Diritto e amministrazione pubblica
- Sentenza della Corte costituzionale n. 174/2025 - Bilancio e contabilità pubblica
- Articolo 22, commi 1, lettera a), e 2, della Legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Finanziamento attraverso una quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attività delle funzioni trasferite - Quantificazione delle risorse attraverso la legge di approvazione del bilancio regionale o sue variazioni - Omessa previsione di uno specifico vincolo di correlazione tra risorse vincolate del fondo sanitario regionale e livelli essenziali di assistenza (LEA) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Denunciata estensione dell’area del perimetro sanitario con potenziale pregiudizio dell’effettiva erogazione dei LEA e lesione del diritto alla salute e del principio di eguaglianza sostanziale - Violazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa - Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica in considerazione della sottoposizione della Regione Campania ai vincoli del piano di rientro. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.165/2025 - Impiego pubblico – Trattamento economico
- Articolo 23, commi 12-ter e 12-quater, della Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)», aggiunti dall’Art. 3, comma 1, della Legge della Regione Campania 4 marzo 2021, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell’Articolo 3, comma 1 della Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)». Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale – Istituzione di un unico emolumento onnicomprensivo, sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio – Determinazione dei criteri di individuazione dell’ammontare e delle modalità di erogazione – Attribuzione del relativo potere all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile, dei principi dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria nonché elusione del giudicato costituzionale – Sostanziale mutamento del quadro normativo di riferimento – Restituzione degli atti al giudice rimettente. Decisione: restituzione atti - jus superveniens [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 163/2025 - Trasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC)
- Conflitto di attribuzione tra enti. Art. 2, comma 1, Art. 3, commi 1, 2 e 3, nonché ’Allegato 2, richiamato dall’art. 4, Allegato 3 (Modello C), richiamato dall’art. 5, e Allegato 5, richiamato dall’art. 7 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 16 ottobre 2024, n. 226 (Modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all’articolo 11, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta); dei punti da 2 a 6 della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2024, prot. n. 34247 (Chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del Foglio di Servizio elettronico, disciplinato con Decreto Interministeriale 26 ottobre 2024, n. 226), e delle fasi 2, 3 e 4 della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2024, prot. n. 36861 (Programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Registro Elettronico NCC e Taxi e del Foglio di Servizio Elettronico). Ricorsi promossi dalla Regione Calabria. Introduzione, tramite Decreto interministeriale e Circolari ministeriali attuative, di definizioni, modalità di espletamento del servizio, divieti e obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti nella normativa primaria statale. Violazione delle competenze residuali e regolamentari nella materia del trasporto pubblico locale – Non spettanza allo Stato e, per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con il Ministero dell’interno, del potere di adottare le misure suindicate . Decisione: Annullamento del Decreto interministeriale e delle Circolari ministeriali in parte qua. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2025 - Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio
- Articolo. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). Ricorso promosso dalla Regione Campania. Legge di bilancio 2025 - Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica - Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente - Meccanismi di riparto tra le regioni - Modalità di contribuzione mediante iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del rispettivo bilancio di previsione, di un fondo con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica - Previsione che, per gli enti in disavanzo, alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione - Denunciata introduzione di limiti all’autonomia finanziaria non corrispondenti alla funzione di esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta assenza di margini di discrezionalità nella determinazione dei riparto da parte delle regioni in sede di autocoordinamento - Denunciata illogica disparità di trattamento tra regioni con effetto di aggravamento delle diseguaglianze tra cittadini - Irragionevolezza della previsione che impedisce di effettuare investimenti utilizzando l’accantonamento - Violazione del principio di leale collaborazione anche sotto il profilo dell’omessa previsione di un’istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata - Disparità di trattamento nella ripartizione della copertura per spese di investimento riconosciuta ai soli enti che non presentino disavanzi - Ritenuta irragionevolezza e arbitrarietà della previsione che il disavanzo di amministrazione è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto - Denunciato effetto di contrazione del PIL regionale con effetti negativi sulle condizioni economiche e sociali dei cittadini. Modalità di contribuzione - Regime sanzionatorio - Denunciato aggravio dell’importo del contributo a carico della regione come conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini sanciti - Denunciato mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella quantificazione - Denunciata omessa istruttoria con riguardo all’importo del contributo aggiuntivo - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, c. 134 e 139, della legge n. 145 del 2018, concernenti, rispettivamente, l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati e contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Irragionevolezza e arbitrarietà per carenza di istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata - Ridondanza sulle attribuzioni regionali con particolare aggravamento delle condizioni dei cittadini delle regioni più svantaggiate. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.150/2025 - Bilancio e contabilità pubblica
