- Giurisprudenza della Corte Costituzionale
Sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025 - Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi
Articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), nonché, in via subordinata, Artt. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come introdotto, limitatamente alla Regione siciliana, dall’art. 23 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive). Ricorsi promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale (ordinanze del 13 e 14 maggio 2024). Previsione per cui le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, che impongono, tra l’altro, l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi, “anziché sono”, direttamente e immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati - Previsione che dispone l’immediata efficacia di tali disposizioni anziché dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991. In via subordinata: Condizioni di applicabilità della sanatoria - Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, a eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]- Articolo 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante «XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica alla legge regionale n. 9 del 2017 - Responsabile sanitario - Previsione che alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all'art. 15-nonies, c. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Denunciata previsione che si discosta dalla citata normativa statale interposta, concernente i limiti di età dei dirigenti sanitari, non solo con riferimento alle strutture private autorizzate, ma anche con riferimento a quelle accreditate - Contrasto con i principi costituzionali espressi nella sentenza n. 195 del 2021 - Disciplina che non reca alcun riferimento alla natura transitoria del trattenimento in servizio previsto dalla normativa nazionale di riferimento per dirigenti medici e sanitari sino all’età di settantadue anni. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
- Articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165» Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Giunta regionale - Previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo (cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo) - Computo dei mandati a decorrere da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2024 (26 novembre 2024) - Denunciata introduzione di una previsione elusiva del divieto di terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale con riguardo ai casi di ineleggibilità - Contrasto con il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 62/2025 - Impresa e imprenditore - Trasporto
Articolo 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», che ha sostituito l’art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria. Modifiche alla L.R. n. 48 del 2019 - Disposizioni in materia funeraria - Previsione che alle imprese funebri è vietato l’esercizio del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra ospedaliero e di ogni trasporto a esso assimilabile, nonché di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile - Denunciata norma che, precludendo l’esercizio del servizio di ambulanza con conducente di tipo B, restringe per le sole imprese funebri le potenzialità di accesso al mercato e alle conseguenti opportunità di profitto - Normativa regionale che, declinando un’incompatibilità tra servizio funebre e servizio di ambulanza, risulta irragionevole e sproporzionata nei suoi effetti restrittivi, determinando distorsioni della concorrenza “al rovescio” - Introduzione del divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti delle suddette imprese, in assenza di motivi imperativi di interesse generale - Disciplina che agevola la formazione di posizioni dominanti di operatori economici dediti esclusivamente al servizio di ambulanza di trasporto, inducendoli a livellare i prezzi verso l’alto - Contrasto con la normativa europea e nazionale di riferimento - Lesione della libertà di impresa - Violazione del principio di proporzionalità per mancanza di razionale connessione tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire - Disposizione che, incidendo sulla libertà di esercizio del servizio di noleggio di ambulanza con conducente da parte delle medesime imprese, mira in apparenza a prevenire il rischio di commistione con i servizi sanitari, già scongiurato dalla previgente L.R. n. 48 del 2019 - Violazione del principio di adeguatezza, essendo tale disposizione inutile e sovrabbondante - Disparità di trattamento tra imprese in possesso dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge per esercitare il servizio di NCC a uso ambulanza di tipo B e le imprese funebri immotivatamente estromesse, pur potendo disporre degli stessi requisiti. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n.59/2025. Acque - Servizio idrico integrato
Articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della Legge della Regione Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 “Disciplina in materia di risorse idriche”. Ricorsi promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito di cui all’art. 9 della L.R. 11 del 2002 - Prevista determinazione da parte della Giunta regionale della relativa tariffa e dello schema regolatorio, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al c. 1-ter dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015 - Denunciata disposizione che assegna all’organo regionale il potere di adottare il provvedimento di determinazione delle tariffe, in spregio alla normativa statale che lo attribuisce esclusivamente in capo agli Enti di governo, visto il collegamento tra tali Enti e l’ Ambito Territoriale Ottimale di riferimento. Prevista istituzione, per le finalità di cui al c. 1-bis dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, della Commissione Idrica Regionale (CIR) - Previsione che l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR per il prescritto parere - Previsione che il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta - Denunciata disposizione che accorda un potere sostitutivo in tale specifico ambito attinente alla determinazione delle tariffe, che non compete alla Regione e si pone in contrasto con la normativa statale - Meccanismo legislativo di adozione da parte della Giunta regionale di una tariffa unica per una porzione del servizio di acquedotto, senza che emerga la peculiarità dei singoli ambiti territoriali ottimali e con l’ obliterazione delle connesse competenze della Assemblee Territoriali Idriche. Previsione che la partecipazione alla Commissione Idrica Regionale (CIR) è a titolo gratuito e ai componenti della medesima non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese - Denunciata disposizione intimamente collegata ai c. 1-ter e 1-quater dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015, disciplinanti il funzionamento di tale Commissione. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante «Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)», e, in particolare, degli artt. 1, 3 e 4, comma 2. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata – Omessa previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze – Provvista finanziaria per la gestione pubblica del Centro – Transito del personale dipendente dalla Fondazione nell’organico della ASL di Brindisi - Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica. Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata - Transito del personale dipendente dalla Fondazione nell'organico della ASL di Brindisi - Criteri - Possibili procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale - Violazione del principio generale di accesso alla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso Decisione: illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
Ordinanza della Corte costituzionale n. 54/2025 – edilizia e urbanistica - PNRR
Articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2024, n. 56. Ricorsi promossi dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Sardegna. Investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR – Ricorsi della Regione Toscana e della Regione autonoma Sardegna – Lamentata violazione della autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione, dei principi generali in materia di tutela della salute e delle competenze statutarie speciali – Necessità di richiedere alla Ragioneria generale dello Stato di riferire in ordine al finanziamento del programma indicato e in ordine al trasferimento del finanziamento dei progetti relativi al medesimo programma sui fondi di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Ordinanza istruttoria [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 51/2025 - Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi
Articolo 4, comma 4, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Misure premiali per il rinnovo del patrimonio edilizio – Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici – Previsione che, nelle more dell’approvazione di specifica deliberazione del consiglio comunale conforme ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale censurata, sia possibile effettuare, ad esclusione di determinate aree, gli interventi edilizi indicati senza il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici – Lesione dell’autonomia riconosciuta ai comuni in materia edilizia. Decisione: illegittimità costituzionale - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]- Articolo 19, comma 2, lettera c-bis), secondo periodo, della legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive). Ricorso promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione prima.Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (Consorzi ASI) - Previsione che i Commissari liquidatori, in assenza delle società di scopo a prevalente capitale pubblico, possono trasferire in concessione d’uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al Comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione, o al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto - Omessa previsione di una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario - Violazione del principio di autonomia finanziaria dei Comuni e del principio di correlazione tra funzioni e risorse - Violazione dell’autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo Statuto regionale. Decisione: Inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Articolo 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dalla Regione Liguria. - Modifica dell'art. 1, c. 448, della legge n. 232 del 2016, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 - Previsione che la dotazione per il fondo di solidarietà comunale è stabilita in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 - Previsione che agli oneri di cui al c. 496 dell’art. 1 della legge di stabilità 2023, che istituisce un Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del fondo di solidarietà comunale - Denunciata disciplina che ha svuotato il fondo di solidarietà comunale dei finanziamenti in precedenza ivi collocati e vincolati per le specifiche finalità previste, travasandoli integralmente in un nuovo fondo rientrante nell’ambito della perequazione speciale, suscettibile dell’apposizione di vincoli di destinazione - Intervento normativo che, a discapito del fondo di perequazione generale, si limita a spostare le risorse da un fondo a un altro senza considerare se tali risorse siano adeguatamente dimensionate ai fabbisogni monetari da finanziare - Contrasto con il principio di correlazione tra risorse e funzioni - Previsione che non valuta la congruità delle risorse rispetto all’esigenza di evitare regressioni nell’attuazione dei LEP - Violazione del principio di tipicità degli strumenti perequativi, atteso il carattere meramente verticale assunto dal fondo di solidarietà comunale - Disposizioni che, ridimensionando la componente verticale del fondo di solidarietà comunale, confligge con il principio di perequazione verticale - Lesione dell’autonomia finanziaria e amministrativa dei comuni della Liguria, costituzionalmente garantita, della loro capacità di spesa e dell’integrità dei bilanci comunali. Previsione che i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 - Prevista determinazione degli importi del contributo a carico di ciascun ente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali - Previsione che il medesimo contributo, come determinato, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale - Denunciate disposizioni che, in spregio alle prerogative di autonomia finanziaria degli enti locali, violano il principio del divieto di tagli lineari di carattere permanente, concretizzandosi in una sostanziale estensione dell’ambito temporale di precedenti manovre - Lesione del principio di correlazione tra risorse e funzioni, atteso che il legislatore, nell’effettuare le censurate decurtazioni, non ha valutato le conseguenze in un quadro di finanza locale già precario, introducendo vincoli irragionevoli e decontestualizzati - Normativa che, accrescendo il divario tra valore delle capacità fiscali e della disponibilità della perequazione, da un lato, e l’ammontare complessivo dei fabbisogni standard dall’altro, pregiudica l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - Disciplina che impone una sottrazione significativa di risorse che compromette l’erogazione delle prestazioni che devono essere obbligatoriamente garantite ai cittadini - Lesione del principio di leale collaborazione atteso che i comuni, tramite l’ANCI, avevano riposto una qualificata aspettativa e un ragionevole affidamento sul fatto che la stagione dei tagli fosse definitivamente terminata. In via gradata: Contributo alla finanza pubblica da parte dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - Previsione che, nell’escludere dal concorso al contributo gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto, tra l’altro, gli accordi di cui all'art. 43, c. 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, non esonera anche i comuni di cui all’art. 43, c. 8, dello stesso decreto-legge - Disciplina che da un lato equipara i comuni di cui al c. 2 a quelli di cui al c. 8 dell’art. 43 della legge di stabilità 2023, ai fini del contributo previsto dall’art. 1, c. 470, della medesima legge, dall’altro li distingue ai fini dell’esenzione dal taglio lineare, benché impegnati nel medesimo percorso di risanamento. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
- Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 87 del 2023 che dispone l’annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale della Regione autonoma Sardegna del 9 ottobre 2018 e dei relativi decreti del Presidente della Regione del 20 novembre 2018 afferenti alla decadenza dei concessionari dalle concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di grande derivazione idroelettriche. Decisione: improcedibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti [Fonte: Corte cost.]
- Art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio). Ricorso promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht – Bozen. Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio - Previsione che le prescrizioni perdono ogni efficacia e che le aree interessate riacquistano le precedenti destinazioni se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all'acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilità - Denunciata disciplina priva di una ragione giustificatrice tale da escludere la differenza rispetto alla norma nazionale di riferimento - Contrasto con i principi di razionalità, proporzionalità e non arbitrarietà vista la compressione del diritto dominicale - Ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini della Provincia autonoma di Bolzano e quelli del restante territorio nazionale, per i quali il limite massimo di durata dei vincoli di esproprio è dimidiato - Apposizione di vincoli ablatori che implicano la piena disponibilità e fruibilità di un immobile da parte del proprietario per un periodo di dieci anni, prorogabili, in attesa della determinazione da parte dell’amministrazione circa l’effettiva realizzazione dell’opera pubblica programmata - Violazione degli obblighi internazionali pertinenti alla protezione della proprietà privata - Irrazionale e sproporzionata permanenza dell’obbligo, per il proprietario, di versamento delle imposte comunali sugli immobili sino al completamento dell’esproprio, con conseguente pregiudizio economico. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 32/2025 - Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale
Articolo 5 della legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 9, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Clausola valutativa - Previsione che la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta contenente, tra l’altro, gli interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria - Denunciata potenziale interferenza con i poteri e le funzioni del Commissario ad acta, incaricato dell’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria - Incidenza sul legittimo esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 28/2025 - Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 3 della Legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali". Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Misure di salvaguardia del paesaggio – Divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge regionale impugnata – Indicazione di una serie di aree escluse – Divieto anche per gli impianti già autorizzati – Violazione dei limiti statutari, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Decisione: Illegittimità costituzionale. [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 26/2025 - Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti. Ricorso promosso dalla Regione Calabria. Ordinanza della Corte di cassazione n. 15159 del 30 maggio 2024, il cui "effetto finale", asseritamente, "è quello della disapplicazione/sostanziale non applicazione" della legge regionale n. 18 del 2017, approvata dal Consiglio regionale della Regione Calabria, e segnatamente della previsione legislativa relativa al subentro dell'Autorità Idrica della Calabria alle Autorità d'ambito territoriale ottimale soppresse. Decisione: ricorso respinto – inammissibile. [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 22/2025 - Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi
Articolo 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 10 gennaio 2022, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2022). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Interventi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato (c.d. abusi edilizi sopravvenuti) – Sanatoria – Condizioni (in particolare: definizione dell’impossibilità di ripristino, commisurazione e riduzione della sanzione) – Violazione dei limiti statutari in materia di urbanistica. Decisione: illegittimità costituzionale - inammissibilità. [Fonte: Corte cost.]Ordinanza della Corte costituzionale n. 17/2025 – Bilancio e contabilità pubblica
Articolo 1, commi 450 e 451, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dalla Regione Siciliana. Previsione che, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sia riconosciuto alle predette autonomie speciali, secondo gli importi previsti nella relativa tabella, un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi - Previsione che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 22, della legge n. 197 del 2022 - Denunciata omessa indicazione in ordine a un accantonamento di risorse finanziarie in favore della Regione Siciliana - Esclusione della regione, con decisione unilaterale da parte del legislatore statale, da un qualunque ristoro volto ad attenuare gli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’Irpef - Lesione delle prerogative statutarie e delle correlate norme di attuazione, a fronte del rilevante taglio di risorse al sistema finanziario regionale - Contrasto con il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale - Alterazione dell’equilibrio finanziario sotteso al bilancio regionale - Pregiudizio dell’autonomia finanziaria e di bilancio nonché del corretto esercizio delle funzioni regionali - Violazione dei principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni - Violazione della garanzia dell’equilibrio dei bilanci - Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte del diverso trattamento deteriore della Regione Siciliana rispetto al complesso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]- Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale). Richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, iscritto al n. 181 del registro ammissibilità referendum. Quesito volto ad abrogare la legge di attuazione della autonomia differenziata – Quesito privo di chiarezza sia quanto al suo oggetto, ridotto al minimo per effetto della sentenza indicata, sia quanto alla finalità, con il rischio di un uso distorto del referendum quale strumento di democrazia rappresentativa. Decisione: inammissibilità della richiesta. [Fonte: Corte cost.]
Ordinanza della Corte costituzionale 6/2025 - correzione errore materiale
Pronunce della Corte costituzionale - Errore materiale nella sentenza n. 192 del 2024 - Correzione. [Fonte: Corte cost.]- Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e Art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, nel procedimento vertente tra C. G., Regione Lazio e il gruppo politico organizzato denominato «Referendum e Democrazia». Ambito di applicazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale - Esclusione delle attività e funzioni riguardanti le consultazioni elettorali - Esclusione dell’applicazione della firma digitale nel procedimento elettorale (nel caso di specie, nella sottoscrizione delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio regionale) - Indicazione che, per gli elettori affetti da disabilità tali da impedire di apporre la firma autografa, la sottoscrizione può avvenire, in alternativa, con la firma digitale - Omessa previsione - Contrasto con la normativa sovranazionale - Violazione dei diritti inviolabili dell’uomo, anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità - Lesione del diritto di elettorato - Denunciata discriminazione in danno di quanti, in ragione della propria condizione, si trovano nell’impossibilità di apporre una firma autografa - Irragionevolezza della scelta del legislatore di distinguere nell’uso della firma digitale tra procedimento referendario e procedimento elettorale. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]