Regioni e enti locali
- Sentenza della Corte costituzionale n. 196/2024 - Comuni, province e città metropolitane – Sindaco
- Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2024, n. 38. Ricorso promosso dalla Regione Liguria. Limite al numero dei mandati consecutivi – Possibilità di concorrere a un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – Omessa previsione – Lamentata limitazione irragionevole dei diritti di elettorato attivo e passivo, violazione dei principii del buon andamento della pubblica amministrazione, di uguaglianza e di promozione delle autonomie locali. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 195/2024 - Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica
- Articolo 1, commi 527 e 557, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dalla Regione Campania. Previsione che le regioni a statuto ordinario assicurano, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui, ripartito, entro il 30 aprile 2024, in sede di auto-coordinamento tra le regioni - Previsione che, in assenza di accordo in tale sede, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato - Previsione che le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare i determinati importi del concorso alla finanza pubblica all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 ("Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario"), entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 - Previsione che, qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione. Sanità pubblica - Servizio Sanitario Nazionale - Istituzione del fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare - Destinazione del fondo al potenziamento dei test - Previsione che il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo medesimo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 192 /2024 – Regioni - Autonomia differenziata
- Norme della Legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ricorso promosso dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna. Definizione di principi generali - Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia subordinata alla definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP). Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 185/2024 - Impiego pubblico – Personale regionale
- Art . 4 della legge della Regione Toscana 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. n. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. n. 1/2009) ; punti n. 3, n. 4 e n. 5 del preambolo della medesima legge regionale; norme della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Ricorso promosso dalla Corte dei conti, sezioni riunite , nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Toscana. Trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Regione – Incremento, per l’anno 2022, del fondo del salario accessorio del personale del comparto nel limite di cui alla disciplina statale – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”, dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese, dei principi dell’equilibrio del bilancio, della copertura della spesa e in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché disparità di trattamento rispetto ad analogo personale in servizio in altre regioni –Trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto, del responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, dei responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, del portavoce della Giunta regionale, dei consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali, del responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”, ingiustificata disparità di trattamento, dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese, dei principi dell’equilibrio del bilancio, della copertura della spesa e in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché disparità di trattamento rispetto ad analogo personale in servizio in altre regioni –Trattamento economico dei responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti, in misura non superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata, per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione, in misura non superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale, per i responsabili di segreteria dei gruppi consiliari – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”, ingiustificata disparità di trattamento, dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese, dei principi dell’equilibrio del bilancio, della copertura della spesa e in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché disparità di trattamento rispetto ad analogo personale in servizio in altre regioni – Inammissibilità delle questioni. Trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Regione – Assegnazione al personale delle strutture di supporto agli organi di governo di uno specifico emolumento mensile che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale in parte qua. Trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Regione – Riconoscimento al personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale uno specifico emolumento accessorio che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico – Disciplina riservata alla normativa statale e alla contrattazione collettiva – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Decisione: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 183/2024 - Trasporto pubblico – Servizi pubblici non di linea
- Art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria. Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a tali servizi – Requisiti – Residenza in uno dei comuni della Regione – Contraddittorietà e violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza Decisione: illegittimità costituzionale. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 180/2024 - Bilancio e contabilità pubblica – Finanza regionale
- Art. 35, comma 5, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Rivalutazione, con efficacia retroattiva, delle indennità e dei rimborsi spese dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale. Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Decisione: Illegittimità costituzionale. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 175/2024 - Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale
- Artt. 1, comma 1 – nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 178, lettere d) e i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) –, 2, comma 4, da 9 a 15 e 22 del Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 162. Ricorso promosso dalla Regione Campania. Disposizioni in materia di programmazione e utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Imputazione delle risorse - Prevista definizione, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, d’intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, di un accordo denominato "Accordo per la coesione" volto a individuare gli obiettivi di sviluppo - Prevista riassegnazione, per far fronte a eventuali carenze di liquidità, delle risorse del Fondo, assegnate e non ancora utilizzate, a un intervento di titolarità di altra amministrazione, di urgente realizzazione - Previsione che, in tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone tale riassegnazione, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato. Previsione che il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione, determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata nel cronoprogramma e i pagamenti effettuati. Regioni - Impresa - Previsione che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa - Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) comprensiva dei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna - Prevista istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, e della Struttura di missione ZES, che provvede, tra l'altro, alla predisposizione del piano strategico della ZES unica, con garanzia di partecipazione delle regioni interessate - Presentazione dell’istanza da parte di coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, per il rilascio dell’autorizzazione unica - Indizione della conferenza di servizi da parte della Struttura di missione ZES, a seguito della ricezione dell’istanza medesima - Prevista determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, sostitutiva di ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, che consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto e che, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento - Previsione di una disciplina transitoria e di coordinamento. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - manifesta inammissibilità - cessata materia del contendere [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 172/2024 - Comuni, Province e Città metropolitane
