Giurisprudenza della Corte Costituzionale
- Sentenza della Corte costituzionale n. 149/2025 – Elezioni regionali - Spese elettorali
- Sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari 28 maggio 2025, n. 848. Ricorso promosso dalla Presidente della Regione autonoma della Sardegna. Ordinanza di -ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari adottata il 20 dicembre 2024 e notificata il 3 gennaio 2025, che stabilisce che “l’accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali”, compiuto nella predetta sentenza, “rimane insindacabile dal Consiglio regionale, [quando] quest’ultimo assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede”. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 148/2025 - Elezioni regionali - Verifica delle dichiarazioni e dei rendiconti delle spese elettorali
- Ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari del 20 dicembre 2024. Ricorso promosso dalla Regione autonoma della Sardegna. Verifica della dichiarazione e del rendiconto depositati, in esito alle elezioni regionali del 25 febbraio 2024, dalla attuale Presidente della Regione autonoma della Sardegna, nella parte in cui dispone che, stante l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, si impone “la decadenza dalla carica del candidato eletto” e “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”, come previsto dall’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993 - Denunciato illegittimo esercizio del potere da parte del Collegio di garanzia, in violazione delle attribuzioni costituzionalmente attribuite alla regione - Menomazione delle possibilità di esercizio delle competenze statutariamente attribuite al Consiglio regionale, nonché agli altri organi di vertice della regione (Presidente e Giunta regionale) - Erronea presunzione che la competenza a comminare la sanzione della decadenza spetti al Collegio Regionale di Garanzia e che il Consiglio regionale debba conformarsi dichiarando la decadenza della presidente in carica (e con ciò provocando l’automatica dissoluzione del Consiglio regionale in virtù del dispositivo aut simul stabunt aut simul cadent) - Non conformità ai requisiti richiesti dalla legislazione statale e regionale della comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, la quale richiama soltanto il c. 7 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 - Insussistenza dei presupposti per la comminazione della sanzione della decadenza espressamente previsti ai c. 8 e 9 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 - Inesatta qualificazione della peculiare posizione del Presidente della Regione - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la l. reg.le n. 1 del 1994, recante la disciplina dei rendiconti elettorali, si riferisca, oltre che ai consiglieri regionali elettivi, anche al Presidente della regione ricorrente, eletto a suffragio universale e diretto - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare, se del caso previa autopromozione delle questioni di legittimità costituzionale dedotte, che non spetta allo Stato e per esso al Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte d’Appello di Cagliari, imporre “la decadenza dalla carica del candidato eletto” a Presidente della Regione e disporre “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna” e per l’effetto di annullare l’ordinanza/ingiunzione depositata dal predetto Collegio Regionale di Garanzia il 3 gennaio 2025. Richiesta, in via subordinata, alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993, qualora si ritenesse che la legge n. 515 del 1993 sia comunque applicabile al caso del Presidente della Regione e che il Collegio di garanzia abbia agito applicando un’ipotesi decadenziale autonoma - Indeterminatezza della fattispecie sanzionatoria - Denunciata previsione della sanzione dell’ineleggibilità al candidato che abbia violato le norme che disciplinano la campagna elettorale - Uso improprio della categoria della ineleggibilità - Violazione del principio di ragionevolezza, del principio di legalità, del diritto di difesa e del diritto di elettorato passivo - Violazione del diritto convenzionale a un ricorso effettivo. Richiesta, in via ulteriormente subordinata, alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993 nella parte in cui dispone che la fattispecie ivi prevista “costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza” e non “costituisce causa di ineleggibilità sopravvenuta del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo ove non rimossa nel ragionevole termine assegnato a seguito di contestazione effettuata con delibera della Camera di appartenenza” - Contrasto con la disciplina di cui alla legge n. 165 del 2004, di attuazione dell’art. 122, primo comma, Cost., che impone alla legislazione elettorale regionale l’applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute. Decisione: ricorso accolto [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 143/2025 - Edilizia e urbanistica
- Articolo 2, comma 2, della Legge regionale Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come sostituito dall’art. 2, comma 4, della Legge regionale Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 e ulteriori disposizioni in materia di alberghi». Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria. Vincolo di destinazione d’uso ad albergo – Possibilità di presentare istanza di svincolo, motivata, documentata e accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva – Omessa previsione – Irragionevolezza e limitazione della libertà di iniziativa economica Decisione: Illegittimità costituzionale in parte qua. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte Costituzionale n.136/2025 - Ambiente - Energia - Materie prime critiche di interesse strategico
- Articoli 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115. Ricorso promosso dalla Regione autonoma della Sardegna. Approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico e necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2024/1252 - Previsioni che stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti strategici - Presentazione presso la Commissione europea di una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale - Pronunciamento da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) integrato dal Ministro della difesa, dall'Autorità delegata di cui all'art. 3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea - Adozione, nel caso di progetti sulla terraferma, della determinazione del CITE sentita la Regione interessata - Misure di coordinamento - Approvazione da parte del CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche, con il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale - Invasione delle competenze statutarie in materia mineraria, di industria e commercio - Violazione della normativa di attuazione della