Regioni e enti locali
- Sentenza della Corte costituzionale n. 174/2025 - Bilancio e contabilità pubblica
- Articolo 22, commi 1, lettera a), e 2, della Legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Finanziamento attraverso una quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attività delle funzioni trasferite - Quantificazione delle risorse attraverso la legge di approvazione del bilancio regionale o sue variazioni - Omessa previsione di uno specifico vincolo di correlazione tra risorse vincolate del fondo sanitario regionale e livelli essenziali di assistenza (LEA) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Denunciata estensione dell’area del perimetro sanitario con potenziale pregiudizio dell’effettiva erogazione dei LEA e lesione del diritto alla salute e del principio di eguaglianza sostanziale - Violazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa - Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica in considerazione della sottoposizione della Regione Campania ai vincoli del piano di rientro. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2025 - Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio
- Articolo. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). Ricorso promosso dalla Regione Campania. Legge di bilancio 2025 - Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica - Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente - Meccanismi di riparto tra le regioni - Modalità di contribuzione mediante iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del rispettivo bilancio di previsione, di un fondo con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica - Previsione che, per gli enti in disavanzo, alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione - Denunciata introduzione di limiti all’autonomia finanziaria non corrispondenti alla funzione di esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta assenza di margini di discrezionalità nella determinazione dei riparto da parte delle regioni in sede di autocoordinamento - Denunciata illogica disparità di trattamento tra regioni con effetto di aggravamento delle diseguaglianze tra cittadini - Irragionevolezza della previsione che impedisce di effettuare investimenti utilizzando l’accantonamento - Violazione del principio di leale collaborazione anche sotto il profilo dell’omessa previsione di un’istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata - Disparità di trattamento nella ripartizione della copertura per spese di investimento riconosciuta ai soli enti che non presentino disavanzi - Ritenuta irragionevolezza e arbitrarietà della previsione che il disavanzo di amministrazione è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto - Denunciato effetto di contrazione del PIL regionale con effetti negativi sulle condizioni economiche e sociali dei cittadini. Modalità di contribuzione - Regime sanzionatorio - Denunciato aggravio dell’importo del contributo a carico della regione come conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini sanciti - Denunciato mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella quantificazione - Denunciata omessa istruttoria con riguardo all’importo del contributo aggiuntivo - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, c. 134 e 139, della legge n. 145 del 2018, concernenti, rispettivamente, l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati e contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Irragionevolezza e arbitrarietà per carenza di istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata - Ridondanza sulle attribuzioni regionali con particolare aggravamento delle condizioni dei cittadini delle regioni più svantaggiate. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.150/2025 - Bilancio e contabilità pubblica
- Articolo 16, comma 1, della Legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 16, comma 1, lettera k), della legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali), e dell’art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Finanziamento - Previsione di un trasferimento di risorse del fondo sanitario riferibile, indistintamente, a tutte le funzioni esercitate dall’Agenzia - Conferma, nelle previsioni autorizzatorie del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, dell’applicazione di questa forma di finanziamento per l’esercizio finanziario 2023 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lesione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 149/2025 – Elezioni regionali - Spese elettorali
- Sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari 28 maggio 2025, n. 848. Ricorso promosso dalla Presidente della Regione autonoma della Sardegna. Ordinanza di -ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari adottata il 20 dicembre 2024 e notificata il 3 gennaio 2025, che stabilisce che “l’accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali”, compiuto nella predetta sentenza, “rimane insindacabile dal Consiglio regionale, [quando] quest’ultimo assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede”. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 148/2025 - Elezioni regionali - Verifica delle dichiarazioni e dei rendiconti delle spese elettorali
- Ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari del 20 dicembre 2024. Ricorso promosso dalla Regione autonoma della Sardegna. Verifica della dichiarazione e del rendiconto depositati, in esito alle elezioni regionali del 25 febbraio 2024, dalla attuale Presidente della Regione autonoma della Sardegna, nella parte in cui dispone che, stante l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, si impone “la decadenza dalla carica del candidato eletto” e “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”, come previsto dall’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993 - Denunciato illegittimo esercizio del potere da parte del Collegio di garanzia, in violazione delle attribuzioni costituzionalmente attribuite alla regione - Menomazione delle possibilità di esercizio delle competenze statutariamente attribuite al Consiglio regionale, nonché agli altri organi di vertice della regione (Presidente e Giunta regionale) - Erronea presunzione che la competenza a comminare la sanzione della decadenza spetti al Collegio Regionale di Garanzia e che il Consiglio regionale debba conformarsi dichiarando la decadenza della presidente in carica (e con ciò provocando l’automatica dissoluzione del Consiglio regionale in virtù del dispositivo aut simul stabunt aut simul cadent) - Non conformità ai requisiti richiesti dalla legislazione statale e regionale della comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, la quale richiama soltanto il c. 7 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 - Insussistenza dei presupposti per la comminazione della sanzione della decadenza espressamente previsti ai c. 8 e 9 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 - Inesatta qualificazione della peculiare posizione del Presidente della Regione - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la l. reg.le n. 1 del 1994, recante la disciplina dei rendiconti elettorali, si riferisca, oltre che ai consiglieri regionali elettivi, anche al Presidente della regione ricorrente, eletto a suffragio universale e diretto - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare, se del caso previa autopromozione delle questioni di legittimità costituzionale dedotte, che non spetta allo Stato e per esso al Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte d’Appello di Cagliari, imporre “la decadenza dalla carica del candidato eletto” a Presidente della Regione e disporre “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna” e per l’effetto di annullare l’ordinanza/ingiunzione depositata dal predetto Collegio Regionale di Garanzia il 3 gennaio 2025. Richiesta, in via subordinata, alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993, qualora si ritenesse che la legge n. 515 del 1993 sia comunque applicabile al caso del Presidente della Regione e che il Collegio di garanzia abbia agito applicando un’ipotesi decadenziale autonoma - Indeterminatezza della fattispecie sanzionatoria - Denunciata previsione della sanzione dell’ineleggibilità al candidato che abbia violato le norme che disciplinano la campagna elettorale - Uso improprio della categoria della ineleggibilità - Violazione del principio di ragionevolezza, del principio di legalità, del diritto di difesa e del diritto di elettorato passivo - Violazione del diritto convenzionale a un ricorso effettivo. Richiesta, in via ulteriormente subordinata, alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993 nella parte in cui dispone che la fattispecie ivi prevista “costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza” e non “costituisce causa di ineleggibilità sopravvenuta del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo ove non rimossa nel ragionevole termine assegnato a seguito di contestazione effettuata con delibera della Camera di appartenenza” - Contrasto con la disciplina di cui alla legge n. 165 del 2004, di attuazione dell’art. 122, primo comma, Cost., che impone alla legislazione elettorale regionale l’applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute. Decisione: ricorso accolto [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 143/2025 - Edilizia e urbanistica
- Articolo 2, comma 2, della Legge regionale Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come sostituito dall’art. 2, comma 4, della Legge regionale Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 e ulteriori disposizioni in materia di alberghi». Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria. Vincolo di destinazione d’uso ad albergo – Possibilità di presentare istanza di svincolo, motivata, documentata e accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva – Omessa previsione – Irragionevolezza e limitazione della libertà di iniziativa economica Decisione: Illegittimità costituzionale in parte qua. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 131/2025 - Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità
- Articolo 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni della Regione – Inefficacia di tali cause, a seguito di novella legislativa, se gli interessati cessano dalla carica non oltre 180 giorni precedenti la data delle elezioni anziché non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle elezioni regionali) – Irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo – Illegittimità costituzionale in parte qua. Ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni della Regione – Scioglimento anticipato del Consiglio regionale prima dell’ultimo semestre del quinquennio – Inefficacia di tali cause, a seguito di novella legislativa, se le dimissioni dell’interessato hanno luogo entro e non oltre sette giorni dalla data dello scioglimento, anziché non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle elezioni regionali) – Irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo – Illegittimità costituzionale in parte qua. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 92/2025 - Acque – Servizio idrico integrato
