Regioni e enti locali
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 67/2026 - Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato
- Articolo 7, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano - Previsione che nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Decisione: ammissibilità intervento Fonte: [Corte costituzionale]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 61/2026 - Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi
- Articoli 3, commi 1 e 2, e 36, della Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla L.r. 65/2014). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso - Previsione, in relazione al mutamento di destinazione d’uso “verticale” (tra le categorie funzionali di cui all’art. 23-ter T.U. edilizia) di singole unità immobiliari ubicate nelle zone omogenee "A", "B" e "C" di cui al D.m. n. 1444 del 1968, che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della Legge reg.le n. 65 del 2014, recante la disciplina della tipologia e della corresponsione dei contributi relativi agli interventi edilizi e ai mutamenti di destinazione d’uso - Previsione che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina recante la distribuzione e la localizzazione delle funzioni possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d'uso della singola unità immobiliare - Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso - Previsione che la disciplina di cui all'art. 99, c. 2, lett. c), e 2-bis, della Legge n. 65 del 2014 trova applicazione solo a seguito dell’approvazione, da parte del comune, di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o di apposita disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 99, c. 2-ter, della medesima Legge n. 65 del 2014. Decisione: illegittimità costituzionale parziale Fonte: [Corte costituzionale]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 60/2026 - Affidamento Appalti pubblici - Lavoro
- Articolo n.1 della Legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla L.r. 18/2019). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale - Previsione che i bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società in house, siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l'applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. Decisione: illegittimità costituzionale Fonte: [Corte costituzionale]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 56/2026 - Bilancio e contabilità pubblica
- Art. 26, comma 1, lettera a), della Legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) - Finanziamento - Previsione di un finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente - Riferibilità del finanziamento indistintamente alle attività dell’ARPAL in assenza della correlazione al fabbisogno per le attività rientranti nei LEA - Denunciata alterazione della struttura del perimetro delle spese sanitarie - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lesione del diritto alla salute - Lesione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa. Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 43/2026 - Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC)
- Articolo 2 della Legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, recante «Attuazione dell’articolo 11, comma 4, della Legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e integrazioni alla Legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Contenuto e modalità di compilazione, da parte degli esercenti del servizio NCC, del foglio di servizio elettronico - Previsioni concernenti i contenuti e le specifiche tecniche del registro elettronico - Attribuzione alla Giunta regionale dell'adozione di accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati - Possibilità, nelle more dell'adozione dei predetti accorgimenti procedurali, di annotare i dati in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi stabiliti dalla legislazione statale - Disciplina delle modalità di ricezione delle prenotazioni di trasporto presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l’incontro tra la domanda e l’offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 36/2026 - Elezioni regionali - Incompatibilità e ineleggibilità
- Art. 1, comma 1, della Legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla Legge regionale n. 16 del 2014 - Previsione che la causa di ineleggibilità prevista per i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per tale data quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall'art. 5, c. 1, della legge n. 165 del 2004. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 24/ 2026 – Bilancio e contabilità pubblica
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), e, in particolare, degli artt. 1, commi da 273 a 384 e da 784 a 794; 3, in relazione alla Tabella 2, Missione 2 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), 14 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e 15 (Politiche previdenziali); 16, in relazione alla Tabella 15, Missione 1 (Tutela della Salute), Programma 1.1 (Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure); e 18. Ricorso promosso dalla Regione Puglia. Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, c. 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica - Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuati o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute - Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa - Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992. Decisione: rinvia a nuovo ruolo - ordinanza istruttoria [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 16/2026 – Elezioni dei consigli comunali- elettorato passivo
