- Giurisprudenza della Corte Costituzionale
Sentenza della Corte costituzionale n. 174/2025 - Bilancio e contabilità pubblica
Articolo 22, commi 1, lettera a), e 2, della Legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Finanziamento attraverso una quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attività delle funzioni trasferite - Quantificazione delle risorse attraverso la legge di approvazione del bilancio regionale o sue variazioni - Omessa previsione di uno specifico vincolo di correlazione tra risorse vincolate del fondo sanitario regionale e livelli essenziali di assistenza (LEA) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Denunciata estensione dell’area del perimetro sanitario con potenziale pregiudizio dell’effettiva erogazione dei LEA e lesione del diritto alla salute e del principio di eguaglianza sostanziale - Violazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa - Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica in considerazione della sottoposizione della Regione Campania ai vincoli del piano di rientro. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]Sentenza sella Corte costituzionale n. 169/2025 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale
Articolo 28, comma 16, della Legge della Regione siciliana 18 novembre 2024, n. 28 (Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Adeguamento tariffario, a partire dal 2024, delle prestazioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, dalle comunità terapeutiche assistite, dalle residenze sanitarie assistenziali e dai centri diurni per soggetti autistici – Misura del 7 per cento a valere sui fondi del SSR – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario cui è sottoposta la Regione, nonché eccedenza dalle competenze statutarie – Successiva rinuncia, in mancanza della costituzione della resistente Decisione: Estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n.165/2025 - Impiego pubblico – Trattamento economico
Articolo 23, commi 12-ter e 12-quater, della Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)», aggiunti dall’Art. 3, comma 1, della Legge della Regione Campania 4 marzo 2021, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell’Articolo 3, comma 1 della Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)». Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale – Istituzione di un unico emolumento onnicomprensivo, sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio – Determinazione dei criteri di individuazione dell’ammontare e delle modalità di erogazione – Attribuzione del relativo potere all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile, dei principi dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria nonché elusione del giudicato costituzionale – Sostanziale mutamento del quadro normativo di riferimento – Restituzione degli atti al giudice rimettente. Decisione: restituzione atti - jus superveniens [Fonte: Corte cost.]- Conflitto di attribuzione tra enti. Art. 2, comma 1, Art. 3, commi 1, 2 e 3, nonché ’Allegato 2, richiamato dall’art. 4, Allegato 3 (Modello C), richiamato dall’art. 5, e Allegato 5, richiamato dall’art. 7 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 16 ottobre 2024, n. 226 (Modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all’articolo 11, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta); dei punti da 2 a 6 della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2024, prot. n. 34247 (Chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del Foglio di Servizio elettronico, disciplinato con Decreto Interministeriale 26 ottobre 2024, n. 226), e delle fasi 2, 3 e 4 della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2024, prot. n. 36861 (Programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Registro Elettronico NCC e Taxi e del Foglio di Servizio Elettronico). Ricorsi promossi dalla Regione Calabria. Introduzione, tramite Decreto interministeriale e Circolari ministeriali attuative, di definizioni, modalità di espletamento del servizio, divieti e obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti nella normativa primaria statale. Violazione delle competenze residuali e regolamentari nella materia del trasporto pubblico locale – Non spettanza allo Stato e, per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con il Ministero dell’interno, del potere di adottare le misure suindicate . Decisione: Annullamento del Decreto interministeriale e delle Circolari ministeriali in parte qua. [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte Costituzionale n. 161/2025 - Sanità pubblica - Professioni
Legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Previsione che, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure lo assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia - Previsione che, nello svolgimento dell’attività di supporto psicologico, la Regione promuove l’inserimento del servizio di assistenza psicologica all’interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l’equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia - Previsione che, nel raggiungimento delle finalità di sostentamento, riconosce l’approccio multidisciplinare/professionale all’interno della Rete oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche - Previsione che l’assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami - Previsione che l’attività di sostegno psicologico può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo) - Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla L.R.n. 41 del 2024, quantificati in euro 1.500.000 per l’anno 2024, si provvede con copertura nell’ambito del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070 - Denunciata introduzione nell’ambito della Regione Puglia della figura del psiconcologo non prevista dalla normativa nazionale, né dalle linee guida di tipo organizzativo per il funzionamento delle reti oncologiche fornite dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2019 - Previsione confliggente con la normativa statale di riferimento che disciplina i profili professionali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, limitandone l’assunzione a coloro che siano in possesso di un titolo di specializzazione contemplato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 50 del 2019, tra i quali non rientra quello menzionato nella normativa regionale - Contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato - Previsione di un sostegno psicologico in ambito oncologico che costituisce un livello ulteriore di assistenza, non rientrante tra le spese obbligatorie consentite alle Regioni che abbiano adottato un Piano di rientro - Contrasto con gli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario perseguiti con l’Accordo del 29 novembre 2010 e con la correlata normativa interposta - Lesione dei principi fondamentali dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio di bilancio. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 158/2025- Salute pubblica – Sanzioni amministrative
Articolo 1, commi 12, 15, 36 e 37, della Legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), nonché dell’Allegato A alla medesima Legge Provinciale, punto II.D, numero 8). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano. Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività - Misure specifiche per le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande - Obbligo, gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione, di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale - Sanzioni in caso di inosservanza - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale. Decisione: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]- Articolo. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). Ricorso promosso dalla Regione Campania. Legge di bilancio 2025 - Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica - Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente - Meccanismi di riparto tra le regioni - Modalità di contribuzione mediante iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del rispettivo bilancio di previsione, di un fondo con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica - Previsione che, per gli enti in disavanzo, alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione - Denunciata introduzione di limiti all’autonomia finanziaria non corrispondenti alla funzione di esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta assenza di margini di discrezionalità nella determinazione dei riparto da parte delle regioni in sede di autocoordinamento - Denunciata illogica disparità di trattamento tra regioni con effetto di aggravamento delle diseguaglianze tra cittadini - Irragionevolezza della previsione che impedisce di effettuare investimenti utilizzando l’accantonamento - Violazione del principio di leale collaborazione anche sotto il profilo dell’omessa previsione di un’istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata - Disparità di trattamento nella ripartizione della copertura per spese di investimento riconosciuta ai soli enti che non presentino disavanzi - Ritenuta irragionevolezza e arbitrarietà della previsione che il disavanzo di amministrazione è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto - Denunciato effetto di contrazione del PIL regionale con effetti negativi sulle condizioni economiche e sociali dei cittadini. Modalità di contribuzione - Regime sanzionatorio - Denunciato aggravio dell’importo del contributo a carico della regione come conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini sanciti - Denunciato mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella quantificazione - Denunciata omessa istruttoria con riguardo all’importo del contributo aggiuntivo - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, c. 134 e 139, della legge n. 145 del 2018, concernenti, rispettivamente, l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati e contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Irragionevolezza e arbitrarietà per carenza di istruttoria da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata - Ridondanza sulle attribuzioni regionali con particolare aggravamento delle condizioni dei cittadini delle regioni più svantaggiate. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n.150/2025 - Bilancio e contabilità pubblica
Articolo 16, comma 1, della Legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 16, comma 1, lettera k), della legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali), e dell’art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Finanziamento - Previsione di un trasferimento di risorse del fondo sanitario riferibile, indistintamente, a tutte le funzioni esercitate dall’Agenzia - Conferma, nelle previsioni autorizzatorie del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, dell’applicazione di questa forma di finanziamento per l’esercizio finanziario 2023 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lesione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 149/2025 – Elezioni regionali - Spese elettorali
Sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari 28 maggio 2025, n. 848. Ricorso promosso dalla Presidente della Regione autonoma della Sardegna. Ordinanza di -ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari adottata il 20 dicembre 2024 e notificata il 3 gennaio 2025, che stabilisce che “l’accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali”, compiuto nella predetta sentenza, “rimane insindacabile dal Consiglio regionale, [quando] quest’ultimo assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede”. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]- Ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari del 20 dicembre 2024. Ricorso promosso dalla Regione autonoma della Sardegna. Verifica della dichiarazione e del rendiconto depositati, in esito alle elezioni regionali del 25 febbraio 2024, dalla attuale Presidente della Regione autonoma della Sardegna, nella parte in cui dispone che, stante l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, si impone “la decadenza dalla carica del candidato eletto” e “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”, come previsto dall’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993 - Denunciato illegittimo esercizio del potere da parte del Collegio di garanzia, in violazione delle attribuzioni costituzionalmente attribuite alla regione - Menomazione delle possibilità di esercizio delle competenze statutariamente attribuite al Consiglio regionale, nonché agli altri organi di vertice della regione (Presidente e Giunta regionale) - Erronea presunzione che la competenza a comminare la sanzione della decadenza spetti al Collegio Regionale di Garanzia e che il Consiglio regionale debba conformarsi dichiarando la decadenza della presidente in carica (e con ciò provocando l’automatica dissoluzione del Consiglio regionale in virtù del dispositivo aut simul stabunt aut simul cadent) - Non conformità ai requisiti richiesti dalla legislazione statale e regionale della comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, la quale richiama soltanto il c. 7 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 - Insussistenza dei presupposti per la comminazione della sanzione della decadenza espressamente previsti ai c. 8 e 9 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 - Inesatta qualificazione della peculiare posizione del Presidente della Regione - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la l. reg.le n. 1 del 1994, recante la disciplina dei rendiconti elettorali, si riferisca, oltre che ai consiglieri regionali elettivi, anche al Presidente della regione ricorrente, eletto a suffragio universale e diretto - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare, se del caso previa autopromozione delle questioni di legittimità costituzionale dedotte, che non spetta allo Stato e per esso al Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte d’Appello di Cagliari, imporre “la decadenza dalla carica del candidato eletto” a Presidente della Regione e disporre “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio regionale per quanto di sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna” e per l’effetto di annullare l’ordinanza/ingiunzione depositata dal predetto Collegio Regionale di Garanzia il 3 gennaio 2025. Richiesta, in via subordinata, alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993, qualora si ritenesse che la legge n. 515 del 1993 sia comunque applicabile al caso del Presidente della Regione e che il Collegio di garanzia abbia agito applicando un’ipotesi decadenziale autonoma - Indeterminatezza della fattispecie sanzionatoria - Denunciata previsione della sanzione dell’ineleggibilità al candidato che abbia violato le norme che disciplinano la campagna elettorale - Uso improprio della categoria della ineleggibilità - Violazione del principio di ragionevolezza, del principio di legalità, del diritto di difesa e del diritto di elettorato passivo - Violazione del diritto convenzionale a un ricorso effettivo. Richiesta, in via ulteriormente subordinata, alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, c. 7, della legge n. 515 del 1993 nella parte in cui dispone che la fattispecie ivi prevista “costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza” e non “costituisce causa di ineleggibilità sopravvenuta del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo ove non rimossa nel ragionevole termine assegnato a seguito di contestazione effettuata con delibera della Camera di appartenenza” - Contrasto con la disciplina di cui alla legge n. 165 del 2004, di attuazione dell’art. 122, primo comma, Cost., che impone alla legislazione elettorale regionale l’applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute. Decisione: ricorso accolto [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 143/2025 - Edilizia e urbanistica
Articolo 2, comma 2, della Legge regionale Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come sostituito dall’art. 2, comma 4, della Legge regionale Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 e ulteriori disposizioni in materia di alberghi». Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria. Vincolo di destinazione d’uso ad albergo – Possibilità di presentare istanza di svincolo, motivata, documentata e accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva – Omessa previsione – Irragionevolezza e limitazione della libertà di iniziativa economica Decisione: Illegittimità costituzionale in parte qua. [Fonte: Corte cost.]- Articoli 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115. Ricorso promosso dalla Regione autonoma della Sardegna. Approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico e necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2024/1252 - Previsioni che stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti strategici - Presentazione presso la Commissione europea di una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale - Pronunciamento da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) integrato dal Ministro della difesa, dall'Autorità delegata di cui all'art. 3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea - Adozione, nel caso di progetti sulla terraferma, della determinazione del CITE sentita la Regione interessata - Misure di coordinamento - Approvazione da parte del CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche, con il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale - Invasione delle competenze statutarie in materia mineraria, di industria e commercio - Violazione della normativa di attuazione della riforma costituzionale operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 - Sostituzione dello Stato all’amministrazione regionale nell’adozione di provvedimenti necessari, senza considerazione del parere rilasciato dalla Regione autonoma su materie di esclusiva competenza - Eccedenza del potere sostitutivo dello Stato alle Regioni nell’adempimento degli obblighi europei - Violazione della clausola di maggior favore - Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, come declinati dal Regolamento (UE) 2024/1252. Istituzione, per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione, di un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini - Istituzione di un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del predetto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'art. 2, nn. 8) e 10), del medesimo Regolamento, delle materie prime critiche strategiche - Applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 84 del 2024, c. da 1 a 3, anche quando nel medesimo progetto strategico è compresa, oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione - Individuazione dell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche - Competenza al rilascio dell’autorizzazione unica per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche della direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy - Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - Predisposizione e sottoposizione da parte di tale Comitato, ogni tre anni, all'approvazione del CITE di un Piano nazionale delle materie prime critiche - Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche - Permesso di ricerca - Approvazione da parte del CITE del Programma entro il 24 marzo 2025 - Approvazione da parte del CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e attribuzione allo stesso Comitato del compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252, dello status di progetto strategico - Denunciate disposizioni che confliggono con l’assetto costituzionale delle competenze legislative esclusive e amministrative, delineate dallo Statuto, dalla Costituzione, dalle relative norme di attuazione e dal diritto comunitario, come declinato dal Regolamento (UE) 2024/1252 - Disciplina che esautora l’autonomia regionale del suo potere esecutivo in relazione all’esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali sulle miniere - Disposizioni che, nel creare una nuova autorità che duplica uffici amministrativi già esistenti e operanti a livello regionale, non perseguono la finalità di semplificare l’attività amministrativa e non perseguono l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 134/2025 - Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 14, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Previsione che è vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Previsione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della l. reg.le n. 36 del 2024, i medesimi impianti sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola a tale disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione - Denunciata introduzione, a priori, di un divieto generalizzato alla realizzazione e all’installazione di una specifica tipologia di impianti derivanti da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) in una determinata area - Contrasto con la normativa nazionale di riferimento concernente l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l’individuazione delle aree, idonee e non, per la relativa installazione - Conflitto con la sentenza n. 121 del 2022 della Corte costituzionale la quale ha chiarito che i limiti a impianti (FER) non possono essere imposti aprioristicamente, ma devono esser frutto di valutazioni caso per caso nell’ambito dei procedimenti autorizzativi - Contrasto con le Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, cui rinvia anche il d.m. 21 giugno 2024, che richiedono un’istruttoria specifica e complessa al fine di individuare le aree non idonee - Lesione delle previsioni legislative statali di principio ascrivibili alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia - Previsione che confligge con le direttive comunitarie, recepite dalla normativa statale interposta, che promuovono la massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Introduzione delle limitazioni alla potenza degli impianti alimentati da biomassa che non tiene conto del giusto equilibrio tra l’interesse alla tutela ambientale e quello alla massima diffusione delle energie rinnovabili - Previsione che, con l’asserito fine di garantire una maggiore tutela ambientale, confligge con il corretto riparto di competenze nella materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, ledendo la potestà esclusiva dello Stato - Norma regionale che contrasta con la normativa statale inerente alle aree naturali e protette la quale stabilisce che l’esercizio delle attività consentite all’interno del parco nazionale sia disciplinato con regolamento adottato dall’ente parco, imponendo una riserva di amministrazione - Conflitto con la medesima normativa interposta che nell’elencare le attività espressamente vietate, non contempla tra queste l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile che, quindi, non possono essere nemmeno sottoposti a limiti di potenza - Disciplina regionale che richiedendo entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 2024, di ridurre la potenza agli impianti di potenza eccedente i 10 MWatt termici, costituisce un’ipotesi di retroattività impropria, che frustra situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti e l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 131/2025 - Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità
Articolo 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni della Regione – Inefficacia di tali cause, a seguito di novella legislativa, se gli interessati cessano dalla carica non oltre 180 giorni precedenti la data delle elezioni anziché non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle elezioni regionali) – Irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo – Illegittimità costituzionale in parte qua. Ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni della Regione – Scioglimento anticipato del Consiglio regionale prima dell’ultimo semestre del quinquennio – Inefficacia di tali cause, a seguito di novella legislativa, se le dimissioni dell’interessato hanno luogo entro e non oltre sette giorni dalla data dello scioglimento, anziché non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle elezioni regionali) – Irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo – Illegittimità costituzionale in parte qua. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 126/2025 - Ambiente – VIA (Valutazione di impatto ambientale)