- Articoli da 1 a 7 della Legge della Regione Puglia 28 marzo 2024, n. 14 (Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica, a fini di esercizio unitario delle funzioni e di individuazione delle modalità di affidamento del servizio – Sottoposizione della medesima società a controllo analogo, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale – Graduale trasferimento da parte della Regione, a titolo gratuito e nella misura massima del 20 per cento, delle azioni di Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni aderenti, in proporzione alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del SII – Ricorso del Governo – Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza, della tutela dell’ambiente e dell’ordinamento civile, anche in relazione alla disciplina dell’Unione europea sull’in house providing – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 89/2025 – Demanio dello stato e delle regioni- concessioni demaniali marittime
- Articoli 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della Legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica di disposizioni regionali relative alle concessioni ad uso turistico-ricreativo – Individuazione di principi e criteri direttivi per lo svolgimento delle procedure selettive di affidamento, previsione di un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti nonché di criteri e modalità per la determinazione dell’indennizzo a favore del concessionario uscente – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 65/2025 - Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie
- Articolo 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante «XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica alla legge regionale n. 9 del 2017 - Responsabile sanitario - Previsione che alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all'art. 15-nonies, c. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Denunciata previsione che si discosta dalla citata normativa statale interposta, concernente i limiti di età dei dirigenti sanitari, non solo con riferimento alle strutture private autorizzate, ma anche con riferimento a quelle accreditate - Contrasto con i principi costituzionali espressi nella sentenza n. 195 del 2021 - Disciplina che non reca alcun riferimento alla natura transitoria del trattenimento in servizio previsto dalla normativa nazionale di riferimento per dirigenti medici e sanitari sino all’età di settantadue anni. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 64/2025 - Elezioni - Elezioni regionali - Incompatibilità e ineleggibilità
- Articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165» Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Giunta regionale - Previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo (cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo) - Computo dei mandati a decorrere da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2024 (26 novembre 2024) - Denunciata introduzione di una previsione elusiva del divieto di terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale con riguardo ai casi di ineleggibilità - Contrasto con il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.59/2025. Acque - Servizio idrico integrato
- Articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della Legge della Regione Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 “Disciplina in materia di risorse idriche”. Ricorsi promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito di cui all’art. 9 della L.R. 11 del 2002 - Prevista determinazione da parte della Giunta regionale della relativa tariffa e dello schema regolatorio, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al c. 1-ter dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015 - Denunciata disposizione che assegna all’organo regionale il potere di adottare il provvedimento di determinazione delle tariffe, in spregio alla normativa statale che lo attribuisce esclusivamente in capo agli Enti di governo, visto il collegamento tra tali Enti e l’ Ambito Territoriale Ottimale di riferimento. Prevista istituzione, per le finalità di cui al c. 1-bis dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, della Commissione Idrica Regionale (CIR) - Previsione che l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR per il prescritto parere - Previsione che il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta - Denunciata disposizione che accorda un potere sostitutivo in tale specifico ambito attinente alla determinazione delle tariffe, che non compete alla Regione e si pone in contrasto con la normativa statale - Meccanismo legislativo di adozione da parte della Giunta regionale di una tariffa unica per una porzione del servizio di acquedotto, senza che emerga la peculiarità dei singoli ambiti territoriali ottimali e con l’ obliterazione delle connesse competenze della Assemblee Territoriali Idriche. Previsione che la partecipazione alla Commissione Idrica Regionale (CIR) è a titolo gratuito e ai componenti della medesima non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese - Denunciata disposizione intimamente collegata ai c. 1-ter e 1-quater dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015, disciplinanti il funzionamento di tale Commissione. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 47/2025 - Comuni, Province e Città metropolitane - Funzioni fondamentali
