Giurisprudenza della Corte Costituzionale

Sentenza della Corte costituzionale n. 1/2026 – Edilizia Residenziale pubblica

Art. 10 della Legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», nella parte in cui richiama l’Allegato B, lettera c-1). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Firenze. Assegnazione di alloggi – Formazione delle graduatorie – Assegnazione dei punteggi – Condizioni – Storicità di presenza nel territorio – Assegnazione da 1 a 4 punti – Effetto discriminatorio irragionevole. Decisione: Illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 218/2025 - Regioni – Turismo

Art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla L. R. 61/2024). Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (in particolare: gestione imprenditoriale di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio) – Disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2025 – Possibilità di continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni – Conseguente applicazione, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina regionale – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della proprietà privata e della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile: Non fondatezza della questione. Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (in particolare: gestione imprenditoriale di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio) – Disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2025 – Possibilità di continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni – Conseguente applicazione, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina regionale – Ricorso del Governo – Lamentata irragionevolezza, sotto il profilo della difficile intellegibilità della legislazione: Non fondatezza della questione. Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (in particolare: gestione imprenditoriale di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio) – Disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2025 – Possibilità di continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni – Conseguente applicazione, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina regionale – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della libertà di iniziativa economica: Non fondatezza della questione. Decisone: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 211/2025 - Elezioni regionali /provinciali

Art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento, approvato a norma dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), recante «Modificazioni dell’articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Innalzamento, mediante novella della legge statutaria, del limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Provincia (tre, in luogo di due) nonché del numero di mesi, anche non continuativi, nell’esercizio delle funzioni, per l’operatività del divieto (settantadue, in luogo di quarantotto) – Violazione del principio dell’ordinamento giuridico del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto. Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 204/2025 - Sanità pubblica

Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024). Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito – Requisiti per l’accesso, mediante rinvio agli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – Procedura di presentazione della domanda da parte dell’interessato – Possibilità che la domanda sia presentata anche per mezzo di un suo delegato – Procedure per la verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio assistito e per la determinazione delle relative modalità di attuazione – Fissazione di termini perentori – Previsione dell’obbligatorio coinvolgimento delle aziende sanitarie locali nell’esecuzione del suicidio medicalmente assistito – Qualificazione delle relative prestazioni e dei relativi trattamenti quali un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza – Possibilità, da parte del paziente, di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento – Ipotesi contraddittoria rispetto al vincolo per cui il paziente deve autosomministrarsi il farmaco – Violazione, complessivamente, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute: Illegittimità costituzionale, anche parziale. Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito – Individuazione, in particolare, delle suddette finalità – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento penale e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute: Non fondatezza delle questioni. Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito – Istituzione, in particolare, di commissioni permanenti multidisciplinari per l’esame dei requisiti per l’accesso alla prestazione e la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei LEA: Non fondatezza della questione. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 200/2025 - Istruzione – Organizzazione scolastica

Art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), nella parte in cui introduce, nel testo del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), l’art. 9-bis, comma 2. Ricorso promosso dalla Regione Toscana. Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni – Anticipazione (dal 30 novembre al 31 ottobre) del termine per l’adozione, da parte delle regioni, del Piano di dimensionamento – Possibilità, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di determinare un differimento del termine non superiore a 30 giorni Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di istruzione e dei principi di leale collaborazione e di chiamata in sussidiarietà Decisione: Non fondatezza delle questioni [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 198/2025 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale

Artt. 6, comma 1, e 14 della legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Insediamento dell’organo di vertice dell’azienda – Previsione che il direttore generale, entro i successivi sessanta giorni, può confermare o sostituire il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione: Illegittimità costituzionale in parte qua. Commissariamento in via straordinaria di tutte le aziende sociosanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie della Regione – Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute: Illegittimità costituzionale. Decisione: Illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 196/2025 – Professioni - Turismo

