- Giurisprudenza della Corte Costituzionale
Ordinanza della Corte costituzionale 6/2025 - correzione errore materiale
Pronunce della Corte costituzionale - Errore materiale nella sentenza n. 192 del 2024 - Correzione. [Fonte: Corte cost.]- Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e Art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, nel procedimento vertente tra C. G., Regione Lazio e il gruppo politico organizzato denominato «Referendum e Democrazia». Ambito di applicazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale - Esclusione delle attività e funzioni riguardanti le consultazioni elettorali - Esclusione dell’applicazione della firma digitale nel procedimento elettorale (nel caso di specie, nella sottoscrizione delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio regionale) - Indicazione che, per gli elettori affetti da disabilità tali da impedire di apporre la firma autografa, la sottoscrizione può avvenire, in alternativa, con la firma digitale - Omessa previsione - Contrasto con la normativa sovranazionale - Violazione dei diritti inviolabili dell’uomo, anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità - Lesione del diritto di elettorato - Denunciata discriminazione in danno di quanti, in ragione della propria condizione, si trovano nell’impossibilità di apporre una firma autografa - Irragionevolezza della scelta del legislatore di distinguere nell’uso della firma digitale tra procedimento referendario e procedimento elettorale. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 1/2025 – Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica
Norme della Legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell’art. 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021). Ricorso promosso dalla Corte di Cassazione. Requisiti di accesso alle graduatorie - Requisiti per accedere al contributo integrativo del canone di locazione - Richiesta di residenza in Italia per almeno dieci anni di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo - Irragionevolezza e violazione del principio comunitario di parità di trattamento Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 210/2024. Commercio – Somministrazione di alimenti e bevande
Norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12 (Codice del commercio). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Attività di commercio su aree pubbliche – Definizione di somministrazione quale consumo immediato di prodotti, con esclusione del servizio assistito ai tavoli – Lamentata violazione delle competenze statutarie regionali, in particolare in materia di commercio. Concessioni di posteggio su area pubblica – Rinnovo dodicennale per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 – Applicazione alle sole concessioni implicanti attività di commercio su aree pubbliche, con esclusione con esclusione del servizio assistito di somministrazione – Denunciata violazione delle competenze esclusive statali nelle materie dei rapporti dello Stato con l’Unione europea. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]- Articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16, recante «Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Individuazione diretta del beneficiario delle autorizzazioni (Ferrovie della Calabria srl), nel numero massimo di 200, previa verifica dei requisiti – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Divieto di concedere nuove autorizzazioni fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Lamentata violazione del principio di sussidiarietà Decisione: Illegittimità costituzionale – non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della Legge della Regione Puglia 9 aprile 2024, n. 16, «Modifiche alle leggi regionali 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio), 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale – A.Re.S.S.) e disposizioni diverse». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.), quale ente di supporto tecnico-amministrativo del dipartimento regionale della salute - Attribuzione alla nuova agenzia, integralmente e senza forme di coordinamento con le aziende sanitarie regionali (ASL), di competenze in materia di reclutamento, gestione della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, nonché di ricognizione periodica del personale in servizio - Mera facoltà, per la Giunta regionale, di distribuire tali competenze alle ASL - Violazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute concernenti l'organizzazione dei servizi sanitari. Previsione che attribuisce all’A.Re.S.S., anziché alle ASL, funzioni di supporto tecnico-amministrativo per il dipartimento regionale della salute – Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute. Previsioni che attribuiscono all’A.Re.S.S., anziché alle ASL, la gestione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, nonché le attività di supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità, di concerto con il dipartimento regionale della salute – Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Norme della Legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Erogazione di prestazioni di screening e trattamento di fibromialgia ed elettrosensibilità presso ambulatori dedicati, anche multidisciplinari, ulteriori rispetto a quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale (SSN) – Estraneità delle prestazioni relative alla elettrosensibilità tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), nonostante i vincoli del piano di rientro – Violazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del principio di necessaria copertura della spesa. Previsione che gli ambulatori multidisciplinari possano essere coadiuvati da associazioni di volontariato che si occupano di fibromialgia e di elettrosensibilità, anziché da tutti gli enti del terzo settore (ETS) – Valorizzazione delle attività di tali associazioni da parte della Regione, nonché presentazione, da parte della Giunta regionale, di una relazione biennale circa le attività informative e di sensibilizzazione promosse dalle stesse sul territorio regionale – Lamentata irragionevolezza e lesione della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza delle questioni [Fonte: Corte cost.]