Articolo 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, n. 6 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Novella in materia di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava – Istanze di variante ai progetti autorizzati – Qualifica di modifiche o estensioni come non sostanziali – Effetti – Mancata richiesta di VIA – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e a tutela del paesaggio Decisione: Inammissibilità delle questioni. [Fonte: Corte cost.]- Articolo 26 della legge della Regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza protesica – Previsione dell’immediata vigenza ed esecuzione del d.P.C.m. LEA e delle relative tariffe (“decreto tariffe”), non ancora entrate in vigore, e successivamente sostituite – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica Decisione: Illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 114/2025 - Sanità pubblica - Prestazioni sanitarie
Articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 202. Ricorsi promossi dalle Regioni Toscana e Campania, iscritti rispettivamente ai numeri 35 e 36 del registro ricorsi 2024. Piani dei fabbisogni triennali per il SSR, predisposti dalle regioni – Approvazione con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del riscontro di congruità finanziaria – Violazione delle competenze legislative regionali nella materia concorrente della tutela della salute e in quella residuale dell’organizzazione regionale – Illegittimità costituzionale in parte qua. Sanità pubblica – Personale sanitario – Incremento della relativa spesa – Autorizzazione, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni – Violazione delle competenze legislative regionali nella materia concorrente della tutela della salute e in quella residuale dell’organizzazione regionale nonché del principio di autonomia, anche finanziaria, delle regioni – Illegittimità costituzionale in parte qua. Sanità pubblica – Determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni – Elaborazione, a partire dall’anno 2025, di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale di tali enti – Sua adozione mediante uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – Ricorso della Regione Campania – Lamentata violazione dei principi di imparzialità, eguaglianza e buon andamento, del diritto alla salute nonché dell’autonomia regionale, anche nell’esercizio delle prerogative regionali in materia di tutela della salute – Non fondatezza della questione. Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]- Articolo 5, comma 3, lettere d) ed e), della legge della Regione Molise 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Regime autorizzatorio per nuovi impianti di telecomunicazione - Previsione che sia la domanda di parere all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), sia l’istanza di autorizzazione al comune devono esser corredate da “un atto di impegno” e “da un certificato fideiussorio relativo agli oneri di smaltimento e ripristino ambientale” - Denunciata disciplina che, quanto meno ai fini dell’attivazione dell’impianto, può aggravare il procedimento disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 - Conflitto con i principi di semplificazione e non aggravamento fissati dalla normativa statale interposta - Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia dell’ordinamento della comunicazione. Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n.106/2025 - Impiego pubblico - Contratto collettivo di lavoro
Articoli 1, comma 1, lettera b), e 2 della Legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2013 - Previsto inquadramento, secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, del personale dipendente dell’Azienda Calabria Verde con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, che abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale nel periodo stabilito, o previa manifestazione di interesse, nel profilo degli Operatori esperti - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa nazionale interposta che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro - Norma regionale che prevede l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali (settore pubblico) anche ai dipendenti addetti al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, in luogo del vigente CCNL di natura privatistica previsto dalla normativa nazionale interposta - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti del restante maggioritario personale pubblico rientrante nel CCNL del comparto Funzioni locali. Previsione che dall’attuazione della legge regionale n. 27 del 2024 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione - Denunciata disposizione che, applicando il CCNL del comparto Funzioni locali a una più ampia categoria di dipendenti, determina conseguenti maggiori oneri a carico dell’amministrazione - Transito del medesimo personale, già inquadrato nel livello degli operai qualificati ai sensi del Contratto collettivo nazionale del lavoro e integrativo regionale, nel CCNL del comparto Funzioni locali, in grado di duplicare i trattamenti accessori a causa del cumulo delle disposizioni del CCNL del settore privato e del settore pubblico - Contrasto con i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n.97/2025 - tutela della salute
Articolo 1, comma 36, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 6, e l’Allegato A alla Legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano. Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività – Divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale e di protezione delle vie respiratorie – Sanzioni amministrative in caso di inosservanza – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

