Economia e attività produttive
- Sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025 - Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi
- Articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), nonché, in via subordinata, Artt. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come introdotto, limitatamente alla Regione siciliana, dall’art. 23 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive). Ricorsi promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale (ordinanze del 13 e 14 maggio 2024). Previsione per cui le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, che impongono, tra l’altro, l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi, “anziché sono”, direttamente e immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati - Previsione che dispone l’immediata efficacia di tali disposizioni anziché dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991. In via subordinata: Condizioni di applicabilità della sanatoria - Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, a eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 62/2025 - Impresa e imprenditore - Trasporto
- Articolo 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», che ha sostituito l’art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria. Modifiche alla L.R. n. 48 del 2019 - Disposizioni in materia funeraria - Previsione che alle imprese funebri è vietato l’esercizio del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra ospedaliero e di ogni trasporto a esso assimilabile, nonché di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile - Denunciata norma che, precludendo l’esercizio del servizio di ambulanza con conducente di tipo B, restringe per le sole imprese funebri le potenzialità di accesso al mercato e alle conseguenti opportunità di profitto - Normativa regionale che, declinando un’incompatibilità tra servizio funebre e servizio di ambulanza, risulta irragionevole e sproporzionata nei suoi effetti restrittivi, determinando distorsioni della concorrenza “al rovescio” - Introduzione del divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti delle suddette imprese, in assenza di motivi imperativi di interesse generale - Disciplina che agevola la formazione di posizioni dominanti di operatori economici dediti esclusivamente al servizio di ambulanza di trasporto, inducendoli a livellare i prezzi verso l’alto - Contrasto con la normativa europea e nazionale di riferimento - Lesione della libertà di impresa - Violazione del principio di proporzionalità per mancanza di razionale connessione tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire - Disposizione che, incidendo sulla libertà di esercizio del servizio di noleggio di ambulanza con conducente da parte delle medesime imprese, mira in apparenza a prevenire il rischio di commistione con i servizi sanitari, già scongiurato dalla previgente L.R. n. 48 del 2019 - Violazione del principio di adeguatezza, essendo tale disposizione inutile e sovrabbondante - Disparità di trattamento tra imprese in possesso dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge per esercitare il servizio di NCC a uso ambulanza di tipo B e le imprese funebri immotivatamente estromesse, pur potendo disporre degli stessi requisiti. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 54/2025 – edilizia e urbanistica - PNRR
- Articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2024, n. 56. Ricorsi promossi dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Sardegna. Investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR – Ricorsi della Regione Toscana e della Regione autonoma Sardegna – Lamentata violazione della autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione, dei principi generali in materia di tutela della salute e delle competenze statutarie speciali – Necessità di richiedere alla Ragioneria generale dello Stato di riferire in ordine al finanziamento del programma indicato e in ordine al trasferimento del finanziamento dei progetti relativi al medesimo programma sui fondi di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Ordinanza istruttoria [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 51/2025 - Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi
- Articolo 4, comma 4, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Misure premiali per il rinnovo del patrimonio edilizio – Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici – Previsione che, nelle more dell’approvazione di specifica deliberazione del consiglio comunale conforme ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale censurata, sia possibile effettuare, ad esclusione di determinate aree, gli interventi edilizi indicati senza il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici – Lesione dell’autonomia riconosciuta ai comuni in materia edilizia. Decisione: illegittimità costituzionale - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 42/2025 - Energia - Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico
- Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 87 del 2023 che dispone l’annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale della Regione autonoma Sardegna del 9 ottobre 2018 e dei relativi decreti del Presidente della Regione del 20 novembre 2018 afferenti alla decadenza dei concessionari dalle concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di grande derivazione idroelettriche. Decisione: improcedibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2025 - Edilizia e urbanistica - Espropriazione per pubblica utilità
- Art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio). Ricorso promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht – Bozen. Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio - Previsione che le prescrizioni perdono ogni efficacia e che le aree interessate riacquistano le precedenti destinazioni se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all'acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilità - Denunciata disciplina priva di una ragione giustificatrice tale da escludere la differenza rispetto alla norma nazionale di riferimento - Contrasto con i principi di razionalità, proporzionalità e non arbitrarietà vista la compressione del diritto dominicale - Ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini della Provincia autonoma di Bolzano e quelli del restante territorio nazionale, per i quali il limite massimo di durata dei vincoli di esproprio è dimidiato - Apposizione di vincoli ablatori che implicano la piena disponibilità e fruibilità di un immobile da parte del proprietario per un periodo di dieci anni, prorogabili, in attesa della determinazione da parte dell’amministrazione circa l’effettiva realizzazione dell’opera pubblica programmata - Violazione degli obblighi internazionali pertinenti alla protezione della proprietà privata - Irrazionale e sproporzionata permanenza dell’obbligo, per il proprietario, di versamento delle imposte comunali sugli immobili sino al completamento dell’esproprio, con conseguente pregiudizio economico. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 28/2025 - Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Articolo 3 della Legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali". Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Misure di salvaguardia del paesaggio – Divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge regionale impugnata – Indicazione di una serie di aree escluse – Divieto anche per gli impianti già autorizzati – Violazione dei limiti statutari, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Decisione: Illegittimità costituzionale. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 22/2025 - Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi
- Articolo 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 10 gennaio 2022, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2022). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Interventi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato (c.d. abusi edilizi sopravvenuti) – Sanatoria – Condizioni (in particolare: definizione dell’impossibilità di ripristino, commisurazione e riduzione della sanzione) – Violazione dei limiti statutari in materia di urbanistica. Decisione: illegittimità costituzionale - inammissibilità. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 210/2024. Commercio – Somministrazione di alimenti e bevande
- Norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12 (Codice del commercio). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Attività di commercio su aree pubbliche – Definizione di somministrazione quale consumo immediato di prodotti, con esclusione del servizio assistito ai tavoli – Lamentata violazione delle competenze statutarie regionali, in particolare in materia di commercio. Concessioni di posteggio su area pubblica – Rinnovo dodicennale per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 – Applicazione alle sole concessioni implicanti attività di commercio su aree pubbliche, con esclusione con esclusione del servizio assistito di somministrazione – Denunciata violazione delle competenze esclusive statali nelle materie dei rapporti dello Stato con l’Unione europea. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 174/2024 - Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi
- Norme della Legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2023 - Previsione che consente tali interventi in edifici adibiti a uso abitativo, anche superando gli indici volumetrici e i limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle norme urbanistico-edilizie comunali e regionali vigenti - Denunciata previsione che comporta un aumento imprevedibile della cubatura residenziale per gli immobili a uso abitativo, con potenziale aumento del carico urbanistico e possibili squilibri degli standard minimi urbanistici - Conflitto con il principio di pianificazione urbanistica fissato dalla normativa nazionale interposta - Eccedenza dalle competenze statutarie che impongono il rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali e nazionali, anche alla potestà legislativa primaria regionale in materia di edilizia e urbanistica - Disciplina che viola il principio di leale collaborazione, non rispettando l’obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del Codice dei beni culturali. Contratti pubblici - Procedure di affidamento - Modifica della l. reg.le n. 8 del 2018 - Previsione che, per i contratti, di cui al c. 1, dell’art. 37 della medesima l. reg.le, costituisce requisito di ammissione dell'offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all'offerta tecnica stessa - Denunciata introduzione di un requisito di ammissione dell’offerta tecnica per i contratti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che non ha riscontro nel codice dei contratti pubblici - Violazione del giudicato atteso che la norma regionale impugnata fa riferimento ad altra norma regionale, ossia il citato art. 37, c. 1, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 116 del 2019. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.167/2024 – Edilizia e Urbanistica
- Norme della legge della Regione Abruzzo 25 gennaio 2024, n. 4, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Modifiche alla l. reg.le n. 10 del 2011, recante norme sull’attività edilizia - Recupero dei sottotetti esistenti - Estensione al 31 dicembre 2022 del periodo di preesistenza dei sottotetti ai fini del loro recupero ai fini residenziali - Modifica alla l. reg.le n. 40 del 2017, recante disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente - Estensione ai vani e ai locali accessori esistenti al 31 dicembre 2022 ai fini dell'applicazione della l. reg.le n. 40 del 2017. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 165/2024 – Energia – idrocarburi
- Articolo 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Misure di compensazione territoriale riferite agli impianti e alle infrastrutture del gas – Previsione, mediante novella, che le misure si estendano anche agli impianti esistenti, in funzione o comunque già autorizzati, anziché solo a quelli nuovi o a quelli esistenti e interessati da potenziamento o trasformazione – Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Decisione: Illegittimità costituzionale in parte qua. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 161/2024 – Energia - Concessioni derivazioni elettriche
- Art. 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2023, n. 17 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024). Ricorso Promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Proroga legale della durata – Finalità – Consenso all’integrale utilizzo degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Condizioni – Istanza del titolare e rispetto della durata massima trentennale – Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Necessità di chiarire se l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE possa essere applicabile anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica; in caso affermativo, se il riferimento delle medesime disposizioni al requisito della scarsità delle risorse osti a una disciplina di uno Stato membro che si avvale, quale criterio generale e astratto per distinguere l’attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti; in caso affermativo, se il paragrafo 2 debba essere interpretato nel senso che osti a una disciplina di uno Stato membro che prevede una proroga motivata del termine di concessione, nel rispetto della durata massima sin dall’inizio assegnata a una concessione per piccola derivazione idroelettrica. Decisione: Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 159/2024 - Edilizia e urbanistica
