Diritto e amministrazione pubblica

Sentenza n. 176/2012 in materia di Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 - Ricorsi promossi dalle Regioni Toscana, Veneto e dalla Regione autonoma Sardegna - Previsione che la spesa delle cinque Regioni del Sud inserite nell'obiettivo convergenza possa eccedere i limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità interno - Previsione di una compensazione, al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica, attraverso la maggiorazione degli oneri posti a carico di tutte le altre regioni - Lamentato contrasto con il principio della piena responsabilità finanziaria di ciascun ente, alterazione delle corrette relazioni istituzionali, ingiustificato privilegio accordato alle Regioni meno virtuose; Bilancio e contabilità pubblica - Regione Sardegna - Disposizioni per garantire l'efficacia delle misure finanziarie già previste nell'ambito del c.d. "Obiettivo Convergenza" dell'Unione europea e nell'ambito del "Piano per il Sud" - Lamentata penalizzazione della Regione Sardegna, rientrante nel Piano per il Sud, ma non inserita nell'Obiettivo Convergenza, e dunque tenuta a finanziare gli investimenti nelle Regioni in esso (Obiettivo Convergenza) inserite - Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate. Dispositivo: illegittimità costituzionale – altro
Sentenza n. 173/2012 in materia di Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 – Ricorsi promossi dalle Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Puglia - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Obbligo per le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50% la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, salva prevista deroga - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale - Previsione che l'obbligo di spesa suddetto possa essere superato esclusivamente nel caso di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa - Lamentato carico alla sola Regione dell'onere di istituire risorse aggiuntive per i contratti a tempo determinato prorogati in virtù della deroga - Divieto di corrispondere importi per l'espletamento di incarichi di livello dirigenziale aggiuntivi - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa, vincolanti le Regioni, gli enti locali, gli enti regionali, intervento statale unilaterale nella contrattazione collettiva con riduzione dei trattamenti - Obbligo per le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50% la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti di formazione-lavoro, i rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta applicazione delle predette disposizioni in via diretta, anziché come principi, agli enti locali e agli enti pubblici regionali - Società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche - Obbligo di adeguamento delle politiche assunzionali alle disposizioni introdotte per le amministrazioni pubbliche - Limiti alle assunzioni degli enti pararegionali e paracomunali - Lamentata imposizione di vincoli puntuali di spesa ad enti differenti rispetto a quelli sui quali lo Stato dispone della competenza legislativa; Possibilità di trattenimenti in servizio del personale solo entro i limiti delle facoltà assunzionali consentiti in base alle cessazioni del personale - Conseguente proporzionale riduzione delle risorse destinabili alle nuove assunzioni per un importo pari al trattamento retributivo destinato ai dipendenti trattenuti in servizio - Enti di nuova istituzione - Limitazioni alle assunzioni, per la durata di un quinquennio, secondo un piano sottoposto ad approvazione statale - Lamentata imposizione di vincoli puntuali di spesa e giuridici ad enti differenti rispetto a quelli sui quali lo Stato dispone della competenza legislativa. Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere