Regioni e enti locali
- Sentenza n. 199/2012 in materia di Servizi pubblici locali
- Norme del d.l. n. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 - Ricorsi promossi dalle Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e della Regione autonoma della Sardegna - Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - La norma impugnata avrebbe riprodotto la norma oggetto dell’abrogazione referendaria e parti significative delle norme di attuazione della medesima, recando una disciplina che rende ancor più limitate le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house di quasi tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, in violazione del divieto di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria, di cui all’art. 75 Cost., e con conseguente lesione indiretta delle proprie competenze costituzionali in materia di servizi pubblici locali. Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità
- Sentenza n. 198/2012 in materia di Regioni - Bilancio e contabilità pubblica
- Norme del d.l. n. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 - Ricorsi promossi dalle Regioni Lazio, Basilicata, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Campania, Lombardia, Calabria, Sardegna, dalle Regioni autonome Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - Le disposizioni censurate riguardano il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l’indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e prevedono l’istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario riconosciuto alla Regione autonoma, lamentata subordinazione della perequazione alla rinuncia alla autonomia costituzionalmente garantita, irragionevolezza per indisponibilità da parte della Regione del procedimento di revisione statutaria. Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità
- Sentenza n. 184/2012 in materia di Bilancio e contabilità pubblica
- Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, in legge n. 106/2011 – Ricorso promosso dalla Regione Siciliana - Fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno - Introduzione di un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato - Prevista possibilità di utilizzo per detta finalità dei fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi - Previsione che le risorse non utilizzate dai datori di lavoro per la specifica finalità del credito di imposta non vengano restituite al bilancio della Regione, ma vengano incamerate dallo Stato - Lamentata sottrazione di risorse già destinate alla Regione, anche in carenza di partecipazione e consultazione della Regione; Edilizia e urbanistica - Norme statali dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private. Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
- Sentenza n. 178/2012 in materia di Regioni a statuto speciale - Bilancio e contabilità pubblica
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Ricorsi promossi dalle Regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione siciliana e dalla Provincia autonoma di Bolzano - Sanità pubblica - Finanza regionale - Delega legislativa n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale - Disposizioni attuative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali - Principi di valutazione specifici del settore sanitario - Lamentata indebita interferenza dello Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della Regione - Applicazione alle autonomie speciali, con decorrenza e modalità da stabilirsi, in conformità con i relativi statuti, con le procedure di cui all'art. 27 delle legge delega, ovvero, decorsi sei mesi, applicazione immediata e diretta - Lamentato contrasto con la legge delega che prevede per gli ordinamenti contabili delle autonomie speciali il solo adeguamento ai principi, e che prevede il coordinamento finanziario unicamente attraverso lo strumento della normativa di attuazione - In subordine, mancata osservanza dei vincoli procedurali a tutela della leale collaborazione - Previsione che, decorsi sei mesi senza che risultino concluse le procedure predette, le disposizioni medesime trovino applicazione immediata e diretta sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello Statuto - Lamentata esorbitanza dalla delega, lesione delle attribuzioni statutarie e, in subordine, introduzione di una condizione meramente potestativa, lamentata paralisi della autonoma potestà legislativa regionale fino al sopravvenire di atti la cui emanazione dipende dallo Stato, mancanza di intesa con la Conferenza unificata, e in subordine ultimo, deteriore trattamento rispetto alle Regioni ordinarie. Principi di valutazione specifici del settore sanitario - Applicabilità alle autonomie speciali - Lamentata esorbitanza dalla delega, lesione delle attribuzioni statutarie, alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione, contrasto con l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni - Lamentata irragionevolezza dell'interferenza dello Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della Regione speciale - Lamentata alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione. Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
- Sentenza n. 177/2012 in materia di Impiego pubblico
- Norme della Regione Abruzzo - Dirigenti regionali - Previsione della copertura del 60% dei posti vacanti nella qualifica di dirigente, individuati ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 77 del 1999 per il periodo 2001-2003, mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso alla data di scadenza del termine per la domanda di ammissione del diploma di laurea e di cinque anni di anzianità nel ruolo regionale della categoria D o di diploma di laurea, tre anni di anzianità nel ruolo regionale della categoria D, con diploma almeno biennale di specializzazione post-laurea. Dispositivo: illegittimità costituzionale
- Sentenza Corte Costituzionale 51/2023 - bilancio regionale
- Norme della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4, recante «Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011 - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri - debiti fuori bilancio - la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve contestualmente individuare nel bilancio le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti a tale riconoscimento - la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve apprestare la relativa copertura facendo riferimento alle risorse finanziarie in quel momento effettivamente disponibili. Decisione: illegittimità - inammissibilità.