- Norme della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20 («Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale n. 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio – Interventi in deroga alla legislazione urbanistica – Disposizione transitoria che attrae le pratiche edilizie, presentate agli sportelli unici per l’edilizia dei comuni pugliesi prima del 29 luglio 2022, nella pregressa disciplina di cui al Piano casa regionale – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva in materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, dei principi fondamentali nella materia governo del territorio, nonché dei principi di ragionevolezza, irretroattività e buon andamento – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio Decisione: Estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 158/2024 - Edilizia e urbanistica
- Articolo 6 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale n. 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio – Interventi in deroga alla legislazione urbanistica – Applicabilità agli immobili oggetto di sanatoria, senza specificazione di un termine – Possibili interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria in deroga al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva nella materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, dei principi fondamentali nella materia governo del territorio, nonché dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio Decisione: Estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 157/2024 - Edilizia e urbanistica
- Norme della legge Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale n. 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi di ampliamento finalizzati a ottenere migliori condizioni di comfort abitativo - Possibilità di derogare alle altezze minime stabilite dalla legislazione statale mediante il ricorso a strumenti urbanistici comunali - Interventi di ricostruzione con aumento della volumetria sino al 35 per cento - Applicazione della legislazione statale solo in via residuale - Disciplina del possibile incremento dell'indice di edificabilità di zona - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio Decisione: Estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n.156/2024 - Edilizia e urbanistica
- Norme della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale n. 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio – Interventi, in deroga alla legislazione urbanistica, di ristrutturazione, ampliamento e demolizione e con facoltà del cambio di destinazione d’uso – Condizioni – Possibilità per il proprietario, di proporre l’intervento edilizio con perizia asseverata da un professionista, previa deliberazione del consiglio comunale – Possibilità di realizzare incrementi volumetrici nei contesti rurali, entro determinate percentuali, senza tener conto delle dimensioni del fondo nonché in deroga agli strumenti urbanistici – Lamentata violazione dei livelli, anche internazionali, di tutela dell’ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, nonché dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio Decisione: Estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 142/2024 – Edilizia e urbanistica – interventi edilizi
- Norme della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Interventi per il riuso e per il recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra con incremento volumetrico – Definizione dei sottotetti, finalità del recupero e condizioni – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, nonché del principio di leale collaborazione – Possibilità di demolizione parziale di solaio intermedio, escludendo il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio – Nozione dei sottotetti – Ricomprensione degli spazi coperti, anche se non delimitati lateralmente – Interventi finalizzati ad assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi – Possibilità di deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purché nel rispetto delle disposizioni del codice civile – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica - Possibilità di demolizione parziale di solaio intermedio, escludendo il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio– Ricomprensione degli spazi coperti, anche se non delimitati lateralmente – Interventi finalizzati ad assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi – Possibilità di deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purché nel rispetto delle disposizioni del codice civile – Lamentata violazione del principio di leale collaborazione – Possibilità di creare nuovo volume urbanistico anche mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali – Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica – Possibile recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti anche in zona A, (territorio con agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) – Possibilità, per le strutture ricettive alberghiere esistenti, di chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni – Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, nonché del principio di leale collaborazione – Condizioni di ammissibilità degli interventi previsti – Condizioni per gli edifici esistenti – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, nonché del principio di leale collaborazione – Possibile estensione anche agli edifici condonati – Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica – Opere di edilizia libera – Interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche – Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 130/2024 – turismo all’aria aperta
