Regioni e enti locali
- Sentenza della Corte costituzionale n. 65/2025 - Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie
- Articolo 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante «XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica alla legge regionale n. 9 del 2017 - Responsabile sanitario - Previsione che alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all'art. 15-nonies, c. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Denunciata previsione che si discosta dalla citata normativa statale interposta, concernente i limiti di età dei dirigenti sanitari, non solo con riferimento alle strutture private autorizzate, ma anche con riferimento a quelle accreditate - Contrasto con i principi costituzionali espressi nella sentenza n. 195 del 2021 - Disciplina che non reca alcun riferimento alla natura transitoria del trattenimento in servizio previsto dalla normativa nazionale di riferimento per dirigenti medici e sanitari sino all’età di settantadue anni. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 64/2025 - Elezioni - Elezioni regionali - Incompatibilità e ineleggibilità
- Articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165» Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Giunta regionale - Previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo (cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo) - Computo dei mandati a decorrere da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2024 (26 novembre 2024) - Denunciata introduzione di una previsione elusiva del divieto di terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale con riguardo ai casi di ineleggibilità - Contrasto con il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.59/2025. Acque - Servizio idrico integrato
- Articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della Legge della Regione Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 “Disciplina in materia di risorse idriche”. Ricorsi promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito di cui all’art. 9 della L.R. 11 del 2002 - Prevista determinazione da parte della Giunta regionale della relativa tariffa e dello schema regolatorio, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al c. 1-ter dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015 - Denunciata disposizione che assegna all’organo regionale il potere di adottare il provvedimento di determinazione delle tariffe, in spregio alla normativa statale che lo attribuisce esclusivamente in capo agli Enti di governo, visto il collegamento tra tali Enti e l’ Ambito Territoriale Ottimale di riferimento. Prevista istituzione, per le finalità di cui al c. 1-bis dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, della Commissione Idrica Regionale (CIR) - Previsione che l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR per il prescritto parere - Previsione che il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta - Denunciata disposizione che accorda un potere sostitutivo in tale specifico ambito attinente alla determinazione delle tariffe, che non compete alla Regione e si pone in contrasto con la normativa statale - Meccanismo legislativo di adozione da parte della Giunta regionale di una tariffa unica per una porzione del servizio di acquedotto, senza che emerga la peculiarità dei singoli ambiti territoriali ottimali e con l’ obliterazione delle connesse competenze della Assemblee Territoriali Idriche. Previsione che la partecipazione alla Commissione Idrica Regionale (CIR) è a titolo gratuito e ai componenti della medesima non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese - Denunciata disposizione intimamente collegata ai c. 1-ter e 1-quater dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015, disciplinanti il funzionamento di tale Commissione. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 47/2025 - Comuni, Province e Città metropolitane - Funzioni fondamentali
- Articolo 19, comma 2, lettera c-bis), secondo periodo, della legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive). Ricorso promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione prima.Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (Consorzi ASI) - Previsione che i Commissari liquidatori, in assenza delle società di scopo a prevalente capitale pubblico, possono trasferire in concessione d’uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al Comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione, o al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto - Omessa previsione di una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario - Violazione del principio di autonomia finanziaria dei Comuni e del principio di correlazione tra funzioni e risorse - Violazione dell’autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo Statuto regionale. Decisione: Inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 45/2025. Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie
- Articolo 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dalla Regione Liguria. - Modifica dell'art. 1, c. 448, della legge n. 232 del 2016, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 - Previsione che la dotazione per il fondo di solidarietà comunale è stabilita in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 - Previsione che agli oneri di cui al c. 496 dell’art. 1 della legge di stabilità 2023, che istituisce un Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del fondo di solidarietà comunale - Denunciata disciplina che ha svuotato il fondo di solidarietà comunale dei finanziamenti in precedenza ivi collocati e vincolati per le specifiche finalità previste, travasandoli integralmente in un nuovo fondo rientrante nell’ambito della perequazione speciale, suscettibile dell’apposizione di vincoli di destinazione - Intervento normativo che, a discapito del fondo di perequazione generale, si limita a spostare le risorse da un fondo a un altro senza considerare se tali risorse siano adeguatamente dimensionate ai fabbisogni monetari da finanziare - Contrasto con il principio di correlazione