- Giurisprudenza della Corte Costituzionale
- Articolo n. 29, comma 1, lettera c), della Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia. Requisiti minimi dei beneficiari finali - Previsione che occorre essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 Fonte: [Corte costituzionale]
- Articolo 7, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano - Previsione che nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Decisione: ammissibilità intervento Fonte: [Corte costituzionale]
Sentenza della Corte costituzionale n. 61/2026 - Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi
Articoli 3, commi 1 e 2, e 36, della Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla L.r. 65/2014). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso - Previsione, in relazione al mutamento di destinazione d’uso “verticale” (tra le categorie funzionali di cui all’art. 23-ter T.U. edilizia) di singole unità immobiliari ubicate nelle zone omogenee "A", "B" e "C" di cui al D.m. n. 1444 del 1968, che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della Legge reg.le n. 65 del 2014, recante la disciplina della tipologia e della corresponsione dei contributi relativi agli interventi edilizi e ai mutamenti di destinazione d’uso - Previsione che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina recante la distribuzione e la localizzazione delle funzioni possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d'uso della singola unità immobiliare - Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso - Previsione che la disciplina di cui all'art. 99, c. 2, lett. c), e 2-bis, della Legge n. 65 del 2014 trova applicazione solo a seguito dell’approvazione, da parte del comune, di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o di apposita disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 99, c. 2-ter, della medesima Legge n. 65 del 2014. Decisione: illegittimità costituzionale parziale Fonte: [Corte costituzionale]Sentenza della Corte costituzionale n. 60/2026 - Affidamento Appalti pubblici - Lavoro
Articolo n.1 della Legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla L.r. 18/2019). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale - Previsione che i bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società in house, siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l'applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. Decisione: illegittimità costituzionale Fonte: [Corte costituzionale]Sentenza della Corte costituzionale n. 57/2026 - Acque - Ambiente
Artt. 34, comma 2, e 50 della Legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2025). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Deflusso ecologico dei corsi d’acqua - Modalità di calcolo del deflusso ecologico. Aree protette, parchi e riserve naturali - Modifiche all’allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) della Legge regionale n. 19 del 2009 - Sostituzione delle cartografie relative al Parco naturale del Monte Fenera e alle Aree naturali protette e area contigua della fascia fluviale del Po-Torino ovest: Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese. Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 56/2026 - Bilancio e contabilità pubblica
Art. 26, comma 1, lettera a), della Legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) - Finanziamento - Previsione di un finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente - Riferibilità del finanziamento indistintamente alle attività dell’ARPAL in assenza della correlazione al fabbisogno per le attività rientranti nei LEA - Denunciata alterazione della struttura del perimetro delle spese sanitarie - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lesione del diritto alla salute - Lesione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa. Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]- Articolo 2 della Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, recante «Attuazione dell’articolo 11, comma 4, della Legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e integrazioni alla Legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Contenuto e modalità di compilazione, da parte degli esercenti del servizio NCC, del foglio di servizio elettronico - Previsioni concernenti i contenuti e le specifiche tecniche del registro elettronico - Attribuzione alla Giunta regionale dell'adozione di accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati - Possibilità, nelle more dell'adozione dei predetti accorgimenti procedurali, di annotare i dati in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi stabiliti dalla legislazione statale - Disciplina delle modalità di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l’incontro tra la domanda e l’offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 42/2026 - Sanità pubblica - Impiego pubblico
Articolo 2, comma 3, della Legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Istituzione di aree funzionali per l'interruzione volontaria di gravidanza - Previsione che le aziende sanitarie e ospedaliere, nell'ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento, dotano tali aree funzionali di idoneo personale non obiettore di coscienza - Previsione che qualora le aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato, rimangano prive di personale non obiettore, le stesse avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche, entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro. Decisione: non fondatezza nei sensi di cui in motivazione [Fonte: Corte cost.]- Art. 1, comma 1, della Legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla Legge regionale n. 16 del 2014 - Previsione che la causa di ineleggibilità prevista per i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per tale data quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall'art. 5, c. 1, della legge n. 165 del 2004. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 26/2026 - Sanità pubblica
Articolo 6 della Legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26 (Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato già incluse nei LEA – Applicazione di tariffe superiori a quelle fissate a livello nazionale dal D.m. 25 novembre 2024, con risorse a proprio carico –Lamentata violazione dell’obbligo di copertura delle spese. Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato già incluse nei LEA – Applicazione di tariffe superiori a quelle fissate a livello nazionale dal D.m. 25 novembre 2024, con risorse a proprio carico –Lamentata violazione dei limiti statutari. Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato già incluse nei LEA – Applicazione di tariffe superiori a quelle fissate a livello nazionale dal d.m. 25 novembre 2024, con risorse a proprio carico - Lamentata violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica Decisione: Non fondatezza - inammissibilità della questione. [Fonte: Corte cost.]- Articolo 3, comma 2, del Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella Legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’Art. 12, comma 7, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122. Ricorsi promossi dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia. Erogazione per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per raggiungimento dell’anzianità massima di servizio – Liquidazione, secondo la normativa vigente al momento della rimessione della questione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione nei successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi – Riconoscimento del trattamento secondo un meccanismo di rateizzazione, articolato in base all’ammontare complessivo della prestazione – Denunciata violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta – Necessità che il legislatore programmi, senza ulteriori dilazioni, una riforma che ristabilisca la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS. Decisione: Rinvio all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 per la trattazione delle questioni. [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 24/ 2026 – Bilancio e contabilità pubblica