- Articolo 16, comma 1, della Legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 16, comma 1, lettera k), della legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali), e dell’art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Finanziamento - Previsione di un trasferimento di risorse del fondo sanitario riferibile, indistintamente, a tutte le funzioni esercitate dall’Agenzia - Conferma, nelle previsioni autorizzatorie del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, dell’applicazione di questa forma di finanziamento per l’esercizio finanziario 2023 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lesione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.106/2025 - Impiego pubblico - Contratto collettivo di lavoro
- Articoli 1, comma 1, lettera b), e 2 della Legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2013 - Previsto inquadramento, secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, del personale dipendente dell’Azienda Calabria Verde con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, che abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale nel periodo stabilito, o previa manifestazione di interesse, nel profilo degli Operatori esperti - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa nazionale interposta che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro - Norma regionale che prevede l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali (settore pubblico) anche ai dipendenti addetti al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, in luogo del vigente CCNL di natura privatistica previsto dalla normativa nazionale interposta - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti del restante maggioritario personale pubblico rientrante nel CCNL del comparto Funzioni locali. Previsione che dall’attuazione della legge regionale n. 27 del 2024 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione - Denunciata disposizione che, applicando il CCNL del comparto Funzioni locali a una più ampia categoria di dipendenti, determina conseguenti maggiori oneri a carico dell’amministrazione - Transito del medesimo personale, già inquadrato nel livello degli operai qualificati ai sensi del Contratto collettivo nazionale del lavoro e integrativo regionale, nel CCNL del comparto Funzioni locali, in grado di duplicare i trattamenti accessori a causa del cumulo delle disposizioni del CCNL del settore privato e del settore pubblico - Contrasto con i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 89/2025 – Demanio dello stato e delle regioni- concessioni demaniali marittime
- Articoli 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della Legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica di disposizioni regionali relative alle concessioni ad uso turistico-ricreativo – Individuazione di principi e criteri direttivi per lo svolgimento delle procedure selettive di affidamento, previsione di un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti nonché di criteri e modalità per la determinazione dell’indennizzo a favore del concessionario uscente – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 80 /2025 – appalti pubblici
- Articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell’ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Previsione che, per gli appalti pubblici di interesse provinciale, la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e prima dell'aggiudicazione la medesima stazione appaltante verifica la congruità del costo e degli oneri indicati - Previsione che, in caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria di gara - Difformità rispetto alla normativa nazionale, contenuta nel codice dei contratti pubblici, che dispone che tutti gli operatori, partecipanti alla procedura di gara, sono tenuti, a pena di esclusione, a indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Potenziale attenuazione delle tutele giuslavoristiche per i dipendenti degli operatori economici che partecipino alle procedure di gara per appalti pubblici di interesse provinciale - Contrasto con gli obblighi sovranazionali riguardanti il rispetto delle regole concorrenziali e i principi eurounitari a tutela della libertà di circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento - Inosservanza delle previsioni statutarie. Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025 - Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi
- Articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), nonché, in via subordinata, Artt. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come introdotto, limitatamente alla Regione siciliana, dall’art. 23 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive). Ricorsi promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale (ordinanze del 13 e 14 maggio 2024). Previsione per cui le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, che impongono, tra l’altro, l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi, “anziché sono”, direttamente e immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati - Previsione che dispone l’immediata efficacia di tali disposizioni anziché dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991. In via subordinata: Condizioni di applicabilità della sanatoria - Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, a eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 47/2025 - Comuni, Province e Città metropolitane - Funzioni fondamentali
- Articolo 19, comma 2, lettera c-bis), secondo periodo, della legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive). Ricorso promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione prima.Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (Consorzi ASI) - Previsione che i Commissari liquidatori, in assenza delle società di scopo a prevalente capitale pubblico, possono trasferire in concessione d’uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al Comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione, o al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto - Omessa previsione di una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario - Violazione del principio di autonomia finanziaria dei Comuni e del principio di correlazione tra funzioni e risorse - Violazione dell’autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo Statuto regionale. Decisione: Inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 45/2025. Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie
- Articolo 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dalla Regione Liguria. - Modifica dell'art. 1, c. 448, della legge n. 232 del 2016, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 - Previsione che la dotazione per il fondo di solidarietà comunale è stabilita in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 - Previsione che agli oneri di cui al c. 496 dell’art. 1 della legge di stabilità 2023, che istituisce un Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del fondo di solidarietà comunale - Denunciata disciplina che ha svuotato il fondo di solidarietà comunale dei finanziamenti in precedenza ivi collocati e vincolati per le specifiche finalità previste, travasandoli integralmente in un nuovo fondo rientrante nell’ambito della perequazione speciale, suscettibile dell’apposizione di vincoli di destinazione - Intervento normativo che, a discapito del fondo di perequazione generale, si limita a spostare le risorse da un fondo a un altro senza considerare se tali risorse siano adeguatamente dimensionate ai fabbisogni monetari da finanziare - Contrasto con il principio di correlazione tra risorse e funzioni - Previsione che non valuta la congruità delle risorse rispetto all’esigenza di evitare regressioni nell’attuazione dei LEP - Violazione del principio di tipicità degli strumenti perequativi, atteso il carattere meramente verticale assunto dal fondo di solidarietà comunale - Disposizioni che, ridimensionando la componente verticale del fondo di solidarietà comunale, confligge con il principio di perequazione verticale - Lesione dell’autonomia finanziaria e amministrativa dei comuni della Liguria, costituzionalmente garantita, della loro capacità di spesa e dell’integrità dei bilanci comunali. Previsione che i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 - Prevista determinazione degli importi del contributo a carico di ciascun ente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali - Previsione che il medesimo contributo, come determinato, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale - Denunciate disposizioni che, in spregio alle prerogative di autonomia finanziaria degli enti locali, violano il principio del divieto di tagli lineari di carattere permanente, concretizzandosi in una sostanziale estensione dell’ambito temporale di precedenti manovre - Lesione del principio di correlazione tra risorse e funzioni, atteso che il legislatore, nell’effettuare le censurate decurtazioni, non ha valutato le conseguenze in un quadro di finanza locale già precario, introducendo vincoli irragionevoli e decontestualizzati - Normativa che, accrescendo il divario tra valore delle capacità fiscali e della disponibilità della perequazione, da un lato, e l’ammontare complessivo dei fabbisogni standard dall’altro, pregiudica l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - Disciplina che impone una sottrazione significativa di risorse che compromette l’erogazione delle prestazioni che devono essere obbligatoriamente garantite ai cittadini - Lesione del principio di leale collaborazione atteso che i comuni, tramite l’ANCI, avevano riposto una qualificata aspettativa e un ragionevole affidamento sul fatto che la stagione dei tagli fosse definitivamente terminata. In via gradata: Contributo alla finanza pubblica da parte dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - Previsione che, nell’escludere dal concorso al contributo gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto, tra l’altro, gli accordi di cui all'art. 43, c. 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, non esonera anche i comuni di cui all’art. 43, c. 8, dello stesso decreto-legge - Disciplina che da un lato equipara i comuni di cui al c. 2 a quelli di cui al c. 8 dell’art. 43 della legge di stabilità 2023, ai fini del contributo previsto dall’art. 1, c. 470, della medesima legge, dall’altro li distingue ai fini dell’esenzione dal taglio lineare, benché impegnati nel medesimo percorso di risanamento. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale 6/2025 - correzione errore materiale
- Pronunce della Corte costituzionale - Errore materiale nella sentenza n. 192 del 2024 - Correzione. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 1/2025 – Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica
- Norme della Legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell’art. 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021). Ricorso promosso dalla Corte di Cassazione. Requisiti di accesso alle graduatorie - Requisiti per accedere al contributo integrativo del canone di locazione - Richiesta di residenza in Italia per almeno dieci anni di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo - Irragionevolezza e violazione del principio comunitario di parità di trattamento Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 175/2024 - Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale
- Artt. 1, comma 1 – nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 178, lettere d) e i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) –, 2, comma 4, da 9 a 15 e 22 del Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 162. Ricorso promosso dalla Regione Campania. Disposizioni in materia di programmazione e utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Imputazione delle risorse - Prevista definizione, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, d’intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, di un accordo denominato "Accordo per la coesione" volto a individuare gli obiettivi di sviluppo - Prevista riassegnazione, per far fronte a eventuali carenze di liquidità, delle risorse del Fondo, assegnate e non ancora utilizzate, a un intervento di titolarità di altra amministrazione, di urgente realizzazione - Previsione che, in tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone tale riassegnazione, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato. Previsione che il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione, determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata nel cronoprogramma e i pagamenti effettuati. Regioni - Impresa - Previsione che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa - Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) comprensiva dei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna - Prevista istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, e della Struttura di missione ZES, che provvede, tra l'altro, alla predisposizione del piano strategico della ZES unica, con garanzia di partecipazione delle regioni interessate - Presentazione dell’istanza da parte di coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, per il rilascio dell’autorizzazione unica - Indizione della conferenza di servizi da parte della Struttura di missione ZES, a seguito della ricezione dell’istanza medesima - Prevista determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, sostitutiva di ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, che consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto e che, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento - Previsione di una disciplina transitoria e di coordinamento. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - manifesta inammissibilità - cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 169/2024 – Impiego pubblico