riforma costituzionale operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 - Sostituzione dello Stato all’amministrazione regionale nell’adozione di provvedimenti necessari, senza considerazione del parere rilasciato dalla Regione autonoma su materie di esclusiva competenza - Eccedenza del potere sostitutivo dello Stato alle Regioni nell’adempimento degli obblighi europei - Violazione della clausola di maggior favore - Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, come declinati dal Regolamento (UE) 2024/1252. Istituzione, per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione, di un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini - Istituzione di un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del predetto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'art. 2, nn. 8) e 10), del medesimo Regolamento, delle materie prime critiche strategiche - Applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 84 del 2024, c. da 1 a 3, anche quando nel medesimo progetto strategico è compresa, oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione - Individuazione dell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche - Competenza al rilascio dell’autorizzazione unica per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche della direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy - Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - Predisposizione e sottoposizione da parte di tale Comitato, ogni tre anni, all'approvazione del CITE di un Piano nazionale delle materie prime critiche - Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche - Permesso di ricerca - Approvazione da parte del CITE del Programma entro il 24 marzo 2025 - Approvazione da parte del CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e attribuzione allo stesso Comitato del compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252, dello status di progetto strategico - Denunciate disposizioni che confliggono con l’assetto costituzionale delle competenze legislative esclusive e amministrative, delineate dallo Statuto, dalla Costituzione, dalle relative norme di attuazione e dal diritto comunitario, come declinato dal Regolamento (UE) 2024/1252 - Disciplina che esautora l’autonomia regionale del suo potere esecutivo in relazione all’esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali sulle miniere - Disposizioni che, nel creare una nuova autorità che duplica uffici amministrativi già esistenti e operanti a livello regionale, non perseguono la finalità di semplificare l’attività amministrativa e non perseguono l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 134/2025 - Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Articolo 14, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Previsione che è vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Previsione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della l. reg.le n. 36 del 2024, i medesimi impianti sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola a tale disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione - Denunciata introduzione, a priori, di un divieto generalizzato alla realizzazione e all’installazione di una specifica tipologia di impianti derivanti da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) in una determinata area - Contrasto con la normativa nazionale di riferimento concernente l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l’individuazione delle aree, idonee e non, per la relativa installazione - Conflitto con la sentenza n. 121 del 2022 della Corte costituzionale la quale ha chiarito che i limiti a impianti (FER) non possono essere imposti aprioristicamente, ma devono esser frutto di valutazioni caso per caso nell’ambito dei procedimenti autorizzativi - Contrasto con le Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, cui rinvia anche il d.m. 21 giugno 2024, che richiedono un’istruttoria specifica e complessa al fine di individuare le aree non idonee - Lesione delle previsioni legislative statali di principio ascrivibili alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia - Previsione che confligge con le direttive comunitarie, recepite dalla normativa statale interposta, che promuovono la massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Introduzione delle limitazioni alla potenza degli impianti alimentati da biomassa che non tiene conto del giusto equilibrio tra l’interesse alla tutela ambientale e quello alla massima diffusione delle energie rinnovabili - Previsione che, con l’asserito fine di garantire una maggiore tutela ambientale, confligge con il corretto riparto di competenze nella materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, ledendo la potestà esclusiva dello Stato - Norma regionale che contrasta con la normativa statale inerente alle aree naturali e protette la quale stabilisce che l’esercizio delle attività consentite all’interno del parco nazionale sia disciplinato con regolamento adottato dall’ente parco, imponendo una riserva di amministrazione - Conflitto con la medesima normativa interposta che nell’elencare le attività espressamente vietate, non contempla tra queste l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile che, quindi, non possono essere nemmeno sottoposti a limiti di potenza - Disciplina regionale che richiedendo entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 2024, di ridurre la potenza agli impianti di potenza eccedente i 10 MWatt termici, costituisce un’ipotesi di retroattività impropria, che frustra situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti e l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 131/2025 - Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità
- Articolo 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni della Regione – Inefficacia di tali cause, a seguito di novella legislativa, se gli interessati cessano dalla carica non oltre 180 giorni precedenti la data delle elezioni anziché non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle elezioni regionali) – Irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo – Illegittimità costituzionale in parte qua. Ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni della Regione – Scioglimento anticipato del Consiglio regionale prima dell’ultimo semestre del quinquennio – Inefficacia di tali cause, a seguito di novella legislativa, se le dimissioni dell’interessato hanno luogo entro e non oltre sette giorni dalla data dello scioglimento, anziché non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle elezioni regionali) – Irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo – Illegittimità costituzionale in parte qua. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 126/2025 - Ambiente – VIA (Valutazione di impatto ambientale)