Ordinanza della Corte costituzionale n. 199/2024 - Istruzione
Articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, nel procedimento vertente tra Regione Campania, Federazione lavoratori della conoscenza (FLC) - CGIL Campania e Federazione UIL Scuola-Rua, contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri dell’istruzione e del merito, dell’economia e delle finanze e Regione Lombardia. Adozione dei criteri per la definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e distribuzione tra le regioni – Intervento tramite decreto interministeriale – Utilizzo di un coefficiente numerico definito dal legislatore statale in caso di mancata intesa della Conferenza unificata – Denunciata lesione della competenza concorrente regionale in materia di istruzione Decisone: Manifesta infondatezza della questione [Fonte: Corte cost.]- Norme della Legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica – Finanziamento da parte della Regione di borse di studio per la loro frequenza – Abrogazione, con mantenimento di diversa disposizione relativa alla modalità di erogazione delle borse mediante rinvio ad alcune disposizioni statali – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione nonché della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della tutela della salute Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 197/2024 - Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale
Norme della Legge della Regione Siciliana 31 gennaio 2024, n. 3 (Disposizioni varie e finanziarie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle strutture adibite alla riabilitazione di alcune categorie di soggetti fragili e per quelle rese dai centri dialisi, in contrasto con il piano di rientro sanitario - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Amministrazione pubblica – Società a partecipazione pubblica –Compensi massimi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate – Applicazione, in via transitoria, del d.P.C.m. n. 143 del 2022 – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Restituzione, a seguito dell'emergenza pandemica, alle strutture sanitarie specialistiche accreditate dell'acconto sul budget - Estensione della restituzione prevista nel triennio 2022-2022 al settennio 2020-2026 - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica . Strutture RSA accreditate – Mantenimento degli standard strutturali e funzionali normativamente previsti e garanzia della compiuta erogazione dei relativi livelli essenziali di assistenza (LEA) – Riconoscimento annuale, alle RSA indicate, da parte delle Aziende sanitarie provinciali, della parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura – Lamentata violazione del principio di copertura delle leggi di spesa e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni di commissari straordinari e liquidatori degli ATO - Mancata quantificazione dei relativi oneri . Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa - Ius superveniens satisfattivo, in assenza medio tempore dell'applicazione della norma impugnata. Funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del PNRR - Conseguente aumento dei limiti di spesa destinati al personale degli enti del SSR del 15 per cento annuo. Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza - cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 196/2024 - Comuni, province e città metropolitane – Sindaco
Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2024, n. 38. Ricorso promosso dalla Regione Liguria. Limite al numero dei mandati consecutivi – Possibilità di concorrere a un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – Omessa previsione – Lamentata limitazione irragionevole dei diritti di elettorato attivo e passivo, violazione dei principii del buon andamento della pubblica amministrazione, di uguaglianza e di promozione delle autonomie locali. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 195/2024 - Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica
Articolo 1, commi 527 e 557, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dalla Regione Campania. Previsione che le regioni a statuto ordinario assicurano, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui, ripartito, entro il 30 aprile 2024, in sede di auto-coordinamento tra le regioni - Previsione che, in assenza di accordo in tale sede, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato - Previsione che le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare i determinati importi del concorso alla finanza pubblica all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 ("Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario"), entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 - Previsione che, qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione. Sanità pubblica - Servizio Sanitario Nazionale - Istituzione del fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare - Destinazione del fondo al potenziamento dei test - Previsione che il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo medesimo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 192 /2024 – Regioni - Autonomia differenziata
Norme della Legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ricorso promosso dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna. Definizione di principi generali - Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia subordinata alla definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP). Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 185/2024 - Impiego pubblico – Personale regionale
Art . 4 della legge della Regione Toscana 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. n. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. n. 1/2009) ; punti n. 3, n. 4 e n. 5 del preambolo della medesima legge regionale; norme della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Ricorso promosso dalla Corte dei conti, sezioni riunite , nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Toscana. Trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Regione – Incremento, per l’anno 2022, del fondo del salario accessorio del personale del comparto nel limite di cui alla disciplina statale – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”, dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese, dei principi dell’equilibrio del bilancio, della copertura della spesa e in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché disparità di trattamento rispetto ad analogo personale in servizio in altre regioni –Trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto, del responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, dei responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, del portavoce della Giunta regionale, dei consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali, del responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”, ingiustificata disparità di trattamento, dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese, dei principi dell’equilibrio del bilancio, della copertura della spesa e in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché disparità di trattamento rispetto ad analogo personale in servizio in altre regioni –Trattamento economico dei responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti, in misura non superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata, per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione, in misura non superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale, per i responsabili di segreteria dei gruppi consiliari – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”, ingiustificata