Artt. 76, comma 4, da 95 a 118, da 123 a 127, 130, 131, 134, 136, comma 1, e 137 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo). Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Approvazione del testo unico sul turismo – Agenzie di viaggi – Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività – Obbligo per il direttore tecnico di prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia – Violazione dei principi fondamentali in materia di concorrenza: Illegittimità costituzionale. Introduzione e disciplina della figura professionale dell’accompagnatore turistico – Requisiti per l’esercizio della professione – Corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione – Regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni – Sanzioni amministrative e divieto di prosecuzione dell’attività – Introduzione e disciplina della figura professionale della guida ambientale – Requisiti per l’esercizio della professione – Corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione – Obblighi professionali a garanzia della sicurezza dei clienti – Regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni – Sanzioni amministrative e divieto di prosecuzione dell’attività – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Introduzione e disciplina della figura professionale della guida ambientale – Requisiti per l’esercizio della professione – Corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione – Obblighi professionali a garanzia della sicurezza dei clienti – Regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni – Sanzioni amministrative e divieto di prosecuzione dell’attività – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Definizione della figura professionale di maestro di sci – Riferimento al relativo albo suddiviso per specialità in sezioni – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Istituzione dell'albo professionale regionale - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Definizione della figura professionale di maestro di sci – Suddivisione del relativo albo per specialità in sezioni (maestri di sci alpino, di sci di fondo, di sci di snowboard) – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale parziale. Definizione della figura professionale di maestro di sci - Suddivisione del relativo albo per specialità in sezioni (maestri di sci alpino, di sci di fondo, di sci di snowboard) - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Definizione della figura professionale di maestro di sci – Validità triennale della iscrizione alla sezione del relativo albo – Norma strettamente collegata ad altra costituzionalmente illegittima: Illegittimità costituzionale consequenziale. Albo dei maestri di sci - Requisiti di iscrizione - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Albo dei maestri di sci – Professionisti già iscritti negli albi di altre regioni ovvero maestri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea – Requisiti di iscrizione – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale parziale. Disciplina della figura professionale di maestro di sci – Esercizio stabile e occasionale della professione da parte dei maestri di sci di Stati non appartenenti all’Unione europea – Condizione – Reciprocità del trattamento – Organo competente a riconoscere l’equivalenza del titolo professionale – Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, anziché Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale in parte qua. Disciplina della figura professionale di maestro di sci – Esercizio stabile e occasionale della professione da parte dei maestri di sci di Stati non appartenenti all’Unione europea – Condizione – Reciprocità del trattamento – Organo competente a rilasciare il nulla osta – Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, anziché Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale in parte qua. Disciplina della figura professionale di maestro di sci – Esercizio abusivo della prestazione – Rinvio all’art. 348 cod. pen. – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale: Illegittimità costituzionale. Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Perdita dei requisiti - Ritiro della tessera da parte del comune - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Definizione della figura professionale di guida alpina – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Definizione della figura professionale di guida alpina - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Istituzione dell’Albo professionale regionale di guida alpina e requisiti per l’iscrizione – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Istituzione dell'Albo professionale regionale di guida alpina - Iscrizione delle guide alpine provenienti da altre regioni - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale parziale. Disciplina dell'esercizio stabile e occasionale della professione da parte delle guide alpine di Stati non appartenenti all'Unione europea - Condizione - Reciprocità del trattamento - Organo competente a riconoscere l'equivalenza del titolo professionale - Collegio nazionale delle guide alpine, anziché Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale in parte qua. Disciplina della figura professionale della guida alpina - Perdita dei requisiti - Ritiro della tessera da parte del comune - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. Professioni - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico sul turismo - Disciplina del Collegio regionale del maestro di sci - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Inammissibilità della questione. Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Esercizio abusivo della prestazione - Applicazione di sanzioni amministrative, ferme restando quelle penali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale: Inammissibilità della questione. Disciplina del Collegio regionale delle guide alpine e delle sanzioni disciplinari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Inammissibilità della questione. Disciplina delle sanzioni disciplinari per le guide alpine – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale: Inammissibilità della questione. Disciplina dell’esercizio di attività da parte di guide alpine che provengono dall’estero o da altre regioni italiane – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Inammissibilità della questione. Guide del parco o della riserva naturale già abilitate - Possibilità di continuare ad esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza - Ricorso del governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di concorrenza: Non fondatezza della questione. Disciplina della figura professionale di maestro di sci – Corsi di qualificazione – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Non fondatezza della questione nei termini di cui in motivazione. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Ordinanza della Corte costituzionale n. 194/2025 – Comuni, Province e Città metropolitane – Liberi consorzi comunali

Art. 21, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge della Regione siciliana 18 novembre 2024, n. 27 (Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nuovo rinvio della data per l’elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali – Proroga delle funzioni dei commissari straordinari – Conseguente annullamento delle elezioni indette con decreto del Presidente della Regione – Ricorso del Governo – Lamentata irragionevolezza, violazione dei principi di democraticità e di sovranità popolare nonché con i limiti statutari a garanzia dei principi di grande riforma economica e sociale – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio – Decisione. estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n.189/2025 – Impiego pubblico

Art. 46, commi 2 e 4-bis, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale per l’anno 2002), nel testo modificato, dapprima, dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46), e, infine, dall’art. 1, comma 77, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Possibilità di richiedere il distacco o il comando di personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale. Estensione ed equiparazione, per il personale proveniente da enti esterni al Consiglio regionale, tra distacco e comando – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Decisione. Illegittimità costituzionale. [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 188/2025 – Appalti pubblici