- Articolo 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, n. 6 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Novella in materia di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava – Istanze di variante ai progetti autorizzati – Qualifica di modifiche o estensioni come non sostanziali – Effetti – Mancata richiesta di VIA – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e a tutela del paesaggio Decisione: Inammissibilità delle questioni. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 122/2025 – Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA)
- Articolo 26 della legge della Regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza protesica – Previsione dell’immediata vigenza ed esecuzione del d.P.C.m. LEA e delle relative tariffe (“decreto tariffe”), non ancora entrate in vigore, e successivamente sostituite – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica Decisione: Illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 114/2025 - Sanità pubblica - Prestazioni sanitarie
- Articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 202. Ricorsi promossi dalle Regioni Toscana e Campania, iscritti rispettivamente ai numeri 35 e 36 del registro ricorsi 2024. Piani dei fabbisogni triennali per il SSR, predisposti dalle regioni – Approvazione con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del riscontro di congruità finanziaria – Violazione delle competenze legislative regionali nella materia concorrente della tutela della salute e in quella residuale dell’organizzazione regionale – Illegittimità costituzionale in parte qua. Sanità pubblica – Personale sanitario – Incremento della relativa spesa – Autorizzazione, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni – Violazione delle competenze legislative regionali nella materia concorrente della tutela della salute e in quella residuale dell’organizzazione regionale nonché del principio di autonomia, anche finanziaria, delle regioni – Illegittimità costituzionale in parte qua. Sanità pubblica – Determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni – Elaborazione, a partire dall’anno 2025, di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale di tali enti – Sua adozione mediante uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – Ricorso della Regione Campania – Lamentata violazione dei principi di imparzialità, eguaglianza e buon andamento, del diritto alla salute nonché dell’autonomia regionale, anche nell’esercizio delle prerogative regionali in materia di tutela della salute – Non fondatezza della questione. Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.108/2025 - Comunicazione e informazione - Comunicazione elettronica
- Articolo 5, comma 3, lettere d) ed e), della legge della Regione Molise 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Regime autorizzatorio per nuovi impianti di telecomunicazione - Previsione che sia la domanda di parere all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), sia l’istanza di autorizzazione al comune devono esser corredate da “un atto di impegno” e “da un certificato fideiussorio relativo agli oneri di smaltimento e ripristino ambientale” - Denunciata disciplina che, quanto meno ai fini dell’attivazione dell’impianto, può aggravare il procedimento disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 - Conflitto con i principi di semplificazione e non aggravamento fissati dalla normativa statale interposta - Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia dell’ordinamento della comunicazione. Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.106/2025 - Impiego pubblico - Contratto collettivo di lavoro
- Articoli 1, comma 1, lettera b), e 2 della Legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2013 - Previsto inquadramento, secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, del personale dipendente dell’Azienda Calabria Verde con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, che abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale nel periodo stabilito, o previa manifestazione di interesse, nel profilo degli Operatori esperti - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa nazionale interposta che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro - Norma regionale che prevede l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali (settore pubblico) anche ai dipendenti addetti al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, in luogo del vigente CCNL di natura privatistica previsto dalla normativa nazionale interposta - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti del restante maggioritario personale pubblico rientrante nel CCNL del comparto Funzioni locali. Previsione che dall’attuazione della legge regionale n. 27 del 2024 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione - Denunciata disposizione che, applicando il CCNL del comparto Funzioni locali a una più ampia categoria di dipendenti, determina conseguenti maggiori oneri a carico dell’amministrazione - Transito del medesimo personale, già inquadrato nel livello degli operai qualificati ai sensi del Contratto collettivo nazionale del lavoro e integrativo regionale, nel CCNL del comparto Funzioni locali, in grado di duplicare i trattamenti accessori a causa del cumulo delle disposizioni del CCNL del settore privato e del settore pubblico - Contrasto con i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.97/2025 - tutela della salute
- Articolo 1, comma 36, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 6, e l’Allegato A alla Legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano. Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività – Divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale e di protezione delle vie respiratorie – Sanzioni amministrative in caso di inosservanza – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 92/2025 - Acque – Servizio idrico integrato
- Articoli da 1 a 7 della Legge della Regione Puglia 28 marzo 2024, n. 14 (Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica, a fini di esercizio unitario delle funzioni e di individuazione delle modalità di affidamento del servizio – Sottoposizione della medesima società a controllo analogo, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale – Graduale trasferimento da parte della Regione, a titolo gratuito e nella misura massima del 20 per cento, delle azioni di Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni aderenti, in proporzione alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del SII – Ricorso del Governo – Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza, della tutela dell’ambiente e dell’ordinamento civile, anche in relazione alla disciplina dell’Unione europea sull’in house providing – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 89/2025 – Demanio dello stato e delle regioni- concessioni demaniali marittime
