblica – Determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni – Elaborazione, a partire dall’anno 2025, di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale di tali enti – Sua adozione mediante uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – Ricorso della Regione Campania – Lamentata violazione dei principi di imparzialità, eguaglianza e buon andamento, del diritto alla salute nonché dell’autonomia regionale, anche nell’esercizio delle prerogative regionali in materia di tutela della salute – Non fondatezza della questione. Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n.97/2025 - tutela della salute
Articolo 1, comma 36, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 6, e l’Allegato A alla Legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano. Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività – Divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale e di protezione delle vie respiratorie – Sanzioni amministrative in caso di inosservanza – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 84/2025 – Sanità pubblica- Lea
Articolo 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla L.R n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria - Previsione che le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024 - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l’incompatibilità allo svolgimento delle attività di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 65/2025 - Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie
Articolo 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante «XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica alla legge regionale n. 9 del 2017 - Responsabile sanitario - Previsione che alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all'art. 15-nonies, c. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Denunciata previsione che si discosta dalla citata normativa statale interposta, concernente i limiti di età dei dirigenti sanitari, non solo con riferimento alle strutture private autorizzate, ma anche con riferimento a quelle accreditate - Contrasto con i principi costituzionali espressi nella sentenza n. 195 del 2021 - Disciplina che non reca alcun riferimento alla natura transitoria del trattenimento in servizio previsto dalla normativa nazionale di riferimento per dirigenti medici e sanitari sino all’età di settantadue anni. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 57/2025 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR)
Legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante «Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)», e, in particolare, degli artt. 1, 3 e 4, comma 2. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata – Omessa previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze – Provvista finanziaria per la gestione pubblica del Centro – Transito del personale dipendente dalla Fondazione nell’organico della ASL di Brindisi - Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica. Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata - Transito del personale dipendente dalla Fondazione nell'organico della ASL di Brindisi - Criteri - Possibili procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale - Violazione del principio generale di accesso alla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso Decisione: illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 32/2025 - Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale
Articolo 5 della legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 9, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Clausola valutativa - Previsione che la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta contenente, tra l’altro, gli interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria - Denunciata potenziale interferenza con i poteri e le funzioni del Commissario ad acta, incaricato dell’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria - Incidenza sul legittimo esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 202/2024 - Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR)
Articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della Legge della Regione Puglia 9 aprile 2024, n. 16, «Modifiche alle leggi regionali 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio), 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale – A.Re.S.S.) e disposizioni diverse». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.), quale ente di supporto tecnico-amministrativo del dipartimento regionale della salute - Attribuzione alla nuova agenzia, integralmente e senza forme di coordinamento con le aziende sanitarie regionali (ASL), di competenze in materia di reclutamento, gestione della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, nonché di ricognizione periodica del personale in servizio - Mera facoltà, per la Giunta regionale, di distribuire tali competenze alle ASL - Violazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute concernenti l'organizzazione dei servizi sanitari. Previsione che attribuisce all’A.Re.S.S., anziché alle ASL, funzioni di supporto tecnico-amministrativo per il dipartimento regionale della salute – Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute. Previsioni che attribuiscono all’A.Re.S.S., anziché alle ASL, la gestione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, nonché le attività di supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità, di concerto con il dipartimento regionale della salute – Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 201/2024 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR)
Norme della Legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Erogazione di prestazioni di screening e trattamento di fibromialgia ed elettrosensibilità presso ambulatori dedicati, anche multidisciplinari, ulteriori rispetto a quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale (SSN) – Estraneità delle prestazioni relative alla elettrosensibilità tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), nonostante i vincoli del piano di rientro – Violazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del principio di necessaria copertura della spesa. Previsione che gli ambulatori multidisciplinari possano essere coadiuvati da associazioni di volontariato che si occupano di fibromialgia e di elettrosensibilità, anziché da tutti gli enti del terzo settore (ETS) – Valorizzazione delle attività di tali associazioni da parte della Regione, nonché presentazione, da parte della Giunta regionale, di una relazione biennale circa le attività informative e di sensibilizzazione promosse dalle stesse sul territorio regionale – Lamentata irragionevolezza e lesione della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza delle questioni [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 197/2024 - Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale
Norme della Legge della Regione Siciliana 31 gennaio 2024, n. 3 (Disposizioni varie e finanziarie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle strutture adibite alla riabilitazione di alcune categorie di soggetti fragili e per quelle rese dai centri dialisi, in contrasto con il piano di rientro sanitario - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Amministrazione pubblica – Società a partecipazione pubblica –Compensi massimi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate – Applicazione, in via transitoria, del d.P.C.m. n. 143 del 2022 – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Restituzione, a seguito dell'emergenza pandemica, alle strutture sanitarie specialistiche accreditate dell'acconto sul budget - Estensione della restituzione prevista nel triennio 2022-2022 al settennio 2020-2026 - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica . Strutture RSA accreditate – Mantenimento degli standard strutturali e funzionali normativamente previsti e garanzia della compiuta erogazione dei relativi livelli essenziali di assistenza (LEA) – Riconoscimento annuale, alle RSA indicate, da parte delle Aziende sanitarie provinciali, della parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura – Lamentata violazione del principio di copertura delle leggi di spesa e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni di commissari straordinari e liquidatori degli ATO - Mancata quantificazione dei relativi oneri . Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa - Ius superveniens satisfattivo, in assenza medio tempore dell'applicazione della norma impugnata. Funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del PNRR - Conseguente aumento dei limiti di spesa destinati al personale degli enti del SSR del 15 per cento annuo. Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza - cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n . 178/2024 - Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria
Art. 5 della legge della Regione Puglia 31 luglio 2023, n. 21 (Colon al sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l’esame del sangue). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon retto attraverso l’esame del sangue - Previsione che i costi per la sua realizzazione sono stimati in circa euro 396 mila, da suddividersi in due annualità ed erogati all’Azienda sanitaria di riferimento del centro competente, previa rimodulazione della tabella L) della deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 2021, oppure con deliberazione della Giunta a stralcio e anticipazione sul riparto alle aziende sanitarie delle risorse per l’esercizio 2023. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 170/2024 – Bilancio e contabilità pubblica
Articolo 3, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Spesa sanitaria - Autorizzazione di spesa di euro 3.291.344,42, a favore di ARES, per le finalità di cui all’art. 5, c. 12, della l. reg.le n. 1 del 2023, concernenti la possibilità di redistribuire le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l’assistenza ospedaliera tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell’anno 2021 e di utilizzarle per incrementare il tetto di spesa ospedaliera nell’anno 2023 - Autorizzazione all’ARES, a valere sul Fondo sanitario regionale relativo all’anno 2024, al trasferimento della somma di euro 5.835.023,84 per le finalità di cui all’art. 5, c. 12, della l. reg.le n. 1 del 2023, con riferimento all’anno 2023. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
Ordinanza della Corte costituzionale n. 154/2024 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale
Art. 34 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Nomina del Commissario liquidatore dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) – Attribuzione alla Giunta regionale – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia della tutela della salute – Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore non applicata Incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo – Nomina diretta, nelle more dell’aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei, senza procedura selettiva. Decisione: Cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 153/2024 – Sanità pubblica – Dirigenza sanitaria
Art. 47 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Dirigenti sanitari in rapporto esclusivo col SSR che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) – Possibilità, fino al 2025, di operare in strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il SSR – Violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute - Disposizioni finalizzate alla riduzione delle file d’attesa, vigenti non oltre il 2025 – Possibilità, per aziende sanitarie, enti e istituti del SSR, di acquisire dai dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il SSR, che abbiano optato per l’esercizio dell’ALPI, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria – Possibilità che tali prestazioni siano svolte anche presso strutture private accreditate – Violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute - Criteri e modalità di svolgimento dell'ALPI - Individuazione attribuita alla Giunta regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute – Decisione: Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale - Non fondatezza della questione. [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024 – sanità pubblica-servizio sanitario regionale
Art. 8, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56. Ricorso promosso dalla Regione Campania. Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback dei dispositivi medici) – Ripartizione – Assegnazione alle Regioni che hanno superato il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 anziché tra tutte le Regioni sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto standard per il servizio sanitario nazionale – Lamentata irragionevolezza, violazione dei criteri di decretazione d’urgenza e dei principi di leale collaborazione, di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dell’autonomia finanziaria regionale, del diritto alla salute e al buon andamento dell’amministrazione nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica – Agevolazione per le imprese che scelgano una definizione conciliativa delle controversie in materia di spese per dispositivi medici o rinuncino ad avviarle – Lamentata violazione dei criteri di decretazione d’urgenza e dei principi di leale collaborazione, di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, del diritto alla salute e al buon andamento dell’amministrazione nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica - Disparità di trattamento e violazione dell'autonomia finanziaria regionale. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte Costituzionale n. 89/2024 – Sanità pubblica
Articoli 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 12 - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Erogazione, a determinate condizioni, di prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o disturbi del comportamento – Ricorso del Governo – Lamentata violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica Decisione: Inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
Ordinanza della Corte costituzionale n. 79/2024 - Sanità pubblica – Personale sanitario
Articolo 9 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Estensione alle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali della possibilità di attingere all’albo dei dipendenti delle società in liquidazione, istituito dall’art. 64, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014 – Lamentata violazione del principio del concorso pubblico, delle competenze esclusive statali nelle materie dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e dell’ordinamento civile, nonché eccedenza dalle competenze statutarie – Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore non applicata. Decisone: cessata materia del contendere