Art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia), e Art. 21 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026). Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Procedure di gara - Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora - Denunciata violazione dei principi in materia di retribuzione e a tutela dell’autonomia della contrattazione collettiva, in quanto l’ordinamento non individua una retribuzione minima tabellare inderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti e in quanto la materia delle retribuzioni è al momento regolata unicamente dalla contrattazione collettiva. Modifica all’art. 2, c. 2, della l. reg.le n. 30 del 2024 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia), già oggetto di impugnazione [reg. ric. n. 5 del 2025] - Procedure di gara. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 186/2025 - Turismo – Impresa e imprenditore

Artt. 22, comma 6, 41, commi 3 e 4, da 42 a 45, 59 e 144, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo – Previsione che, ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unità immobiliari per le previste attività è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva. Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che l'esercizio delle attività ricettive è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva – Previsione che l'attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura – Previsione che gli affittacamere, i bed and breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze d’epoca possono esser gestiti unicamente in forma imprenditoriale – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che la disciplina di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio 2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d'uso residenziale sia turistico-ricettiva. Locazione – Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve – Previsione che consente ai comuni a più alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare con proprio regolamento zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve esercitate anche in forma imprenditoriale – Previsione che tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione e sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale e per garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine – Previsione, che i medesimi criteri sono definiti, tra l’altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025 - Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili

Artt. 1, c. 2°, 5°, 7°, 8° e 9°, e 3, c. 1°, 2°, 4° e 5°, della legge della Regione Sardegna 05/12/2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che la l. reg.le n. 20 del 2024 si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Previsione che sia vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla l. reg.le n. 20 del 2024 e dai c. 9 e 11 dell'art. 1 della medesima legge regionale - Previsione che tale divieto si applicchi anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della l. reg.le n. 20 del 2024 - Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi a oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, siano privi di efficacia. Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità. Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi a impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della l. reg.le n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del c. 6 dell'art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Previsione che indica quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore. Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione - Previsione che l'istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER - Previsione che la deliberazione è preceduta da un processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico", nonché dall'espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione che l'istanza per il raggiungimento dell'intesa è proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti a esprimersi, all'unanimità, in relazione alla compatibilità dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee - Previsione che nel procedimento amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito - Previsione che, in caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo stabilito per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell'impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU). Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 177/2025 - Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA)

Legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla Legge reg.le n. 5/2023 in materia di assistenza primaria - Autorizzazione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del Decreto-Legge n. 269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025 - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l’incompatibilità allo svolgimento delle attività di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 174/2025 - Bilancio e contabilità pubblica

Articolo 22, commi 1, lettera a), e 2, della Legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Finanziamento attraverso una quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attività delle funzioni trasferite - Quantificazione delle risorse attraverso la legge di approvazione del bilancio regionale o sue variazioni - Omessa previsione di uno specifico vincolo di correlazione tra risorse vincolate del fondo sanitario regionale e livelli essenziali di assistenza (LEA) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Denunciata estensione dell’area del perimetro sanitario con potenziale pregiudizio dell’effettiva erogazione dei LEA e lesione del diritto alla salute e del principio di eguaglianza sostanziale - Violazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa - Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica in considerazione della sottoposizione della Regione Campania ai vincoli del piano di rientro. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]

Sentenza sella Corte costituzionale n. 169/2025 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale

Articolo 28, comma 16, della Legge della Regione siciliana 18 novembre 2024, n. 28 (Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Adeguamento tariffario, a partire dal 2024, delle prestazioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, dalle comunità terapeutiche assistite, dalle residenze sanitarie assistenziali e dai centri diurni per soggetti autistici – Misura del 7 per cento a valere sui fondi del SSR – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario cui è sottoposta la Regione, nonché eccedenza dalle competenze statutarie – Successiva rinuncia, in mancanza della costituzione della resistente Decisione: Estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n.165/2025 - Impiego pubblico – Trattamento economico

Articolo 23, commi 12-ter e 12-quater, della Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)», aggiunti dall’Art. 3, comma 1, della Legge della Regione Campania 4 marzo 2021, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell’Articolo 3, comma 1 della Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)». Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale – Istituzione di un unico emolumento onnicomprensivo, sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio – Determinazione dei criteri di individuazione dell’ammontare e delle modalità di erogazione – Attribuzione del relativo potere all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile, dei principi dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria nonché elusione del giudicato costituzionale – Sostanziale mutamento del quadro normativo di riferimento – Restituzione degli atti al giudice rimettente. Decisione: restituzione atti - jus superveniens [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 163/2025 - Trasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC)