- Articoli 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della Legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica di disposizioni regionali relative alle concessioni ad uso turistico-ricreativo – Individuazione di principi e criteri direttivi per lo svolgimento delle procedure selettive di affidamento, previsione di un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti nonché di criteri e modalità per la determinazione dell’indennizzo a favore del concessionario uscente – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 84/2025 – Sanità pubblica- Lea
- Articolo 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla L.R n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria - Previsione che le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024 - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l’incompatibilità allo svolgimento delle attività di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 82/2025 - caccia
- Articolo 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull’organizzazione delle attività dell’Assemblea del CRAM per l’anno 2023 e ulteriori disposizioni). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo. Designazione dei membri del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia (ATC), di cui all'art. 32, c. 3, lett. a), della L.R. n. 10 del 2004, in base al principio della rappresentatività a livello provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito - Previsione che detta un’interpretazione autentica nel senso che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo D’Hondt - Denunciata disciplina che stabilisce una differente modalità di calcolo fra le varie tipologie di associazioni presenti nei Comitati di Gestione (COGES), essendo calcolata la rappresentatività delle associazioni venatorie col metodo D’Hondt, mentre quella delle associazioni di protezione ambientale e delle organizzazioni agricole viene calcolata con diversa metodologia - Applicazione del metodo D’Hondt che consente a un’associazione venatoria (FIDC) di avere un numero di membri dei COGES dei vari ATC dell’Abruzzo maggiore rispetto a quanto ottenuto prima e non in perfetto rapporto con la propria rappresentatività nell’ambito provinciale - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato trattamento difforme delle diverse tipologie di associazione - Norma che non consente nella medesima modalità ai singoli cacciatori iscritti ad associazioni di poter concorrere allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche degli ATC, quali membri dei rispettivi COGES - Lesione della tutela dei diritti inviolabili sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità - Deroga alla normativa statale interposta dalla quale si deduce che la presenza delle associazioni venatorie nazionali deve essere garantita negli organi direttivi degli ATC in modo uguale fra le stesse, senza nessuna differenziazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 80 /2025 – appalti pubblici
- Articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell’ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Previsione che, per gli appalti pubblici di interesse provinciale, la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e prima dell'aggiudicazione la medesima stazione appaltante verifica la congruità del costo e degli oneri indicati - Previsione che, in caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria di gara - Difformità rispetto alla normativa nazionale, contenuta nel codice dei contratti pubblici, che dispone che tutti gli operatori, partecipanti alla procedura di gara, sono tenuti, a pena di esclusione, a indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Potenziale attenuazione delle tutele giuslavoristiche per i dipendenti degli operatori economici che partecipino alle procedure di gara per appalti pubblici di interesse provinciale - Contrasto con gli obblighi sovranazionali riguardanti il rispetto delle regole concorrenziali e i principi eurounitari a tutela della libertà di circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento - Inosservanza delle previsioni statutarie. Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025 - Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi
- Articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), nonché, in via subordinata, Artt. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come introdotto, limitatamente alla Regione siciliana, dall’art. 23 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive). Ricorsi promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale (ordinanze del 13 e 14 maggio 2024). Previsione per cui le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, che impongono, tra l’altro, l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi, “anziché sono”, direttamente e immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati - Previsione che dispone l’immediata efficacia di tali disposizioni anziché dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991. In via subordinata: Condizioni di applicabilità della sanatoria - Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, a eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 65/2025 - Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie
- Articolo 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante «XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica alla legge regionale n. 9 del 2017 - Responsabile sanitario - Previsione che alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all'art. 15-nonies, c. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Denunciata previsione che si discosta dalla citata normativa statale interposta, concernente i limiti di età dei dirigenti sanitari, non solo con riferimento alle strutture private autorizzate, ma anche con riferimento a quelle accreditate - Contrasto con i principi costituzionali espressi nella sentenza n. 195 del 2021 - Disciplina che non reca alcun riferimento alla natura transitoria del trattenimento in servizio previsto dalla normativa nazionale di riferimento per dirigenti medici e sanitari sino all’età di settantadue anni. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 64/2025 - Elezioni - Elezioni regionali - Incompatibilità e ineleggibilità
- Articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165» Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Giunta regionale - Previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo (cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo) - Computo dei mandati a decorrere da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2024 (26 novembre 2024) - Denunciata introduzione di una previsione elusiva del divieto di terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale con riguardo ai casi di ineleggibilità - Contrasto con il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]

