Economia e attività produttive
- Sentenza della Corte costituzionale n. 143/2025 - Edilizia e urbanistica
- Articolo 2, comma 2, della Legge regionale Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come sostituito dall’art. 2, comma 4, della Legge regionale Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 e ulteriori disposizioni in materia di alberghi». Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria. Vincolo di destinazione d’uso ad albergo – Possibilità di presentare istanza di svincolo, motivata, documentata e accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva – Omessa previsione – Irragionevolezza e limitazione della libertà di iniziativa economica Decisione: Illegittimità costituzionale in parte qua. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte Costituzionale n.136/2025 - Ambiente - Energia - Materie prime critiche di interesse strategico
- Articoli 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115. Ricorso promosso dalla Regione autonoma della Sardegna. Approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico e necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2024/1252 - Previsioni che stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti strategici - Presentazione presso la Commissione europea di una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale - Pronunciamento da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) integrato dal Ministro della difesa, dall'Autorità delegata di cui all'art. 3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea - Adozione, nel caso di progetti sulla terraferma, della determinazione del CITE sentita la Regione interessata - Misure di coordinamento - Approvazione da parte del CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche, con il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale - Invasione delle competenze statutarie in materia mineraria, di industria e commercio - Violazione della normativa di attuazione della riforma costituzionale operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 - Sostituzione dello Stato all’amministrazione regionale nell’adozione di provvedimenti necessari, senza considerazione del parere rilasciato dalla Regione autonoma su materie di esclusiva competenza - Eccedenza del potere sostitutivo dello Stato alle Regioni nell’adempimento degli obblighi europei - Violazione della clausola di maggior favore - Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, come declinati dal Regolamento (UE) 2024/1252. Istituzione, per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione, di un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini - Istituzione di un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del predetto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'art. 2, nn. 8) e 10), del medesimo Regolamento, delle materie prime critiche strategiche - Applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 84 del 2024, c. da 1 a 3, anche quando nel medesimo progetto strategico è compresa, oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione - Individuazione dell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche - Competenza al rilascio dell’autorizzazione unica per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche della direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy - Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - Predisposizione e sottoposizione da parte di tale Comitato, ogni tre anni, all'approvazione del CITE di un Piano nazionale delle materie prime critiche - Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche - Permesso di ricerca - Approvazione da parte del CITE del Programma entro il 24 marzo 2025 - Approvazione da parte del CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e attribuzione allo stesso Comitato del compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252, dello status di progetto strategico - Denunciate disposizioni che confliggono con l’assetto costituzionale delle competenze legislative esclusive e amministrative, delineate dallo Statuto, dalla Costituzione, dalle relative norme di attuazione e dal diritto comunitario, come declinato dal Regolamento (UE) 2024/1252 - Disciplina che esautora l’autonomia regionale del suo potere esecutivo in relazione all’esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali sulle miniere - Disposizioni che, nel creare una nuova autorità che duplica uffici amministrativi già esistenti e operanti a livello regionale, non perseguono la finalità di semplificare l’attività amministrativa e non perseguono l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 134/2025 - Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Articolo 14, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Previsione che è vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Previsione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della l. reg.le n. 36 del 2024, i medesimi impianti sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola a tale disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione - Denunciata introduzione, a priori, di un divieto generalizzato alla realizzazione e all’installazione di una specifica tipologia di impianti derivanti da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) in una determinata area - Contrasto con la normativa nazionale di riferimento concernente l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l’individuazione delle aree, idonee e non, per la relativa installazione - Conflitto con la sentenza n. 121 del 2022 della Corte costituzionale la quale ha chiarito che i limiti a impianti (FER) non possono essere imposti aprioristicamente, ma devono esser frutto di valutazioni caso per caso nell’ambito dei procedimenti autorizzativi - Contrasto con le Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, cui rinvia anche il d.m. 21 giugno 2024, che richiedono un’istruttoria specifica e complessa al fine di individuare le aree non idonee - Lesione delle previsioni legislative statali di principio ascrivibili alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia - Previsione che confligge con le direttive comunitarie, recepite dalla normativa statale interposta, che promuovono la massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Introduzione delle limitazioni alla potenza degli impianti alimentati da biomassa che non tiene conto del giusto equilibrio tra l’interesse alla