Conflitto di attribuzione tra enti. Art. 2, comma 1, Art. 3, commi 1, 2 e 3, nonché ’Allegato 2, richiamato dall’art. 4, Allegato 3 (Modello C), richiamato dall’art. 5, e Allegato 5, richiamato dall’art. 7 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 16 ottobre 2024, n. 226 (Modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all’articolo 11, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta); dei punti da 2 a 6 della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2024, prot. n. 34247 (Chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del Foglio di Servizio elettronico, disciplinato con Decreto Interministeriale 26 ottobre 2024, n. 226), e delle fasi 2, 3 e 4 della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2024, prot. n. 36861 (Programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Registro Elettronico NCC e Taxi e del Foglio di Servizio Elettronico). Ricorsi promossi dalla Regione Calabria. Introduzione, tramite Decreto interministeriale e Circolari ministeriali attuative, di definizioni, modalità di espletamento del servizio, divieti e obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti nella normativa primaria statale. Violazione delle competenze residuali e regolamentari nella materia del trasporto pubblico locale – Non spettanza allo Stato e, per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con il Ministero dell’interno, del potere di adottare le misure suindicate . Decisione: Annullamento del Decreto interministeriale e delle Circolari ministeriali in parte qua. [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte Costituzionale n. 161/2025 - Sanità pubblica - Professioni

Legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Previsione che, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure lo assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia - Previsione che, nello svolgimento dell’attività di supporto psicologico, la Regione promuove l’inserimento del servizio di assistenza psicologica all’interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l’equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia - Previsione che, nel raggiungimento delle finalità di sostentamento, riconosce l’approccio multidisciplinare/professionale all’interno della Rete oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche - Previsione che l’assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami - Previsione che l’attività di sostegno psicologico può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo) - Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla L.R.n. 41 del 2024, quantificati in euro 1.500.000 per l’anno 2024, si provvede con copertura nell’ambito del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070 - Denunciata introduzione nell’ambito della Regione Puglia della figura del psiconcologo non prevista dalla normativa nazionale, né dalle linee guida di tipo organizzativo per il funzionamento delle reti oncologiche fornite dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2019 - Previsione confliggente con la normativa statale di riferimento che disciplina i profili professionali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, limitandone l’assunzione a coloro che siano in possesso di un titolo di specializzazione contemplato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 50 del 2019, tra i quali non rientra quello menzionato nella normativa regionale - Contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato - Previsione di un sostegno psicologico in ambito oncologico che costituisce un livello ulteriore di assistenza, non rientrante tra le spese obbligatorie consentite alle Regioni che abbiano adottato un Piano di rientro - Contrasto con gli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario perseguiti con l’Accordo del 29 novembre 2010 e con la correlata normativa interposta - Lesione dei principi fondamentali dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio di bilancio. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 158/2025- Salute pubblica – Sanzioni amministrative

Articolo 1, commi 12, 15, 36 e 37, della Legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), nonché dell’Allegato A alla medesima Legge Provinciale, punto II.D, numero 8). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano. Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività - Misure specifiche per le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande - Obbligo, gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione, di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale - Sanzioni in caso di inosservanza - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale. Decisione: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2025 - Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio

Articolo. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). Ricorso promosso dalla Regione Campania. Legge di bilancio 2025 - Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica - Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente - Meccanismi di riparto tra le regioni - Modalità di contribuzione mediante iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del rispettivo bilancio di previsione, di un fondo con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica - Previsione che, per gli enti in disavanzo, alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione - Denunciata introduzione di limiti all’autonomia finanziaria non corrispondenti alla funzione di esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta assenza di margini di discrezionalità nella determinazione dei riparto da parte delle regioni in sede di autocoordinamento - Denunciata illogica disparità di trattamento tra regioni con effetto di aggravamento delle diseguaglianze tra cittadini - Irragionevolezza della previsione che impedisce di effettuare investimenti utilizzando l’accantonamento - Violazione del principio di leale collaborazione anche sotto il profilo dell’omessa previsione di un’istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata - Disparità di trattamento nella ripartizione della copertura per spese di investimento riconosciuta ai soli enti che non presentino disavanzi - Ritenuta irragionevolezza e arbitrarietà della previsione che il disavanzo di amministrazione è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto - Denunciato effetto di contrazione del PIL regionale con effetti negativi sulle condizioni economiche e sociali dei cittadini. Modalità di contribuzione - Regime sanzionatorio - Denunciato aggravio dell’importo del contributo a carico della regione come conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini sanciti - Denunciato mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella quantificazione - Denunciata omessa istruttoria con riguardo all’importo del contributo aggiuntivo - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, c. 134 e 139, della legge n. 145 del 2018, concernenti, rispettivamente, l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati e contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Irragionevolezza e arbitrarietà per carenza di istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata - Ridondanza sulle attribuzioni regionali con particolare aggravamento delle condizioni dei cittadini delle regioni più svantaggiate. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
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