- Articolo 1 della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Liberi consorzi comunali e città metropolitane – Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta –Ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 delle funzioni dei commissari straordinari, nelle more dell’approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta – Violazione dell’autonomia costituzionalmente attribuita agli enti suddetti. Decisione: Illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2024 – edilizia residenziale pubblica
- Art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università), in «combinato disposto» con gli artt. 25 e 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Domini collettivi - Partecipanze agrarie - Controlli - Previsione che la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni delle Partecipanze agrarie della Regione Emilia-Romagna concernenti gli statuti e i regolamenti, ferma restando l’eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994 - Denunciata introduzione di un limite alla capacità di autonormazione e di gestione del patrimonio di cui è dotato ciascun ente esponenziale di una collettività titolare di diritti di uso civico o di proprietà collettiva - Introduzione di una forma di sindacato amministrativo sull’attività dell’ente esponenziale della collettività - Denunciata introduzione, per effetto del rinvio alle norme della legge regionale n. 24 del 1994, di un’ipotesi di decadenza coattiva degli organi dell’ente esponenziale della collettività. Decisione: . illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 145/2024 – Bilancio e contabilità pubblica – finanza pubblica
- Articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 170, che modifica l’art. 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Contributo delle regioni e degli enti locali per gli anni dal 2023 al 2025 – Soggetti tenuti al versamento – Comuni appartenenti al territorio della Valle d’Aosta – Spettanza dell’onere, per loro conto, in capo alla Regione autonoma – Lamentata violazione delle competenze statutarie, dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, dell’autonomia finanziaria, nonché dei principi dell’equilibro di bilancio e del principio di leale collaborazione, in ragione della asserita natura “integrata” del sistema degli enti territoriali valdostani – Effetti in caso di mancato versamento – Trattenimento del relativo importo, da parte del MEF, dalle somme dovute alla stessa Regione – Lamentata violazione del principio dell’accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, delle competenze statutarie e della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Comuni appartenenti al territorio della Valle d’Aosta, mediante d.m. adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali – Spettanza dell’onere, per loro conto, in capo alla Regione autonoma – Lamentata violazione del principio di leale collaborazione e, in particolare, del principio dell’accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale – Decisione: Non fondatezza delle questioni. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 141/2024 – Bilancio e contabilità pubblica – Spesa sanitaria
- Norme della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), e art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 29 dicembre 2023, n. 21 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023). Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Possibilità, per gli enti del SSR, di destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all’incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche oltre il limite previsti dalla disciplina statale –Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Risorse per l’assistenza ospedaliera di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 – Possibile redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali – Autorizzazione alla Giunta regionale per l’incremento della spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011 – Esclusione dal limite indicato degli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità rispetto alla spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l’acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011 – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica Decisione: Non fondatezza delle questioni - inammissibilità - estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.123/2024 - Comuni, province e città metropolitane
- Articolo n. 120 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica all'assetto territoriale vigente - Ridenominazione di una provincia, definizione dei comuni che compongono una circoscrizione e disciplina della successione tra gli enti interessati -Lamentata carenza di coinvolgimento delle popolazioni interessate ai fini delle variazioni territoriali – Decisione: Inammissibilità delle questioni. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 108/2024 - Bilancio e contabilità pubblica
- Norme della Legge della Regione Sicilia 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025.) Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Attivazione delle procedure per la quiescenza anticipata del personale della società Servizi ausiliari Sicilia, con effetti economici conseguenti – Autorizzazione, per l’esercizio finanziario 2023, alla spesa complessiva massima – Ricorso del Governo – Lamentata violazione degli obblighi di copertura finanziaria, dei principi dettati nella materia di competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica nonché dei limiti statutari – Decisione: Cessata materia del contendere. Istituzione del Centro di restauro del legno bagnato presso il Museo regionale del legno bagnato – Ricorso del Governo – Lamentata violazione degli obblighi di copertura finanziaria, dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica nonché dei limiti statutari – Decisione: Cessata materia del contendere. Procedimento autorizzatorio delle variazioni di bilancio, ai fini dell’assunzione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili – Ricorso del Governo – Lamentata violazione degli obblighi di copertura finanziaria, della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile nonché dei limiti statutari – Decisione: Cessata materia del contendere. Programmazione di alcuni interventi, a seguito della delibera del CIPESS di attribuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 – Previsione della copertura finanziaria su risorse nazionali – Ricorso del Governo – Lamentata violazione degli obblighi di copertura finanziaria, della competenza esclusiva statale nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici nonché dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e dei limiti statutari – Decisione: Cessata materia del contendere. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 103/2024 - Usi civici - Energia