- Articoli 30-bis, comma 2-ter, e 22, commi 1, 6 e 7, della Legge della Regione Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), così come modificati, rispettivamente, dall’Articolo 3, commi 4 e 1, della Legge della Regione Valle d’Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Limitazione dei mandati di sindaco e vicesindaco – Divieto di immediata ricandidabilità, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, per coloro che abbiano ricoperto tali cariche per quattro mandati consecutivi, salvo specifiche eccezioni (nella specie, in caso di mandato inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, terminato per causa diversa dalle dimissioni volontarie) – Violazione delle competenze statutarie, del principio di eguaglianza e ragionevolezza, di partecipazione alla vita democratica della Repubblica e del principio fondamentale dell’ordinamento dettato dallo Stato circa la ricandidabilità alla carica sindacale nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale – Divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dei consiglieri comunali, nonché del coniuge, dei parenti e degli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco, di farne parte – Violazione delle competenze statutarie, del diritto di qualsiasi cittadino di concorrere alla cosa pubblica in qualità di assessore comunale e del principio fondamentale dell’ordinamento dettato dallo Stato per la scelta degli assessori nei comuni con meno di quindicimila abitanti, con possibilità accordata agli statuti comunali di disporre diversamente. Decisione: – Illegittimità costituzionale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 211/2025 - Elezioni regionali /provinciali
- Art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento, approvato a norma dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), recante «Modificazioni dell’articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Innalzamento, mediante novella della legge statutaria, del limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Provincia (tre, in luogo di due) nonché del numero di mesi, anche non continuativi, nell’esercizio delle funzioni, per l’operatività del divieto (settantadue, in luogo di quarantotto) – Violazione del principio dell’ordinamento giuridico del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto. Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 194/2025 – Comuni, Province e Città metropolitane – Liberi consorzi comunali
- Art. 21, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge della Regione siciliana 18 novembre 2024, n. 27 (Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nuovo rinvio della data per l’elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali – Proroga delle funzioni dei commissari straordinari – Conseguente annullamento delle elezioni indette con decreto del Presidente della Regione – Ricorso del Governo – Lamentata irragionevolezza, violazione dei principi di democraticità e di sovranità popolare nonché con i limiti statutari a garanzia dei principi di grande riforma economica e sociale – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio – Decisione. estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 174/2025 - Bilancio e contabilità pubblica
- Articolo 22, commi 1, lettera a), e 2, della Legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Finanziamento attraverso una quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attività delle funzioni trasferite - Quantificazione delle risorse attraverso la legge di approvazione del bilancio regionale o sue variazioni - Omessa previsione di uno specifico vincolo di correlazione tra risorse vincolate del fondo sanitario regionale e livelli essenziali di assistenza (LEA) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Denunciata estensione dell’area del perimetro sanitario con potenziale pregiudizio dell’effettiva erogazione dei LEA e lesione del diritto alla salute e del principio di eguaglianza sostanziale - Violazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa - Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica in considerazione della sottoposizione della Regione Campania ai vincoli del piano di rientro. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2025 - Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio
- Articolo. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). Ricorso promosso dalla Regione Campania. Legge di bilancio 2025 - Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica - Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente - Meccanismi di riparto tra le regioni - Modalità di contribuzione mediante iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del rispettivo bilancio di previsione, di un fondo con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica - Previsione che, per gli enti in disavanzo, alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione - Denunciata introduzione di limiti all’autonomia finanziaria non corrispondenti alla funzione di esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta assenza di margini di discrezionalità nella determinazione dei riparto da parte delle regioni in sede di autocoordinamento - Denunciata illogica disparità di trattamento tra regioni con effetto di aggravamento delle diseguaglianze tra cittadini - Irragionevolezza della previsione che impedisce di effettuare investimenti utilizzando l’accantonamento - Violazione del principio di leale collaborazione anche sotto il profilo dell’omessa previsione di un’istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata - Disparità di trattamento