- Articolo 19, comma 2, lettera c-bis), secondo periodo, della legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive). Ricorso promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione prima.Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (Consorzi ASI) - Previsione che i Commissari liquidatori, in assenza delle società di scopo a prevalente capitale pubblico, possono trasferire in concessione d’uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al Comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione, o al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto - Omessa previsione di una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario - Violazione del principio di autonomia finanziaria dei Comuni e del principio di correlazione tra funzioni e risorse - Violazione dell’autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo Statuto regionale. Decisione: Inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 45/2025. Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie
- Articolo 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dalla Regione Liguria. - Modifica dell'art. 1, c. 448, della legge n. 232 del 2016, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 - Previsione che la dotazione per il fondo di solidarietà comunale è stabilita in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 - Previsione che agli oneri di cui al c. 496 dell’art. 1 della legge di stabilità 2023, che istituisce un Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del fondo di solidarietà comunale - Denunciata disciplina che ha svuotato il fondo di solidarietà comunale dei finanziamenti in precedenza ivi collocati e vincolati per le specifiche finalità previste, travasandoli integralmente in un nuovo fondo rientrante nell’ambito della perequazione speciale, suscettibile dell’apposizione di vincoli di destinazione - Intervento normativo che, a discapito del fondo di perequazione generale, si limita a spostare le risorse da un fondo a un altro senza considerare se tali risorse siano adeguatamente dimensionate ai fabbisogni monetari da finanziare - Contrasto con il principio di correlazione tra risorse e funzioni - Previsione che non valuta la congruità delle risorse rispetto all’esigenza di evitare regressioni nell’attuazione dei LEP - Violazione del principio di tipicità degli strumenti perequativi, atteso il carattere meramente verticale assunto dal fondo di solidarietà comunale - Disposizioni che, ridimensionando la componente verticale del fondo di solidarietà comunale, confligge con il principio di perequazione verticale - Lesione dell’autonomia finanziaria e amministrativa dei comuni della Liguria, costituzionalmente garantita, della loro capacità di spesa e dell’integrità dei bilanci comunali. Previsione che i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 - Prevista determinazione degli importi del contributo a carico di ciascun ente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali - Previsione che il medesimo contributo, come determinato, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale - Denunciate disposizioni che, in spregio alle prerogative di autonomia finanziaria degli enti locali, violano il principio del divieto di tagli lineari di carattere permanente, concretizzandosi in una sostanziale estensione dell’ambito temporale di precedenti manovre - Lesione del principio di correlazione tra risorse e funzioni, atteso che il legislatore, nell’effettuare le censurate decurtazioni, non ha valutato le conseguenze in un quadro di finanza locale già precario, introducendo vincoli irragionevoli e decontestualizzati - Normativa che, accrescendo il divario tra valore delle capacità fiscali e della disponibilità della perequazione, da un lato, e l’ammontare complessivo dei fabbisogni standard dall’altro, pregiudica l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - Disciplina che impone una sottrazione significativa di risorse che compromette l’erogazione delle prestazioni che devono essere obbligatoriamente garantite ai cittadini - Lesione del principio di leale collaborazione atteso che i comuni, tramite l’ANCI, avevano riposto una qualificata aspettativa e un ragionevole affidamento sul fatto che la stagione dei tagli fosse definitivamente terminata. In via gradata: Contributo alla finanza pubblica da parte dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - Previsione che, nell’escludere dal concorso al contributo gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto, tra l’altro, gli accordi di cui all'art. 43, c. 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, non esonera anche i comuni di cui all’art. 43, c. 8, dello stesso decreto-legge - Disciplina che da un lato equipara i comuni di cui al c. 2 a quelli di cui al c. 8 dell’art. 43 della legge di stabilità 2023, ai fini del contributo previsto dall’art. 1, c. 470, della medesima legge, dall’altro li distingue ai fini dell’esenzione dal taglio lineare, benché impegnati nel medesimo percorso di risanamento. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 26/2025 - Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato
- Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti. Ricorso promosso dalla Regione Calabria. Ordinanza della Corte di cassazione n. 15159 del 30 maggio 2024, il cui "effetto finale", asseritamente, "è quello della disapplicazione/sostanziale non applicazione" della legge regionale n. 18 del 2017, approvata dal Consiglio regionale della Regione Calabria, e segnatamente della previsione legislativa relativa al subentro dell'Autorità Idrica della Calabria alle Autorità d'ambito territoriale ottimale soppresse. Decisione: ricorso respinto – inammissibile. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 17/2025 – Bilancio e contabilità pubblica
- Articolo 1, commi 450 e 451, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dalla Regione Siciliana. Previsione che, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sia riconosciuto alle predette autonomie speciali, secondo gli importi previsti nella relativa tabella, un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi - Previsione che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 22, della legge n. 197 del 2022 - Denunciata omessa indicazione in ordine a un accantonamento di risorse finanziarie in favore della Regione Siciliana - Esclusione della regione, con decisione unilaterale da parte del legislatore statale, da un qualunque ristoro volto ad attenuare gli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’Irpef - Lesione delle prerogative statutarie e delle correlate norme di attuazione, a fronte del rilevante taglio di risorse al sistema finanziario regionale - Contrasto con il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale - Alterazione dell’equilibrio finanziario sotteso al bilancio regionale - Pregiudizio dell’autonomia finanziaria e di bilancio nonché del corretto esercizio delle funzioni regionali - Violazione dei principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni - Violazione della garanzia dell’equilibrio dei bilanci - Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte del diverso trattamento deteriore della Regione Siciliana rispetto al complesso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 10/2025 – Autonomia differenziata – inammissibilità referendum
- Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale). Richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, iscritto al n. 181 del registro ammissibilità referendum. Quesito volto ad abrogare la legge di attuazione della autonomia differenziata – Quesito privo di chiarezza sia quanto al suo oggetto, ridotto al minimo per effetto della sentenza indicata, sia quanto alla finalità, con il rischio di un uso distorto del referendum quale strumento di democrazia rappresentativa. Decisione: inammissibilità della richiesta. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale 6/2025 - correzione errore materiale
- Pronunce della Corte costituzionale - Errore materiale nella sentenza n. 192 del 2024 - Correzione. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 3/2025 - Elezioni - Presentazione liste candidati per elezione Consiglio regionale
- Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e Art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, nel procedimento vertente tra C. G., Regione Lazio e il gruppo politico organizzato denominato «Referendum e Democrazia». Ambito di applicazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale - Esclusione delle attività e funzioni riguardanti le consultazioni elettorali - Esclusione dell’applicazione della firma digitale nel procedimento elettorale (nel caso di specie, nella sottoscrizione delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio regionale) - Indicazione che, per gli elettori affetti da disabilità tali da impedire di apporre la firma autografa, la sottoscrizione può avvenire, in alternativa, con la firma digitale - Omessa previsione - Contrasto con la normativa sovranazionale - Violazione dei diritti inviolabili dell’uomo, anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità - Lesione del diritto di elettorato - Denunciata discriminazione in danno di quanti, in ragione della propria condizione, si trovano nell’impossibilità di apporre una firma autografa - Irragionevolezza della scelta del legislatore di distinguere nell’uso della firma digitale tra procedimento referendario e procedimento elettorale. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 198/2024 - Comuni, Province e Città metropolitane – Bilancio e contabilità pubblica
- Norme della Legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica – Finanziamento da parte della Regione di borse di studio per la loro frequenza – Abrogazione, con mantenimento di diversa disposizione relativa alla modalità di erogazione delle borse mediante rinvio ad alcune disposizioni statali – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione nonché della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della tutela della salute Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]