- Artt. 8 e 25, comma 2, della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Trattamento economico - Incrementi retributivi di cui all'art. 87 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l. reg.le n. 10 del 2000 - Triennio normativo ed economico 2016-2018, previsti in sostituzione dell'elemento perequativo di cui alla lett. b) del c. 440 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 - Finanziamento a regime nell'ambito del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 del medesimo comparto - Integrazione, per le predette finalità, delle risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, a decorrere dall’esercizio finanziario 2024, di un importo pari a 4.300 migliaia di euro, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale. Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Modifica del c. 1 dell’art. 20 della l. reg.le n. 30 del 1993 - Qualificazione del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario (CEFPAS) come ente del Servizio Sanitario Regionale. Decisione: illegittimità costituzionale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 169/2024 – Impiego pubblico
- Artt. 8 e 25, comma 2, della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Trattamento economico - Incrementi retributivi di cui all'art. 87 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l. reg.le n. 10 del 2000 - Triennio normativo ed economico 2016-2018, previsti in sostituzione dell'elemento perequativo di cui alla lett. b) del c. 440 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 - Finanziamento a regime nell'ambito del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 del medesimo comparto - Integrazione, per le predette finalità, delle risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, a decorrere dall’esercizio finanziario 2024, di un importo pari a 4.300 migliaia di euro, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale. Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Modifica del c. 1 dell’art. 20 della l. reg.le n. 30 del 1993 - Qualificazione del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario (CEFPAS) come ente del Servizio Sanitario Regionale. Decisione: illegittimità costituzionale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2024 – edilizia residenziale pubblica
- Art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università), in «combinato disposto» con gli artt. 25 e 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Domini collettivi - Partecipanze agrarie - Controlli - Previsione che la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni delle Partecipanze agrarie della Regione Emilia-Romagna concernenti gli statuti e i regolamenti, ferma restando l’eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994 - Denunciata introduzione di un limite alla capacità di autonormazione e di gestione del patrimonio di cui è dotato ciascun ente esponenziale di una collettività titolare di diritti di uso civico o di proprietà collettiva - Introduzione di una forma di sindacato amministrativo sull’attività dell’ente esponenziale della collettività - Denunciata introduzione, per effetto del rinvio alle norme della legge regionale n. 24 del 1994, di un’ipotesi di decadenza coattiva degli organi dell’ente esponenziale della collettività. Decisione: . illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 147/2024 – edilizia residenziale pubblica
- Art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), promosso dal Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) aps, Regione Piemonte e Comune di Torino, con ordinanza del 10 novembre 2023, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2023. Assegnazione di alloggi –Requisiti di accesso all’edilizia sociale – Residenza anagrafica o svolgimento dell’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali, o in alternativa iscrizione all’AIRE – Irragionevolezza dei vincoli temporali Decisione: Illegittimità costituzionale parziale. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 141/2024 – Bilancio e contabilità pubblica – Spesa sanitaria
- Norme della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), e art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 29 dicembre 2023, n. 21 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023). Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Possibilità, per gli enti del SSR, di destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all’incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche oltre il limite previsti dalla disciplina statale –Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Risorse per l’assistenza ospedaliera di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 – Possibile redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali – Autorizzazione alla Giunta regionale per l’incremento della spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011 – Esclusione dal limite indicato degli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità rispetto alla spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l’acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011 – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica Decisione: Non fondatezza delle questioni - inammissibilità - estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 126/2024 – revisori dei conti
- Art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Certificazione dell’attendibilità dei costi dei contratti collettivi – Assegnazione, in via temporanea, della funzione al collegio provinciale dei revisori dei conti – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, disciplina degli organi dello Stato, giurisdizione e norme processuali, nonché del principio di leale collaborazione e di equilibrio di bilancio, armonizzazione dei bilanci pubblici e delle competenze riservate alla Corte dei conti – Decisone: Inammissibilità delle questioni. [Fonte: Corte cost.]