tra risorse e funzioni - Previsione che non valuta la congruità delle risorse rispetto all’esigenza di evitare regressioni nell’attuazione dei LEP - Violazione del principio di tipicità degli strumenti perequativi, atteso il carattere meramente verticale assunto dal fondo di solidarietà comunale - Disposizioni che, ridimensionando la componente verticale del fondo di solidarietà comunale, confligge con il principio di perequazione verticale - Lesione dell’autonomia finanziaria e amministrativa dei comuni della Liguria, costituzionalmente garantita, della loro capacità di spesa e dell’integrità dei bilanci comunali. Previsione che i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 - Prevista determinazione degli importi del contributo a carico di ciascun ente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali - Previsione che il medesimo contributo, come determinato, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale - Denunciate disposizioni che, in spregio alle prerogative di autonomia finanziaria degli enti locali, violano il principio del divieto di tagli lineari di carattere permanente, concretizzandosi in una sostanziale estensione dell’ambito temporale di precedenti manovre - Lesione del principio di correlazione tra risorse e funzioni, atteso che il legislatore, nell’effettuare le censurate decurtazioni, non ha valutato le conseguenze in un quadro di finanza locale già precario, introducendo vincoli irragionevoli e decontestualizzati - Normativa che, accrescendo il divario tra valore delle capacità fiscali e della disponibilità della perequazione, da un lato, e l’ammontare complessivo dei fabbisogni standard dall’altro, pregiudica l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - Disciplina che impone una sottrazione significativa di risorse che compromette l’erogazione delle prestazioni che devono essere obbligatoriamente garantite ai cittadini - Lesione del principio di leale collaborazione atteso che i comuni, tramite l’ANCI, avevano riposto una qualificata aspettativa e un ragionevole affidamento sul fatto che la stagione dei tagli fosse definitivamente terminata. In via gradata: Contributo alla finanza pubblica da parte dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - Previsione che, nell’escludere dal concorso al contributo gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto, tra l’altro, gli accordi di cui all'art. 43, c. 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, non esonera anche i comuni di cui all’art. 43, c. 8, dello stesso decreto-legge - Disciplina che da un lato equipara i comuni di cui al c. 2 a quelli di cui al c. 8 dell’art. 43 della legge di stabilità 2023, ai fini del contributo previsto dall’art. 1, c. 470, della medesima legge, dall’altro li distingue ai fini dell’esenzione dal taglio lineare, benché impegnati nel medesimo percorso di risanamento. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 26/2025 - Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato
- Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti. Ricorso promosso dalla Regione Calabria. Ordinanza della Corte di cassazione n. 15159 del 30 maggio 2024, il cui "effetto finale", asseritamente, "è quello della disapplicazione/sostanziale non applicazione" della legge regionale n. 18 del 2017, approvata dal Consiglio regionale della Regione Calabria, e segnatamente della previsione legislativa relativa al subentro dell'Autorità Idrica della Calabria alle Autorità d'ambito territoriale ottimale soppresse. Decisione: ricorso respinto – inammissibile. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 17/2025 – Bilancio e contabilità pubblica
- Articolo 1, commi 450 e 451, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dalla Regione Siciliana. Previsione che, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sia riconosciuto alle predette autonomie speciali, secondo gli importi previsti nella relativa tabella, un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi - Previsione che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 22, della legge n. 197 del 2022 - Denunciata omessa indicazione in ordine a un accantonamento di risorse finanziarie in favore della Regione Siciliana - Esclusione della regione, con decisione unilaterale da parte del legislatore statale, da un qualunque ristoro volto ad attenuare gli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’Irpef - Lesione delle prerogative statutarie e delle correlate norme di attuazione, a fronte del rilevante taglio di risorse al sistema finanziario regionale - Contrasto con il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale - Alterazione dell’equilibrio finanziario sotteso al bilancio regionale - Pregiudizio dell’autonomia finanziaria e di bilancio nonché del corretto esercizio delle funzioni regionali - Violazione dei principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni - Violazione della garanzia dell’equilibrio dei bilanci - Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte del diverso trattamento deteriore della Regione Siciliana rispetto al complesso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 10/2025 – Autonomia differenziata – inammissibilità referendum
- Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale). Richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, iscritto al n. 181 del registro ammissibilità referendum. Quesito volto ad abrogare la legge di attuazione della autonomia differenziata – Quesito privo di chiarezza sia quanto al suo oggetto, ridotto al minimo per effetto della sentenza indicata, sia quanto alla finalità, con il rischio di un uso distorto del referendum quale strumento di democrazia rappresentativa. Decisione: inammissibilità della richiesta. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale 6/2025 - correzione errore materiale
- Pronunce della Corte costituzionale - Errore materiale nella sentenza n. 192 del 2024 - Correzione. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 3/2025 - Elezioni - Presentazione liste candidati per elezione Consiglio regionale
- Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e Art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, nel procedimento vertente tra C. G., Regione Lazio e il gruppo politico organizzato denominato «Referendum e Democrazia». Ambito di applicazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale - Esclusione delle attività e funzioni riguardanti le consultazioni elettorali - Esclusione dell’applicazione della firma digitale nel procedimento elettorale (nel caso di specie, nella sottoscrizione delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio regionale) - Indicazione che, per gli elettori affetti da disabilità tali da impedire di apporre la firma autografa, la sottoscrizione può avvenire, in alternativa, con la firma digitale - Omessa previsione - Contrasto con la normativa sovranazionale - Violazione dei diritti inviolabili dell’uomo, anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità - Lesione del diritto di elettorato - Denunciata discriminazione in danno di quanti, in ragione della propria condizione, si trovano nell’impossibilità di apporre una firma autografa - Irragionevolezza della scelta del legislatore di distinguere nell’uso della firma digitale tra procedimento referendario e procedimento elettorale. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 198/2024 - Comuni, Province e Città metropolitane – Bilancio e contabilità pubblica
- Norme della Legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica – Finanziamento da parte della Regione di borse di studio per la loro frequenza – Abrogazione, con mantenimento di diversa disposizione relativa alla modalità di erogazione delle borse mediante rinvio ad alcune disposizioni statali – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione nonché della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della tutela della salute Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 196/2024 - Comuni, province e città metropolitane – Sindaco
- Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2024, n. 38. Ricorso promosso dalla Regione Liguria. Limite al numero dei mandati consecutivi – Possibilità di concorrere a un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – Omessa previsione – Lamentata limitazione irragionevole dei diritti di elettorato attivo e passivo, violazione dei principii del buon andamento della pubblica amministrazione, di uguaglianza e di promozione delle autonomie locali. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 195/2024 - Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica
- Articolo 1, commi 527 e 557, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dalla Regione Campania. Previsione che le regioni a statuto ordinario assicurano, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui, ripartito, entro il 30 aprile 2024, in sede di auto-coordinamento tra le regioni - Previsione che, in assenza di accordo in tale sede, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato - Previsione che le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare i determinati importi del concorso alla finanza pubblica all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 ("Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario"), entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 - Previsione che, qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione. Sanità pubblica - Servizio Sanitario Nazionale - Istituzione del fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare - Destinazione del fondo al potenziamento dei test - Previsione che il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo medesimo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 192 /2024 – Regioni - Autonomia differenziata
- Norme della Legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ricorso promosso dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna. Definizione di principi generali - Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia subordinata alla definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP). Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 185/2024 - Impiego pubblico – Personale regionale
- Art . 4 della legge della Regione Toscana 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. n. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. n. 1/2009) ; punti n. 3, n. 4 e n. 5 del preambolo della medesima legge regionale; norme della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Ricorso promosso dalla Corte dei conti, sezioni riunite , nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Toscana. Trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Regione – Incremento, per l’anno 2022, del fondo del salario accessorio del personale del comparto nel limite di cui alla disciplina statale – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”, dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese, dei principi dell’equilibrio del bilancio, della copertura della spesa e in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché disparità di trattamento rispetto ad analogo personale in servizio in altre regioni –Trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto, del responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, dei responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, del portavoce della Giunta regionale, dei consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali, del responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”, ingiustificata disparità di trattamento, dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese, dei principi dell’equilibrio del bilancio, della copertura della spesa e in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché disparità di trattamento rispetto ad analogo personale in servizio in altre regioni –Trattamento economico dei responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti, in misura non superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata, per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione, in misura non superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale, per i responsabili di segreteria