- Norme della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Modifiche alla l. reg.le n. 12 del 1994 - Mutamento di destinazione in caso di installazione di impianti di energie rinnovabili - Istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, di un tavolo tecnico interassessoriale, a supporto degli uffici regionali, per la riforma organica dell'intera materia degli usi civici in Sardegna, con particolare riguardo alla l. reg.le n. 12 del 1994 - Acque pubbliche - Modifiche alla l. reg.le n. 12 del 2007 in materia di bacini di accumulo di competenza regionale - Previsione della proroga dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2024 del termine per ottenere, da parte del proprietario o del gestore, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti esistenti - Deroga alla normativa statale in materia di regolarizzazione delle opere, anche sotto il profilo paesistico, con invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Decisione: inammissibilità – non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 100/2024 – Tributi regionali
- Art. 4 della legge della Regione Molise 31 dicembre 2004, n. 38 (Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2005), come modificato dall’art. 5, comma 1, della legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2018). Ricorso promosso dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso. Imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Previsione che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento calcolata sull'importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l’interesse legale - Denunciata irragionevole equiparazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro diseguali, sia sotto il profilo del danno erariale che in relazione alla parità di trattamento dei contribuenti - Mancata proporzione degli interessi moratori alla durata del ritardo. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 98/2024 - Inconferibilità incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale
- Artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Ricorsi promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Previsioni che dispongono l'inconferibilità degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione a coloro che nell'anno precedente siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni o loro forme associative della stessa regione - Assimilazione, ai fini della disciplina dell'inconferibilità, degli incarichi di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico alla precedente partecipazione a organi di indirizzo politico ai sensi dell'art. 1, c. 50, lett. c), della legge n. 190 del 2012 - Irragionevolezza dell'estensione agli incarichi di presidente o amministratore delegato, di carattere gestionale o di "indirizzo politico aziendale", dell'inconferibilità prevista per coloro che abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o che abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive - Eccesso di delega - Violazione del principio del buon andamento con particolare riguardo agli enti di piccole dimensioni - Denunciato effetto di disincentivare l'accettazione, da parte di manager interessati e meritevoli, di incarichi in enti di piccole dimensioni in quanto tali incarichi risulterebbero preclusivi, nell'anno successivo, del conferimento di incarichi in enti di maggiori dimensioni o maggiormente prestigiosi. Limitazione dell'ipotesi di inconferibilità ai soli casi in cui l'ente controllante della società di provenienza abbia popolazione superiore a 15.000 abitanti - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento per l'introduzione di una condizione di inconferibilità riferita a un incarico di provenienza in un ente controllato da enti locali con meno di 15.000 abitanti non prevista per chi è stato componente degli organi politici dei medesimi enti - Illegittima compressione dei diritti fondamentali degli interessati e, in particolare, del diritto al lavoro e del diritto ad accedere alle cariche pubbliche - Lesione del principio del buon andamento in particolar modo degli enti di piccole dimensioni - Irragionevole asimmetria del divieto del passaggio diretto degli incaricati da una società controllata da enti di piccole dimensioni a società controllate da enti più grandi e della speculare possibilità di passaggio da una società in controllo di enti di maggiori dimensioni a una società controllata da piccoli comuni con compressione, anche sotto tale profilo, del diritto al lavoro e all'accesso alle cariche pubbliche degli interessati, nonché lesione del buon andamento. Decisone: illegittimità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 87/2024 – Bilancio regionale
- Art. 8 della Legge della Regione Piemonte 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Proroga all’anno 2032 del termine, in origine fissato al 2026, per la restituzione delle somme indebitamente sottratte alla gestione sanitaria e diversa modulazione degli importi, riferiti a ciascun anno, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015, in contrasto con l’intesa raggiunta con lo Stato – Violazione del principio di leale collaborazione e del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica Decisione: Illegittimità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 63/2024 – Bilancio dello Stato
- Art. 1, commi 332 e 774, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).Ricorso promosso dalla Regione Liguria. Il ricorrente, su proposta del Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria, ha promosso questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 5, 114, 119, primo, terzo e quarto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione- le disposizioni oggetto del ricorso lederebbero l’autonomia finanziaria dei comuni della Liguria, nonché il principio di leale collaborazione. Decisione: non fondatezza
- Sentenza della Corte costituzionale n. 61/2024 – programmazione finanziaria- contabilità regionale
- Norme della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, recante «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il ricorrente riferisce che per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 13 della Legge 24/2021, gli ATO non coincidono più necessariamente con i confini amministrativi delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano (comma 1), e possono essere «perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità» (comma 1-bis), anche tenuto conto di alcuni parametri elencati nello stesso comma – la norma violerebbe i parametri costituzionali di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost, ponendosi «in contrasto con la disciplina nazionale e, in particolare, con i presupposti di applicazione della deroga delle dimensioni definite dalla legislazione statale» Decisione: cessata la materia del contendere
- Sentenza Corte costituzionale 59/2024 – Bilancio regionale
- Norme della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Il ricorrente, con tre distinte ordinanze iscritte ai numeri 42, 43 e 44 del registro ordinanze 2023, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, nella parte in cui prevede che «[i] soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee [delle società partecipate dalla Regione] quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle [stesse] società sono, a tutti gli effetti, agenti contabili», che devono «rendere annualmente il conto» e che «sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti»- la disposizione censurata porrebbe l’obbligo di rendere il conto delle partecipazioni sociali in capo agli amministratori e ai sindaci della società partecipata, mentre tale responsabilità andrebbe posta in capo agli uffici regionali, perché la Regione Calabria, in qualità di proprietaria delle suddette partecipazioni, avrebbe la giuridica e concreta possibilità, esercitando i diritti del socio, di evitare che questi beni perdano di valore. Decisione: illegittimità

