Giurisprudenza della Corte Costituzionale

Sentenza della Corte costituzionale n.108/2025 - Comunicazione e informazione - Comunicazione elettronica

Articolo 5, comma 3, lettere d) ed e), della legge della Regione Molise 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Regime autorizzatorio per nuovi impianti di telecomunicazione - Previsione che sia la domanda di parere all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), sia l’istanza di autorizzazione al comune devono esser corredate da “un atto di impegno” e “da un certificato fideiussorio relativo agli oneri di smaltimento e ripristino ambientale” - Denunciata disciplina che, quanto meno ai fini dell’attivazione dell’impianto, può aggravare il procedimento disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 - Conflitto con i principi di semplificazione e non aggravamento fissati dalla normativa statale interposta - Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia dell’ordinamento della comunicazione. Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n.106/2025 - Impiego pubblico - Contratto collettivo di lavoro

Articoli 1, comma 1, lettera b), e 2 della Legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2013 - Previsto inquadramento, secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, del personale dipendente dell’Azienda Calabria Verde con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, che abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale nel periodo stabilito, o previa manifestazione di interesse, nel profilo degli Operatori esperti - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa nazionale interposta che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro - Norma regionale che prevede l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali (settore pubblico) anche ai dipendenti addetti al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, in luogo del vigente CCNL di natura privatistica previsto dalla normativa nazionale interposta - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti del restante maggioritario personale pubblico rientrante nel CCNL del comparto Funzioni locali. Previsione che dall’attuazione della legge regionale n. 27 del 2024 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione - Denunciata disposizione che, applicando il CCNL del comparto Funzioni locali a una più ampia categoria di dipendenti, determina conseguenti maggiori oneri a carico dell’amministrazione - Transito del medesimo personale, già inquadrato nel livello degli operai qualificati ai sensi del Contratto collettivo nazionale del lavoro e integrativo regionale, nel CCNL del comparto Funzioni locali, in grado di duplicare i trattamenti accessori a causa del cumulo delle disposizioni del CCNL del settore privato e del settore pubblico - Contrasto con i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n.97/2025 - tutela della salute

Articolo 1, comma 36, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 6, e l’Allegato A alla Legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano. Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività – Divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale e di protezione delle vie respiratorie – Sanzioni amministrative in caso di inosservanza – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Ordinanza della Corte costituzionale n. 92/2025 - Acque – Servizio idrico integrato

Articoli da 1 a 7 della Legge della Regione Puglia 28 marzo 2024, n. 14 (Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica, a fini di esercizio unitario delle funzioni e di individuazione delle modalità di affidamento del servizio – Sottoposizione della medesima società a controllo analogo, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale – Graduale trasferimento da parte della Regione, a titolo gratuito e nella misura massima del 20 per cento, delle azioni di Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni aderenti, in proporzione alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del SII – Ricorso del Governo – Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza, della tutela dell’ambiente e dell’ordinamento civile, anche in relazione alla disciplina dell’Unione europea sull’in house providing – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 89/2025 – Demanio dello stato e delle regioni- concessioni demaniali marittime

Articoli 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della Legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica di disposizioni regionali relative alle concessioni ad uso turistico-ricreativo – Individuazione di principi e criteri direttivi per lo svolgimento delle procedure selettive di affidamento, previsione di un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti nonché di criteri e modalità per la determinazione dell’indennizzo a favore del concessionario uscente – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 84/2025 – Sanità pubblica- Lea

Articolo 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla L.R n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria - Previsione che le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024 - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l’incompatibilità allo svolgimento delle attività di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 82/2025 - caccia

Articolo 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull’organizzazione delle attività dell’Assemblea del CRAM per l’anno 2023 e ulteriori disposizioni). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo. Designazione dei membri del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia (ATC), di cui all'art. 32, c. 3, lett. a), della L.R. n. 10 del 2004, in base al principio della rappresentatività a livello provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito - Previsione che detta un’interpretazione autentica nel senso che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo D’Hondt - Denunciata disciplina che stabilisce una differente modalità di calcolo fra le varie tipologie di associazioni presenti nei Comitati di Gestione (COGES), essendo calcolata la rappresentatività delle associazioni venatorie col metodo D’Hondt, mentre quella delle associazioni di protezione ambientale e delle organizzazioni agricole viene calcolata con diversa metodologia - Applicazione del metodo D’Hondt che consente a un’associazione venatoria (FIDC) di avere un numero di membri dei COGES dei vari ATC dell’Abruzzo maggiore rispetto a quanto ottenuto prima e non in perfetto rapporto con la propria rappresentatività nell’ambito provinciale - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato trattamento difforme delle diverse tipologie di associazione - Norma che non consente nella medesima modalità ai singoli cacciatori iscritti ad associazioni di poter concorrere allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche degli ATC, quali membri dei rispettivi COGES - Lesione della tutela dei diritti inviolabili sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità - Deroga alla normativa statale interposta dalla quale si deduce che la presenza delle associazioni venatorie nazionali deve essere garantita negli organi direttivi degli ATC in modo uguale fra le stesse, senza nessuna differenziazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 80 /2025 – appalti pubblici

Articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell’ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Previsione che, per gli appalti pubblici di interesse provinciale, la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e prima dell'aggiudicazione la medesima stazione appaltante verifica la congruità del costo e degli oneri indicati - Previsione che, in caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria di gara - Difformità rispetto alla normativa nazionale, contenuta nel codice dei contratti pubblici, che dispone che tutti gli operatori, partecipanti alla procedura di gara, sono tenuti, a pena di esclusione, a indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Potenziale attenuazione delle tutele giuslavoristiche per i dipendenti degli operatori economici che partecipino alle procedure di gara per appalti pubblici di interesse provinciale - Contrasto con gli obblighi sovranazionali riguardanti il rispetto delle regole concorrenziali e i principi eurounitari a tutela della libertà di circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento - Inosservanza delle previsioni statutarie. Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025 - Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi

Articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), nonché, in via subordinata, Artt. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come introdotto, limitatamente alla Regione siciliana, dall’art. 23 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive). Ricorsi promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale (ordinanze del 13 e 14 maggio 2024). Previsione per cui le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, che impongono, tra l’altro, l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi, “anziché sono”, direttamente e immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati - Previsione che dispone l’immediata efficacia di tali disposizioni anziché dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991. In via subordinata: Condizioni di applicabilità della sanatoria - Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, a eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 65/2025 - Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie

Articolo 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante «XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica alla legge regionale n. 9 del 2017 - Responsabile sanitario - Previsione che alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all'art. 15-nonies, c. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Denunciata previsione che si discosta dalla citata normativa statale interposta, concernente i limiti di età dei dirigenti sanitari, non solo con riferimento alle strutture private autorizzate, ma anche con riferimento a quelle accreditate - Contrasto con i principi costituzionali espressi nella sentenza n. 195 del 2021 - Disciplina che non reca alcun riferimento alla natura transitoria del trattenimento in servizio previsto dalla normativa nazionale di riferimento per dirigenti medici e sanitari sino all’età di settantadue anni. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 64/2025 - Elezioni - Elezioni regionali - Incompatibilità e ineleggibilità

Articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165» Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Giunta regionale - Previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo (cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo) - Computo dei mandati a decorrere da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2024 (26 novembre 2024) - Denunciata introduzione di una previsione elusiva del divieto di terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale con riguardo ai casi di ineleggibilità - Contrasto con il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 62/2025 - Impresa e imprenditore - Trasporto

Articolo 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», che ha sostituito l’art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria. Modifiche alla L.R. n. 48 del 2019 - Disposizioni in materia funeraria - Previsione che alle imprese funebri è vietato l’esercizio del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra ospedaliero e di ogni trasporto a esso assimilabile, nonché di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile - Denunciata norma che, precludendo l’esercizio del servizio di ambulanza con conducente di tipo B, restringe per le sole imprese funebri le potenzialità di accesso al mercato e alle conseguenti opportunità di profitto - Normativa regionale che, declinando un’incompatibilità tra servizio funebre e servizio di ambulanza, risulta irragionevole e sproporzionata nei suoi effetti restrittivi, determinando distorsioni della concorrenza “al rovescio” - Introduzione del divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti delle suddette imprese, in assenza di motivi imperativi di interesse generale - Disciplina che agevola la formazione di posizioni dominanti di operatori economici dediti esclusivamente al servizio di ambulanza di trasporto, inducendoli a livellare i prezzi verso l’alto - Contrasto con la normativa europea e nazionale di riferimento - Lesione della libertà di impresa - Violazione del principio di proporzionalità per mancanza di razionale connessione tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire - Disposizione che, incidendo sulla libertà di esercizio del servizio di noleggio di ambulanza con conducente da parte delle medesime imprese, mira in apparenza a prevenire il rischio di commistione con i servizi sanitari, già scongiurato dalla previgente L.R. n. 48 del 2019 - Violazione del principio di adeguatezza, essendo tale disposizione inutile e sovrabbondante - Disparità di trattamento tra imprese in possesso dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge per esercitare il servizio di NCC a uso ambulanza di tipo B e le imprese funebri immotivatamente estromesse, pur potendo disporre degli stessi requisiti. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n.59/2025. Acque - Servizio idrico integrato

Articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della Legge della Regione Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 “Disciplina in materia di risorse idriche”. Ricorsi promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito di cui all’art. 9 della L.R. 11 del 2002 - Prevista determinazione da parte della Giunta regionale della relativa tariffa e dello schema regolatorio, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al c. 1-ter dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015 - Denunciata disposizione che assegna all’organo regionale il potere di adottare il provvedimento di determinazione delle tariffe, in spregio alla normativa statale che lo attribuisce esclusivamente in capo agli Enti di governo, visto il collegamento tra tali Enti e l’ Ambito Territoriale Ottimale di riferimento. Prevista istituzione, per le finalità di cui al c. 1-bis dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, della Commissione Idrica Regionale (CIR) - Previsione che l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR per il prescritto parere - Previsione che il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta - Denunciata disposizione che accorda un potere sostitutivo in tale specifico ambito attinente alla determinazione delle tariffe, che non compete alla Regione e si pone in contrasto con la normativa statale - Meccanismo legislativo di adozione da parte della Giunta regionale di una tariffa unica per una porzione del servizio di acquedotto, senza che emerga la peculiarità dei singoli ambiti territoriali ottimali e con l’ obliterazione delle connesse competenze della Assemblee Territoriali Idriche. Previsione che la partecipazione alla Commissione Idrica Regionale (CIR) è a titolo gratuito e ai componenti della medesima non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese - Denunciata disposizione intimamente collegata ai c. 1-ter e 1-quater dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015, disciplinanti il funzionamento di tale Commissione. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 57/2025 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR)

Legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante «Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)», e, in particolare, degli artt. 1, 3 e 4, comma 2. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata – Omessa previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze – Provvista finanziaria per la gestione pubblica del Centro – Transito del personale dipendente dalla Fondazione nell’organico della ASL di Brindisi - Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica. Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata - Transito del personale dipendente dalla Fondazione nell'organico della ASL di Brindisi - Criteri - Possibili procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale - Violazione del principio generale di accesso alla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso Decisione: illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza [Fonte: Corte cost.]

Ordinanza della Corte costituzionale n. 54/2025 – edilizia e urbanistica - PNRR

Articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2024, n. 56. Ricorsi promossi dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Sardegna. Investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR – Ricorsi della Regione Toscana e della Regione autonoma Sardegna – Lamentata violazione della autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione, dei principi generali in materia di tutela della salute e delle competenze statutarie speciali – Necessità di richiedere alla Ragioneria generale dello Stato di riferire in ordine al finanziamento del programma indicato e in ordine al trasferimento del finanziamento dei progetti relativi al medesimo programma sui fondi di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Ordinanza istruttoria [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 51/2025 - Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi

Articolo 4, comma 4, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Misure premiali per il rinnovo del patrimonio edilizio – Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici – Previsione che, nelle more dell’approvazione di specifica deliberazione del consiglio comunale conforme ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale censurata, sia possibile effettuare, ad esclusione di determinate aree, gli interventi edilizi indicati senza il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici – Lesione dell’autonomia riconosciuta ai comuni in materia edilizia. Decisione: illegittimità costituzionale - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 47/2025 - Comuni, Province e Città metropolitane - Funzioni fondamentali

Articolo 19, comma 2, lettera c-bis), secondo periodo, della legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive). Ricorso promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione prima.Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (Consorzi ASI) - Previsione che i Commissari liquidatori, in assenza delle società di scopo a prevalente capitale pubblico, possono trasferire in concessione d’uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al Comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione, o al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto - Omessa previsione di una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario - Violazione del principio di autonomia finanziaria dei Comuni e del principio di correlazione tra funzioni e risorse - Violazione dell’autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo Statuto regionale. Decisione: Inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 45/2025. Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie

Articolo 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dalla Regione Liguria. - Modifica dell'art. 1, c. 448, della legge n. 232 del 2016, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 - Previsione che la dotazione per il fondo di solidarietà comunale è stabilita in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 - Previsione che agli oneri di cui al c. 496 dell’art. 1 della legge di stabilità 2023, che istituisce un Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del fondo di solidarietà comunale - Denunciata disciplina che ha svuotato il fondo di solidarietà comunale dei finanziamenti in precedenza ivi collocati e vincolati per le specifiche finalità previste, travasandoli integralmente in un nuovo fondo rientrante nell’ambito della perequazione speciale, suscettibile dell’apposizione di vincoli di destinazione - Intervento normativo che, a discapito del fondo di perequazione generale, si limita a spostare le risorse da un fondo a un altro senza considerare se tali risorse siano adeguatamente dimensionate ai fabbisogni monetari da finanziare - Contrasto con il principio di correlazione tra risorse e funzioni - Previsione che non valuta la congruità delle risorse rispetto all’esigenza di evitare regressioni nell’attuazione dei LEP - Violazione del principio di tipicità degli strumenti perequativi, atteso il carattere meramente verticale assunto dal fondo di solidarietà comunale - Disposizioni che, ridimensionando la componente verticale del fondo di solidarietà comunale, confligge con il principio di perequazione verticale - Lesione dell’autonomia finanziaria e amministrativa dei comuni della Liguria, costituzionalmente garantita, della loro capacità di spesa e dell’integrità dei bilanci comunali. Previsione che i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 - Prevista determinazione degli importi del contributo a carico di ciascun ente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali - Previsione che il medesimo contributo, come determinato, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale - Denunciate disposizioni che, in spregio alle prerogative di autonomia finanziaria degli enti locali, violano il principio del divieto di tagli lineari di carattere permanente, concretizzandosi in una sostanziale estensione dell’ambito temporale di precedenti manovre - Lesione del principio di correlazione tra risorse e funzioni, atteso che il legislatore, nell’effettuare le censurate decurtazioni, non ha valutato le conseguenze in un quadro di finanza locale già precario, introducendo vincoli irragionevoli e decontestualizzati - Normativa che, accrescendo il divario tra valore delle capacità fiscali e della disponibilità della perequazione, da un lato, e l’ammontare complessivo dei fabbisogni standard dall’altro, pregiudica l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - Disciplina che impone una sottrazione significativa di risorse che compromette l’erogazione delle prestazioni che devono essere obbligatoriamente garantite ai cittadini - Lesione del principio di leale collaborazione atteso che i comuni, tramite l’ANCI, avevano riposto una qualificata aspettativa e un ragionevole affidamento sul fatto che la stagione dei tagli fosse definitivamente terminata. In via gradata: Contributo alla finanza pubblica da parte dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - Previsione che, nell’escludere dal concorso al contributo gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto, tra l’altro, gli accordi di cui all'art. 43, c. 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, non esonera anche i comuni di cui all’art. 43, c. 8, dello stesso decreto-legge - Disciplina che da un lato equipara i comuni di cui al c. 2 a quelli di cui al c. 8 dell’art. 43 della legge di stabilità 2023, ai fini del contributo previsto dall’art. 1, c. 470, della medesima legge, dall’altro li distingue ai fini dell’esenzione dal taglio lineare, benché impegnati nel medesimo percorso di risanamento. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Ordinanza della Corte costituzionale n. 42/2025 - Energia - Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico

Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 87 del 2023 che dispone l’annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale della Regione autonoma Sardegna del 9 ottobre 2018 e dei relativi decreti del Presidente della Regione del 20 novembre 2018 afferenti alla decadenza dei concessionari dalle concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di grande derivazione idroelettriche. Decisione: improcedibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2025 - Edilizia e urbanistica - Espropriazione per pubblica utilità

Art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio). Ricorso promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht – Bozen. Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio - Previsione che le prescrizioni perdono ogni efficacia e che le aree interessate riacquistano le precedenti destinazioni se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all'acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilità - Denunciata disciplina priva di una ragione giustificatrice tale da escludere la differenza rispetto alla norma nazionale di riferimento - Contrasto con i principi di razionalità, proporzionalità e non arbitrarietà vista la compressione del diritto dominicale - Ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini della Provincia autonoma di Bolzano e quelli del restante territorio nazionale, per i quali il limite massimo di durata dei vincoli di esproprio è dimidiato - Apposizione di vincoli ablatori che implicano la piena disponibilità e fruibilità di un immobile da parte del proprietario per un periodo di dieci anni, prorogabili, in attesa della determinazione da parte dell’amministrazione circa l’effettiva realizzazione dell’opera pubblica programmata - Violazione degli obblighi internazionali pertinenti alla protezione della proprietà privata - Irrazionale e sproporzionata permanenza dell’obbligo, per il proprietario, di versamento delle imposte comunali sugli immobili sino al completamento dell’esproprio, con conseguente pregiudizio economico. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
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