- Norme del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 novembre 2023, n. 155. Ricorso promosso dalla Regione Campania. Creazione e riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e valorizzazione del turismo all’area aperta – Istituzione, mediante bando ministeriale, di un fondo settoriale a destinazione vincolata – Necessaria adozione del bando mediante intesa in sede di Conferenza unificata – Omessa previsione – Violazione del principio di leale collaborazione – Decisione: Illegittimità costituzionale in parte qua. Promozione del turismo intermodale per l’abbattimento delle emissioni atmosferiche scaturenti dalle attività turistiche – Finanziamento delle relative azioni mediante riduzione del fondo unico nazionale per il turismo – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, sussidiarietà verticale, autonomia finanziaria e leale collaborazione, nonché della competenza legislativa residuale in materia di turismo – Decisione: Inammissibilità della questione. Promozione del turismo intermodale per l’abbattimento delle emissioni atmosferiche scaturenti dalle attività turistiche – Aumento del fondo per il turismo sostenibile – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, sussidiarietà verticale, autonomia finanziaria e leale collaborazione, nonché della competenza legislativa residuale in materia di turismo. Decisione: Non fondatezza della questione. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 119/2024 - Edilizia e urbanistica
- Norme della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia). Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Realizzazione degli interventi previsti dal secondo piano casa - Estensione, tramite rinvio all'art. 2, comma 1, lettera d-bis), della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 20 del 2023, ad immobili oggetto di condono - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio. Decisone: Illegittimità costituzionale in parte qua. Realizzazione degli interventi previsti dal secondo piano casa - Permesso di costruire - Rilascio con deliberazione comunale - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, del principio di leale collaborazione nonché irragionevolezza e contrasto col principio del buon andamento della PA. Decisione: Non fondatezza delle questioni. Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Ristrutturazione edilizia di edifici con destinazioni totalmente/in parte residenziale o turistico-ricettiva o direzionale, produttiva, industriale, logistica o artigianale ovvero commerciale, previste dal PRG – Previsione dell’ampliamento massimo – Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, del principio di leale collaborazione nonché irragionevolezza e contrasto col principio del buon andamento della PA. Decisone: Non fondatezza delle questioni. Edilizia e urbanistica – Interventi in deroga agli strumenti urbanistici – Ristrutturazione edilizia di edifici con destinazioni totalmente/in parte residenziale o turistico-ricettiva o direzionale, produttiva, industriale, logistica o artigianale ovvero commerciale, previste dal PRG – Derogabilità degli strumenti urbanistici, con possibilità di superare i parametri edilizi e urbanistici e la densità fondiaria stabilita dal d.m. n. 1444 del 1968 – Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio – Decisione: Illegittimità costituzionale. Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Recupero abitativo dei sottotetti - Recupero su edifici realizzati dopo l'entrata in vigore della legge regionale, decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione - Irragionevolezza – Decisone: Illegittimità costituzionale parziale. Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Recupero abitativo dei sottotetti – Recupero su edifici esistenti, indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti – Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio – Decisione: Illegittimità costituzionale. Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Recupero abitativo dei sottotetti - Possibili deroghe alle misure minime - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e irragionevolezza – Decisione: Non fondatezza delle questioni. Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Demolizione e ricostruzione, con recupero della capacità edificatoria – Procedura di previa variante urbanistica semplificata – Lamentata violazione della tutela del paesaggio, anche quale valore primario e assoluto, della competenza a esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, del principio di leale collaborazione nonché irragionevolezza e contrasto col principio del buon andamento della PA – Decisione: Non fondatezza delle questioni. Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Individuazione delle variazioni essenziali al progetto approvato in modo difforme rispetto al t.u. edilizia – Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio – Decisione: Illegittimità costituzionale. Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Individuazione delle variazioni essenziali al progetto approvato – Omesso richiamo all’art. 32, comma 1, lett. d), t.u. edilizia che vi include il «mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito» – Lamentata violazione dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia del governo del territorio – Decisone: Non fondatezza delle questioni. Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Realizzazione di spazi di uso collettivo, sfruttamento di seminterrati per cicli e recupero a scopo abitativo dei piani pilotis - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente nonché del principio di leale collaborazione – Decisione: Non fondatezza delle questioni. Edilizia e urbanistica – Interventi in deroga agli strumenti urbanistici – Realizzazione di spazi di uso collettivo, sfruttamento di seminterrati per cicli e recupero a scopo abitativo dei piani pilotis – Derogabilità degli strumenti urbanistici, con possibilità di superare gli standard di densità edilizia – Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio –Decisione: Illegittimità costituzionale. Edilizia e urbanistica – Interventi in deroga agli strumenti urbanistici – Realizzazione, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell’ambiente nonché del principio di leale collaborazione – Decisione: Non fondatezza delle questioni. Edilizia e urbanistica – Definizione di stato legittimo dell’immobile, difforme rispetto al t.u. edilizia – Delocalizzazione di fabbricati localizzati in aree a rischio idraulico o geologico – Delocalizzazione di fabbricati localizzati in aree a rischio idraulico o geologico – Disposizioni in materia di interventi di ristrutturazione e di ricostruzione – Condizioni per il recupero di vani e locali interrati e seminterrati – Ristrutturazione edilizia, ai sensi della legge regionale sulla tutela e uso del suolo – Accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo regionale, provinciale e metropolitano – Accordi di programma per la realizzazione di progetti, anche di edilizia privata – Regime del divieto di sanatoria – Tolleranze esecutive – Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia del governo del territorio – Decisone: Estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]