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), e, in particolare, degli artt. 1, commi da 273 a 384 e da 784 a 794; 3, in relazione alla Tabella 2, Missione 2 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), 14 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e 15 (Politiche previdenziali); 16, in relazione alla Tabella 15, Missione 1 (Tutela della Salute), Programma 1.1 (Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure); e 18. Ricorso promosso dalla Regione Puglia. Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, c. 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica - Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuati o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute - Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa - Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992. Decisione: rinvia a nuovo ruolo - ordinanza istruttoria [Fonte: Corte cost.]- Articolo 1 della Legge della Provincia di Trento 7 dicembre 2022, n. 16, recante «Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell’Articolo 26 septies della Legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Possibilità, per i titolari di concessioni in esercizio al momento dell’entrata in vigore della norma impugnata, di presentare un piano industriale volto alla realizzazione di misure di efficientamento e di miglioramento della produzione – Sospensione, per la durata del piano, delle procedure di assegnazione delle concessioni riguardanti gli impianti interessati – Lamentata violazione dei limiti alla competenza legislativa della Provincia autonoma in materia di assegnazione delle concessioni derivanti dall’ordinamento eurounitario ed internazionale e dai principi fondamentali dell’ordinamento statale, della libertà di stabilimento e della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio. Decisione: Estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 16/2026 – Elezioni dei consigli comunali- elettorato passivo
Articoli 30-bis, comma 2-ter, e 22, commi 1, 6 e 7, della Legge della Regione Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), così come modificati, rispettivamente, dall’Articolo 3, commi 4 e 1, della Legge della Regione Valle d’Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Limitazione dei mandati di sindaco e vicesindaco – Divieto di immediata ricandidabilità, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, per coloro che abbiano ricoperto tali cariche per quattro mandati consecutivi, salvo specifiche eccezioni (nella specie, in caso di mandato inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, terminato per causa diversa dalle dimissioni volontarie) – Violazione delle competenze statutarie, del principio di eguaglianza e ragionevolezza, di partecipazione alla vita democratica della Repubblica e del principio fondamentale dell’ordinamento dettato dallo Stato circa la ricandidabilità alla carica sindacale nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale – Divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dei consiglieri comunali, nonché del coniuge, dei parenti e degli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco, di farne parte – Violazione delle competenze statutarie, del diritto di qualsiasi cittadino di concorrere alla cosa pubblica in qualità di assessore comunale e del principio fondamentale dell’ordinamento dettato dallo Stato per la scelta degli assessori nei comuni con meno di quindicimila abitanti, con possibilità accordata agli statuti comunali di disporre diversamente. Decisione: – Illegittimità costituzionale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]Ordinanza della Corte costituzionale n. 15/2026 – Turismo- Impresa e imprenditore
Articolo 42, comma 2, della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6 (Riforma Abitare 2025). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie - Modifica alla legge provinciale n. 12 del 1995 - Previsione che l’attività di chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale, deve essere esercitata nello stesso edificio in cui è registrata la residenza della persona o la sede legale dell’impresa esercente l’attività. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]- Articolo 4 della Legge della Regione Veneto 20 maggio 2025, n. 6 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1996 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra) - Servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all'interno del territorio della regione - Previsione che, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l'obbligo di compilazione del foglio di servizio, previsto dall'art. 11, c. 4°, della legge n. 21 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d'incarico, sia cartacea che elettronica, attestante l'avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 13/2026 - Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118». Ricorso promosso dalla Regione Sicilia. Disciplina originaria dei regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti di produzione – Provvedimento autorizzatorio unico – Attribuzione allo Stato di ogni competenza per gli impianti di maggior dimensione in mare (off-shore) – Necessità di una previa intesa con la regione interessata – Omessa previsione –Lamentata lesione delle competenze statutarie in materia di industria e commercio, tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e pesca, della potestà normativa di dettaglio nelle materie di competenza concorrente di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché dei principi di eguaglianza, sussidiarietà e leale collaborazione Decisione: Inammissibilità delle questioni. [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte Costituzionale n. 9/2026 – Sanità pubblica – Servizio Sanitario regionale
Art. 26 della Legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026) e Art. 240 della Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)». Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Previsione della istituzione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e Troia, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinate nell'organizzazione funzionale della Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Foggia - Previsione che il personale in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione regionale transita nell'organico della ASL competente ai sensi dell'art. 1, c. 268, lett. c), legge n. 234 del 2021. Bilancio e contabilità pubblica. Legge di stabilità regionale 2025 – Modifiche all'art. 26 della L. reg.le n. 39 del 2024 - Previsione che è istituita la RSA di Campi Salentina, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinata nell'organizzazione funzionale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce (ASL), con contestuale transito del relativo personale nell'organico dell'ASL competente. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2026 - Sanità pubblica
Artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)». Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Promozione della realtà virtuale nei nuovi corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e nelle professioni sanitarie – Copertura dei costi – Utilizzazione delle risorse afferenti al cosiddetto perimetro sanitario, per il finanziamento delle spese sanitarie – Violazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Attività di studio e di ricerca sulla telemedicina attivate dal Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università del Salento – Finanziamento mediante fondi del Servizio sanitario regionale, in costanza di un piano di rientro dal disavanzo sanitario – Violazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Autorizzazione e accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare – Previsione, tra i requisiti, della presenza della figura professionale del biologo nutrizionista – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni. Avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico – Intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi e nelle more della formazione di professionalità al momento carenti, dei professionisti sanitari della riabilitazione – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni. Avvio e potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità – Intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi e nelle more della formazione di professionalità al momento carenti, dei professionisti sanitari della riabilitazione – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni – Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 1/2026 – Edilizia Residenziale pubblica
Art. 10 della Legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», nella parte in cui richiama l’Allegato B, lettera c-1). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Firenze. Assegnazione di alloggi – Formazione delle graduatorie – Assegnazione dei punteggi – Condizioni – Storicità di presenza nel territorio – Assegnazione da 1 a 4 punti – Effetto discriminatorio irragionevole. Decisione: Illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]