dei gruppi consiliari – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”, ingiustificata disparità di trattamento, dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese, dei principi dell’equilibrio del bilancio, della copertura della spesa e in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché disparità di trattamento rispetto ad analogo personale in servizio in altre regioni – Inammissibilità delle questioni. Trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Regione – Assegnazione al personale delle strutture di supporto agli organi di governo di uno specifico emolumento mensile che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale in parte qua. Trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Regione – Riconoscimento al personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale uno specifico emolumento accessorio che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico – Disciplina riservata alla normativa statale e alla contrattazione collettiva – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Decisione: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 183/2024 - Trasporto pubblico – Servizi pubblici non di linea
- Art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria. Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a tali servizi – Requisiti – Residenza in uno dei comuni della Regione – Contraddittorietà e violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza Decisione: illegittimità costituzionale. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 180/2024 - Bilancio e contabilità pubblica – Finanza regionale
- Art. 35, comma 5, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Rivalutazione, con efficacia retroattiva, delle indennità e dei rimborsi spese dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale. Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Decisione: Illegittimità costituzionale. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 175/2024 - Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale
- Artt. 1, comma 1 – nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 178, lettere d) e i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) –, 2, comma 4, da 9 a 15 e 22 del Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 162. Ricorso promosso dalla Regione Campania. Disposizioni in materia di programmazione e utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Imputazione delle risorse - Prevista definizione, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, d’intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, di un accordo denominato "Accordo per la coesione" volto a individuare gli obiettivi di sviluppo - Prevista riassegnazione, per far fronte a eventuali carenze di liquidità, delle risorse del Fondo, assegnate e non ancora utilizzate, a un intervento di titolarità di altra amministrazione, di urgente realizzazione - Previsione che, in tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone tale riassegnazione, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato. Previsione che il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione, determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata nel cronoprogramma e i pagamenti effettuati. Regioni - Impresa - Previsione che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa - Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) comprensiva dei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna - Prevista istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, e della Struttura di missione ZES, che provvede, tra l'altro, alla predisposizione del piano strategico della ZES unica, con garanzia di partecipazione delle regioni interessate - Presentazione dell’istanza da parte di coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, per il rilascio dell’autorizzazione unica - Indizione della conferenza di servizi da parte della Struttura di missione ZES, a seguito della ricezione dell’istanza medesima - Prevista determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, sostitutiva di ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, che consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto e che, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento - Previsione di una disciplina transitoria e di coordinamento. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - manifesta inammissibilità - cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 172/2024 - Comuni, Province e Città metropolitane
- Articolo 1 della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Liberi consorzi comunali e città metropolitane – Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta –Ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 delle funzioni dei commissari straordinari, nelle more dell’approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta – Violazione dell’autonomia costituzionalmente attribuita agli enti suddetti. Decisione: Illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2024 – edilizia residenziale pubblica
- Art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università), in «combinato disposto» con gli artt. 25 e 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Domini collettivi - Partecipanze agrarie - Controlli - Previsione che la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni delle Partecipanze agrarie della Regione Emilia-Romagna concernenti gli statuti e i regolamenti, ferma restando l’eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994 - Denunciata introduzione di un limite alla capacità di autonormazione e di gestione del patrimonio di cui è dotato ciascun ente esponenziale di una collettività titolare di diritti di uso civico o di proprietà collettiva - Introduzione di una forma di sindacato amministrativo sull’attività dell’ente esponenziale della collettività - Denunciata introduzione, per effetto del rinvio alle norme della legge regionale n. 24 del 1994, di un’ipotesi di decadenza coattiva degli organi dell’ente esponenziale della collettività. Decisione: . illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]