tutela ambientale e quello alla massima diffusione delle energie rinnovabili - Previsione che, con l’asserito fine di garantire una maggiore tutela ambientale, confligge con il corretto riparto di competenze nella materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, ledendo la potestà esclusiva dello Stato - Norma regionale che contrasta con la normativa statale inerente alle aree naturali e protette la quale stabilisce che l’esercizio delle attività consentite all’interno del parco nazionale sia disciplinato con regolamento adottato dall’ente parco, imponendo una riserva di amministrazione - Conflitto con la medesima normativa interposta che nell’elencare le attività espressamente vietate, non contempla tra queste l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile che, quindi, non possono essere nemmeno sottoposti a limiti di potenza - Disciplina regionale che richiedendo entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 2024, di ridurre la potenza agli impianti di potenza eccedente i 10 MWatt termici, costituisce un’ipotesi di retroattività impropria, che frustra situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti e l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 82/2025 - caccia
- Articolo 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull’organizzazione delle attività dell’Assemblea del CRAM per l’anno 2023 e ulteriori disposizioni). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo. Designazione dei membri del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia (ATC), di cui all'art. 32, c. 3, lett. a), della L.R. n. 10 del 2004, in base al principio della rappresentatività a livello provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito - Previsione che detta un’interpretazione autentica nel senso che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo D’Hondt - Denunciata disciplina che stabilisce una differente modalità di calcolo fra le varie tipologie di associazioni presenti nei Comitati di Gestione (COGES), essendo calcolata la rappresentatività delle associazioni venatorie col metodo D’Hondt, mentre quella delle associazioni di protezione ambientale e delle organizzazioni agricole viene calcolata con diversa metodologia - Applicazione del metodo D’Hondt che consente a un’associazione venatoria (FIDC) di avere un numero di membri dei COGES dei vari ATC dell’Abruzzo maggiore rispetto a quanto ottenuto prima e non in perfetto rapporto con la propria rappresentatività nell’ambito provinciale - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato trattamento difforme delle diverse tipologie di associazione - Norma che non consente nella medesima modalità ai singoli cacciatori iscritti ad associazioni di poter concorrere allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche degli ATC, quali membri dei rispettivi COGES - Lesione della tutela dei diritti inviolabili sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità - Deroga alla normativa statale interposta dalla quale si deduce che la presenza delle associazioni venatorie nazionali deve essere garantita negli organi direttivi degli ATC in modo uguale fra le stesse, senza nessuna differenziazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025 - Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi
- Articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), nonché, in via subordinata, Artt. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come introdotto, limitatamente alla Regione siciliana, dall’art. 23 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive). Ricorsi promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale (ordinanze del 13 e 14 maggio 2024). Previsione per cui le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, che impongono, tra l’altro, l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi, “anziché sono”, direttamente e immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati - Previsione che dispone l’immediata efficacia di tali disposizioni anziché dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991. In via subordinata: Condizioni di applicabilità della sanatoria - Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, a eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 62/2025 - Impresa e imprenditore - Trasporto
- Articolo 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», che ha sostituito l’art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria. Modifiche alla L.R. n. 48 del 2019 - Disposizioni in materia funeraria - Previsione che alle imprese funebri è vietato l’esercizio del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra ospedaliero e di ogni trasporto a esso assimilabile, nonché di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile - Denunciata norma che, precludendo l’esercizio del servizio di ambulanza con conducente di tipo B, restringe per le sole imprese funebri le potenzialità di accesso al mercato e alle conseguenti opportunità di profitto - Normativa regionale che, declinando un’incompatibilità tra servizio funebre e servizio di ambulanza, risulta irragionevole e sproporzionata nei suoi effetti restrittivi, determinando distorsioni della concorrenza “al rovescio” - Introduzione del divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti delle suddette imprese, in assenza di motivi imperativi di interesse generale - Disciplina che agevola la formazione di posizioni dominanti di operatori economici dediti esclusivamente al servizio di ambulanza di trasporto, inducendoli a livellare i prezzi verso l’alto - Contrasto con la normativa europea e nazionale di riferimento - Lesione della libertà di impresa - Violazione del principio di proporzionalità per mancanza di razionale connessione tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire - Disposizione che, incidendo sulla libertà di esercizio del servizio di noleggio di ambulanza con conducente da parte delle medesime imprese, mira in apparenza a prevenire il rischio di commistione con i servizi sanitari, già scongiurato dalla previgente L.R. n. 48 del 2019 - Violazione del principio di adeguatezza, essendo tale disposizione inutile e sovrabbondante - Disparità di trattamento tra imprese in possesso dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge per esercitare il servizio di NCC a uso ambulanza di tipo B e le imprese funebri immotivatamente estromesse, pur potendo disporre degli stessi requisiti. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 54/2025 – edilizia e urbanistica - PNRR
- Articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2024, n. 56. Ricorsi promossi dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Sardegna. Investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR – Ricorsi della Regione Toscana e della Regione autonoma Sardegna – Lamentata violazione della autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione, dei principi generali in materia di tutela della salute e delle competenze statutarie speciali – Necessità di richiedere alla Ragioneria generale dello Stato di riferire in ordine al finanziamento del programma indicato e in ordine al trasferimento del finanziamento dei progetti relativi al medesimo programma sui fondi di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Ordinanza istruttoria [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 51/2025 - Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi
- Articolo 4, comma 4, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Misure premiali per il rinnovo del patrimonio edilizio – Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici – Previsione che, nelle more dell’approvazione di specifica deliberazione del consiglio comunale conforme ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale censurata, sia possibile effettuare, ad esclusione di determinate aree, gli interventi edilizi indicati senza il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici – Lesione dell’autonomia riconosciuta ai comuni in materia edilizia. Decisione: illegittimità costituzionale - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 42/2025 - Energia - Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico
- Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 87 del 2023 che dispone l’annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale della Regione autonoma Sardegna del 9 ottobre 2018 e dei relativi decreti del Presidente della Regione del 20 novembre 2018 afferenti alla decadenza dei concessionari dalle concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di grande derivazione idroelettriche. Decisione: improcedibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2025 - Edilizia e urbanistica - Espropriazione per pubblica utilità
- Art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio). Ricorso promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht – Bozen. Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio - Previsione che le prescrizioni perdono ogni efficacia e che le aree interessate riacquistano le precedenti destinazioni se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all'acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilità - Denunciata disciplina priva di una ragione giustificatrice tale da escludere la differenza rispetto alla norma nazionale di riferimento - Contrasto con i principi di razionalità, proporzionalità e non arbitrarietà vista la compressione del diritto dominicale - Ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini della Provincia autonoma di Bolzano e quelli del restante territorio nazionale, per i quali il limite massimo di durata dei vincoli di esproprio è dimidiato - Apposizione di vincoli ablatori che implicano la piena disponibilità e fruibilità di un immobile da parte del proprietario per un periodo di dieci anni, prorogabili, in attesa della determinazione da parte dell’amministrazione circa l’effettiva realizzazione dell’opera pubblica programmata - Violazione degli obblighi internazionali pertinenti alla protezione della proprietà privata - Irrazionale e sproporzionata permanenza dell’obbligo, per il proprietario, di versamento delle imposte comunali sugli immobili sino al completamento dell’esproprio, con conseguente pregiudizio economico. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 28/2025 - Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Articolo 3 della Legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali". Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Misure di salvaguardia del paesaggio – Divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge regionale impugnata – Indicazione di una serie di aree escluse – Divieto anche per gli impianti già autorizzati – Violazione dei limiti statutari, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Decisione: Illegittimità costituzionale. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 22/2025 - Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi
- Articolo 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 10 gennaio 2022, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2022). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Interventi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato (c.d. abusi edilizi sopravvenuti) – Sanatoria – Condizioni (in particolare: definizione dell’impossibilità di ripristino, commisurazione e riduzione della sanzione) – Violazione dei limiti statutari in materia di urbanistica. Decisione: illegittimità costituzionale - inammissibilità. [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 210/2024. Commercio – Somministrazione di alimenti e bevande
- Norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12 (Codice del commercio). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Attività di commercio su aree pubbliche – Definizione di somministrazione quale consumo immediato di prodotti, con esclusione del servizio assistito ai tavoli – Lamentata violazione delle competenze statutarie regionali, in particolare in materia di commercio. Concessioni di posteggio su area pubblica – Rinnovo dodicennale per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 – Applicazione alle sole concessioni implicanti attività di commercio su aree pubbliche, con esclusione con esclusione del servizio assistito di somministrazione – Denunciata violazione delle competenze esclusive statali nelle materie dei rapporti dello Stato con l’Unione europea. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 174/2024 - Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi
- Norme della Legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2023 - Previsione che consente tali interventi in edifici adibiti a uso abitativo, anche superando gli indici volumetrici e i limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle norme urbanistico-edilizie comunali e regionali vigenti - Denunciata previsione che comporta un aumento imprevedibile della cubatura residenziale per gli immobili a uso abitativo, con potenziale aumento del carico urbanistico e possibili squilibri degli standard minimi urbanistici - Conflitto con il principio di pianificazione urbanistica fissato dalla normativa nazionale interposta - Eccedenza dalle competenze statutarie che impongono il rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali e nazionali, anche alla potestà legislativa primaria regionale in materia di edilizia e urbanistica - Disciplina che viola il principio di leale collaborazione, non rispettando l’obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del Codice dei beni culturali. Contratti pubblici - Procedure di affidamento - Modifica della l. reg.le n. 8 del 2018 - Previsione che, per i contratti, di cui al c. 1, dell’art. 37 della medesima l. reg.le, costituisce requisito di ammissione dell'offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all'offerta tecnica stessa - Denunciata introduzione di un requisito di ammissione dell’offerta tecnica per i contratti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che non ha riscontro nel codice dei contratti pubblici - Violazione del giudicato atteso che la norma regionale impugnata fa riferimento ad altra norma regionale, ossia il citato art. 37, c. 1, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 116 del 2019. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n.167/2024 – Edilizia e Urbanistica
- Norme della legge della Regione Abruzzo 25 gennaio 2024, n. 4, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Modifiche alla l. reg.le n. 10 del 2011, recante norme sull’attività edilizia - Recupero dei sottotetti esistenti - Estensione al 31 dicembre 2022 del periodo di preesistenza dei sottotetti ai fini del loro recupero ai fini residenziali - Modifica alla l. reg.le n. 40 del 2017, recante disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente - Estensione ai vani e ai locali accessori esistenti al 31 dicembre 2022 ai fini dell'applicazione della l. reg.le n. 40 del 2017. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza della Corte costituzionale n. 165/2024 – Energia – idrocarburi
- Articolo 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Misure di compensazione territoriale riferite agli impianti e alle infrastrutture del gas – Previsione, mediante novella, che le misure si estendano anche agli impianti esistenti, in funzione o comunque già autorizzati, anziché solo a quelli nuovi o a quelli esistenti e interessati da potenziamento o trasformazione – Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Decisione: Illegittimità costituzionale in parte qua. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 161/2024 – Energia - Concessioni derivazioni elettriche
- Art. 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2023, n. 17 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024). Ricorso Promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Proroga legale della durata – Finalità – Consenso all’integrale utilizzo degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Condizioni – Istanza del titolare e rispetto della durata massima trentennale – Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Necessità di chiarire se l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE possa essere applicabile anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica; in caso affermativo, se il riferimento delle medesime disposizioni al requisito della scarsità delle risorse osti a una disciplina di uno Stato membro che si avvale, quale criterio generale e astratto per distinguere l’attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti; in caso affermativo, se il paragrafo 2 debba essere interpretato nel senso che osti a una disciplina di uno Stato membro che prevede una proroga motivata del termine di concessione, nel rispetto della durata massima sin dall’inizio assegnata a una concessione per piccola derivazione idroelettrica. Decisione: Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 159/2024 - Edilizia e urbanistica
- Norme della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20 («Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale n. 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio – Interventi in deroga alla legislazione urbanistica – Disposizione transitoria che attrae le pratiche edilizie, presentate agli sportelli unici per l’edilizia dei comuni pugliesi prima del 29 luglio 2022, nella pregressa disciplina di cui al Piano casa regionale – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva in materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, dei principi fondamentali nella materia governo del territorio, nonché dei principi di ragionevolezza, irretroattività e buon andamento – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio Decisione: Estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 158/2024 - Edilizia e urbanistica
- Articolo 6 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale n. 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio – Interventi in deroga alla legislazione urbanistica – Applicabilità agli immobili oggetto di sanatoria, senza specificazione di un termine – Possibili interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria in deroga al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva nella materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, dei principi fondamentali nella materia governo del territorio, nonché dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio Decisione: Estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]
- Ordinanza della Corte costituzionale n. 157/2024 - Edilizia e urbanistica
- Norme della legge Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale n. 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi di ampliamento finalizzati a ottenere migliori condizioni di comfort abitativo - Possibilità di derogare alle altezze minime stabilite dalla legislazione statale mediante il ricorso a strumenti urbanistici comunali - Interventi di ricostruzione con aumento della volumetria sino al 35 per cento - Applicazione della legislazione statale solo in via residuale - Disciplina del possibile incremento dell'indice di edificabilità di zona - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio Decisione: Estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]