disparità di trattamento, dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese, dei principi dell’equilibrio del bilancio, della copertura della spesa e in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché disparità di trattamento rispetto ad analogo personale in servizio in altre regioni – Inammissibilità delle questioni. Trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Regione – Assegnazione al personale delle strutture di supporto agli organi di governo di uno specifico emolumento mensile che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale in parte qua. Trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Regione – Riconoscimento al personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale uno specifico emolumento accessorio che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico – Disciplina riservata alla normativa statale e alla contrattazione collettiva – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Decisione: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità. [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 183/2024 - Trasporto pubblico – Servizi pubblici non di linea
Art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria. Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a tali servizi – Requisiti – Residenza in uno dei comuni della Regione – Contraddittorietà e violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza Decisione: illegittimità costituzionale. [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 182/2024 - Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi
Art. 87, comma 4, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio). Ricorso promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento. Contributo di costruzione per l’abitazione principale – Esenzione – Requisito ostativo – Disponibilità, da parte del richiedente e del coniuge, di un alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale – Estensione di tale requisito negativo anche al convivente di fatto – Omessa previsione – Denunciata ingiustificata disparità di trattamento e violazione delle esigenze di tutela della famiglia. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]- Art. 35, comma 5, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Rivalutazione, con efficacia retroattiva, delle indennità e dei rimborsi spese dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale. Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Decisione: Illegittimità costituzionale. [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n . 178/2024 - Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria
Art. 5 della legge della Regione Puglia 31 luglio 2023, n. 21 (Colon al sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l’esame del sangue). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon retto attraverso l’esame del sangue - Previsione che i costi per la sua realizzazione sono stimati in circa euro 396 mila, da suddividersi in due annualità ed erogati all’Azienda sanitaria di riferimento del centro competente, previa rimodulazione della tabella L) della deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 2021, oppure con deliberazione della Giunta a stralcio e anticipazione sul riparto alle aziende sanitarie delle risorse per l’esercizio 2023. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]- Artt. 1, comma 1 – nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 178, lettere d) e i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) –, 2, comma 4, da 9 a 15 e 22 del Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 162. Ricorso promosso dalla Regione Campania. Disposizioni in materia di programmazione e utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Imputazione delle risorse - Prevista definizione, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, d’intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, di un accordo denominato "Accordo per la coesione" volto a individuare gli obiettivi di sviluppo - Prevista riassegnazione, per far fronte a eventuali carenze di liquidità, delle risorse del Fondo, assegnate e non ancora utilizzate, a un intervento di titolarità di altra amministrazione, di urgente realizzazione - Previsione che, in tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone tale riassegnazione, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato. Previsione che il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione, determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata nel cronoprogramma e i pagamenti effettuati. Regioni - Impresa - Previsione che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa - Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) comprensiva dei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna - Prevista istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, e della Struttura di missione ZES, che provvede, tra l'altro, alla predisposizione del piano strategico della ZES unica, con garanzia di partecipazione delle regioni interessate - Presentazione dell’istanza da parte di coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, per il rilascio dell’autorizzazione unica - Indizione della conferenza di servizi da parte della Struttura di missione ZES, a seguito della ricezione dell’istanza medesima - Prevista determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, sostitutiva di ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, che consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto e che, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento - Previsione di una disciplina transitoria e di coordinamento. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - manifesta inammissibilità - cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 174/2024 - Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi
Norme della Legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2023 - Previsione che consente tali interventi in edifici adibiti a uso abitativo, anche superando gli indici volumetrici e i limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle norme urbanistico-edilizie comunali e regionali vigenti - Denunciata previsione che comporta un aumento imprevedibile della cubatura residenziale per gli immobili a uso abitativo, con potenziale aumento del carico urbanistico e possibili squilibri degli standard minimi urbanistici - Conflitto con il principio di pianificazione urbanistica fissato dalla normativa nazionale interposta - Eccedenza dalle competenze statutarie che impongono il rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali e nazionali, anche alla potestà legislativa primaria regionale in materia di edilizia e urbanistica - Disciplina che viola il principio di leale collaborazione, non rispettando l’obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del Codice dei beni culturali. Contratti pubblici - Procedure di affidamento - Modifica della l. reg.le n. 8 del 2018 - Previsione che, per i contratti, di cui al c. 1, dell’art. 37 della medesima l. reg.le, costituisce requisito di ammissione dell'offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all'offerta tecnica stessa - Denunciata introduzione di un requisito di ammissione dell’offerta tecnica per i contratti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che non ha riscontro nel codice dei contratti pubblici - Violazione del giudicato atteso che la norma regionale impugnata fa riferimento ad altra norma regionale, ossia il citato art. 37, c. 1, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 116 del 2019. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]