nella ripartizione della copertura per spese di investimento riconosciuta ai soli enti che non presentino disavanzi - Ritenuta irragionevolezza e arbitrarietà della previsione che il disavanzo di amministrazione è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto - Denunciato effetto di contrazione del PIL regionale con effetti negativi sulle condizioni economiche e sociali dei cittadini. Modalità di contribuzione - Regime sanzionatorio - Denunciato aggravio dell’importo del contributo a carico della regione come conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini sanciti - Denunciato mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella quantificazione - Denunciata omessa istruttoria con riguardo all’importo del contributo aggiuntivo - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, c. 134 e 139, della legge n. 145 del 2018, concernenti, rispettivamente, l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati e contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Irragionevolezza e arbitrarietà per carenza di istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata - Ridondanza sulle attribuzioni regionali con particolare aggravamento delle condizioni dei cittadini delle regioni più svantaggiate. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.150/2025 - Bilancio e contabilità pubblica
- Articolo 16, comma 1, della Legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 16, comma 1, lettera k), della legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali), e dell’art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Finanziamento - Previsione di un trasferimento di risorse del fondo sanitario riferibile, indistintamente, a tutte le funzioni esercitate dall’Agenzia - Conferma, nelle previsioni autorizzatorie del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, dell’applicazione di questa forma di finanziamento per l’esercizio finanziario 2023 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lesione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 149/2025 – Elezioni regionali - Spese elettorali
- Sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari 28 maggio 2025, n. 848. Ricorso promosso dalla Presidente della Regione autonoma della Sardegna. Ordinanza di -ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari adottata il 20 dicembre 2024 e notificata il 3 gennaio 2025, che stabilisce che “l’accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali”, compiuto nella predetta sentenza, “rimane insindacabile dal Consiglio regionale, [quando] quest’ultimo assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede”. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 148/2025 - Elezioni regionali - Verifica delle dichiarazioni e dei rendiconti delle spese elettorali
- Ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari del 20 dicembre 2024. Ricorso promosso dalla Regione autonoma della Sardegna. Verifica della dichiarazione e del rendiconto depositati, in esito alle elezioni regionali del 25 febbraio 2024, dalla attuale Presidente della Regione autonoma della Sardegna, nella parte in cui dispone che, stante l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, si impone “la decadenza dalla carica del candidato eletto” e “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”, come previsto dall’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993 - Denunciato illegittimo esercizio del potere da parte del Collegio di garanzia, in violazione delle attribuzioni costituzionalmente attribuite alla regione - Menomazione delle possibilità di esercizio delle competenze statutariamente attribuite al Consiglio regionale, nonché agli altri organi di vertice della regione (Presidente e Giunta regionale) - Erronea presunzione che la competenza a comminare la sanzione della decadenza spetti al Collegio Regionale di Garanzia e che il Consiglio regionale debba conformarsi dichiarando la decadenza della presidente in carica (e con ciò provocando l’automatica dissoluzione del Consiglio regionale in virtù del dispositivo aut simul stabunt aut simul cadent) - Non conformità ai requisiti richiesti dalla legislazione statale e regionale della comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, la quale richiama soltanto il c. 7 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 - Insussistenza dei presupposti per la comminazione della sanzione della decadenza espressamente previsti ai c. 8 e 9 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 - Inesatta qualificazione della peculiare posizione del Presidente della Regione - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la l. reg.le n. 1 del 1994, recante la disciplina dei rendiconti elettorali, si riferisca, oltre che ai consiglieri regionali elettivi, anche al Presidente della regione ricorrente, eletto a suffragio universale e diretto - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare, se del caso previa autopromozione delle questioni di legittimità costituzionale dedotte, che non spetta allo Stato e per esso al Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte d’Appello di Cagliari, imporre “la decadenza dalla carica del candidato eletto” a Presidente della Regione e disporre “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna” e per l’effetto di annullare l’ordinanza/ingiunzione depositata dal predetto Collegio Regionale di Garanzia il 3 gennaio 2025. Richiesta, in via subordinata, alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993, qualora si ritenesse che la legge n. 515 del 1993 sia comunque applicabile al caso del Presidente della Regione e che il Collegio di garanzia