Segnalazioni dal web
- L’art. 116, terzo comma, Cost. nel sistema costituzionale. Profili procedurali della sua attuazione
- Il saggio prende in considerazione alcuni profili del processo attuativo dell’art. 116, terzo comma, Cost., inteso come disposizione che si rivolge principalmente all’autonomia legislativa delle Regioni. Il saggio si sofferma su taluni aspetti procedurali dell’attuazione della disposizione costituzionale alla luce della sent. n. 192 del 2024 della Corte costituzionale. L’analisi è condotta nella consapevolezza che i profili procedurali sono connessi a nodi sostanziali ancora irrisolti dei rapporti costituzionali tra Stato e Regioni. Di Eduardo Gianfrancesco. Italian Papers on Federalism, Rivista giuridica on-line – ISSiRFA – CNR n. 3/2025 - ottobre 2025
- Prorogatio delle Camere e revisione costituzionale
- Il saggio analizza la revisione della Costituzione durante la prorogatio delle Camere. La riflessione prende spunto dalla legge cost. n. 2 del 2022 approvata dopo lo scioglimento anticipato delle Assemblee parlamentari. Pertanto, sarà esaminato il problema della produzione dell’atto di revisione della Costituzione rispetto all’applicazione dell’art. 61 Cost; ovvero se la revisione costituzionale possa qualificarsi un atto di ordinaria amministrazione, oppure se debba escludersi tale inquadramento in virtù della reductio potestatis delle Camere. Rivista AIC, Fascicolo n°. 4/2025 Data di pubblicazione: 20/10/2025 Autrice: Ilaria Roberti*
- La tutela sociale dei bisogni energetici nel tracciato costituzionale sul contrasto alla povertà
- Di Giorgio Cataldo, in Rivista AIC, Fascicolo 4/2025 - 13 ottobre 2025
- La sentenza n. 192 del 2024 sull’autonomia differenziata: qualche riflessione sulla questione delle “specifiche funzioni”
- La sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale ha segnato un punto cruciale nell’attuazione dell’autonomia differenziata, delineandone limiti e modalità coerenti con il tessuto costituzionale. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., possono essere attribuite soltanto “specifiche funzioni” legislative o amministrative e non anche “materie”. In tal modo, ha stabilizzato l’assetto regionale, impedendo derive assimilabili alle autonomie speciali, e ancorando il regionalismo differenziato ai principi dell’attuale forma di Stato. Di GIULIO M. SALERNO, in Nomos – 2/2025 – ottobre 2025