abbia agito applicando un’ipotesi decadenziale autonoma - Indeterminatezza della fattispecie sanzionatoria - Denunciata previsione della sanzione dell’ineleggibilità al candidato che abbia violato le norme che disciplinano la campagna elettorale - Uso improprio della categoria della ineleggibilità - Violazione del principio di ragionevolezza, del principio di legalità, del diritto di difesa e del diritto di elettorato passivo - Violazione del diritto convenzionale a un ricorso effettivo. Richiesta, in via ulteriormente subordinata, alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993 nella parte in cui dispone che la fattispecie ivi prevista “costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza” e non “costituisce causa di ineleggibilità sopravvenuta del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo ove non rimossa nel ragionevole termine assegnato a seguito di contestazione effettuata con delibera della Camera di appartenenza” - Contrasto con la disciplina di cui alla legge n. 165 del 2004, di attuazione dell’art. 122, primo comma, Cost., che impone alla legislazione elettorale regionale l’applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute. Decisione: ricorso accolto [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 143/2025 - Edilizia e urbanistica
- Articolo 2, comma 2, della Legge regionale Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come sostituito dall’art. 2, comma 4, della Legge regionale Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 e ulteriori disposizioni in materia di alberghi». Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria. Vincolo di destinazione d’uso ad albergo – Possibilità di presentare istanza di svincolo, motivata, documentata e accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva – Omessa previsione – Irragionevolezza e limitazione della libertà di iniziativa economica Decisione: Illegittimità costituzionale in parte qua. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 131/2025 - Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità
- Articolo 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni della Regione – Inefficacia di tali cause, a seguito di novella legislativa, se gli interessati cessano dalla carica non oltre 180 giorni precedenti la data delle elezioni anziché non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle elezioni regionali) – Irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo – Illegittimità costituzionale in parte qua. Ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni della Regione – Scioglimento anticipato del Consiglio regionale prima dell’ultimo semestre del quinquennio – Inefficacia di tali cause, a seguito di novella legislativa, se le dimissioni dell’interessato hanno luogo entro e non oltre sette giorni dalla data dello scioglimento, anziché non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle elezioni regionali) – Irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo – Illegittimità costituzionale in parte qua. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 92/2025 - Acque – Servizio idrico integrato
- Articoli da 1 a 7 della Legge della Regione Puglia 28 marzo 2024, n. 14 (Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica, a fini di esercizio unitario delle funzioni e di individuazione delle modalità di affidamento del servizio – Sottoposizione della medesima società a controllo analogo, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale – Graduale trasferimento da parte della Regione, a titolo gratuito e nella misura massima del 20 per cento, delle azioni di Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni aderenti, in proporzione alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del SII – Ricorso del Governo – Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza, della tutela dell’ambiente e dell’ordinamento civile, anche in relazione alla disciplina dell’Unione europea sull’in house providing – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 89/2025 – Demanio dello stato e delle regioni- concessioni demaniali marittime
- Articoli 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della Legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica di disposizioni regionali relative alle concessioni ad uso turistico-ricreativo – Individuazione di principi e criteri direttivi per lo svolgimento delle procedure selettive di affidamento, previsione di un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti nonché di criteri e modalità per la determinazione dell’indennizzo a favore del concessionario uscente – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 65/2025 - Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie
- Articolo 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante «XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica alla legge regionale n. 9 del 2017 - Responsabile sanitario - Previsione che alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all'art. 15-nonies, c. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Denunciata previsione che si discosta dalla citata normativa statale interposta, concernente i limiti di età dei dirigenti sanitari, non solo con riferimento alle strutture private autorizzate, ma anche con riferimento a quelle accreditate - Contrasto con i principi costituzionali espressi nella sentenza n. 195 del 2021 - Disciplina che non reca alcun riferimento alla natura transitoria del trattenimento in servizio previsto dalla normativa nazionale di riferimento per dirigenti medici e sanitari sino all’età di settantadue anni. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]

