- Giurisprudenza della Corte Costituzionale
Sentenza della Corte costituzionale n. 26/2026 - Sanità pubblica
Articolo 6 della Legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26 (Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato già incluse nei LEA – Applicazione di tariffe superiori a quelle fissate a livello nazionale dal D.m. 25 novembre 2024, con risorse a proprio carico –Lamentata violazione dell’obbligo di copertura delle spese. Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato già incluse nei LEA – Applicazione di tariffe superiori a quelle fissate a livello nazionale dal D.m. 25 novembre 2024, con risorse a proprio carico –Lamentata violazione dei limiti statutari. Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato già incluse nei LEA – Applicazione di tariffe superiori a quelle fissate a livello nazionale dal d.m. 25 novembre 2024, con risorse a proprio carico - Lamentata violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica Decisione: Non fondatezza - inammissibilità della questione. [Fonte: Corte cost.]- Articolo 3, comma 2, del Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella Legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’Art. 12, comma 7, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122. Ricorsi promossi dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia. Erogazione per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per raggiungimento dell’anzianità massima di servizio – Liquidazione, secondo la normativa vigente al momento della rimessione della questione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione nei successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi – Riconoscimento del trattamento secondo un meccanismo di rateizzazione, articolato in base all’ammontare complessivo della prestazione – Denunciata violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta – Necessità che il legislatore programmi, senza ulteriori dilazioni, una riforma che ristabilisca la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS. Decisione: Rinvio all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 per la trattazione delle questioni. [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 24/ 2026 – Bilancio e contabilità pubblica
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), e, in particolare, degli artt. 1, commi da 273 a 384 e da 784 a 794; 3, in relazione alla Tabella 2, Missione 2 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), 14 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e 15 (Politiche previdenziali); 16, in relazione alla Tabella 15, Missione 1 (Tutela della Salute), Programma 1.1 (Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure); e 18. Ricorso promosso dalla Regione Puglia. Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, c. 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica - Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuati o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute - Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa - Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992. Decisione: rinvia a nuovo ruolo - ordinanza istruttoria [Fonte: Corte cost.]- Articolo 1 della Legge della Provincia di Trento 7 dicembre 2022, n. 16, recante «Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell’Articolo 26 septies della Legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Possibilità, per i titolari di concessioni in esercizio al momento dell’entrata in vigore della norma impugnata, di presentare un piano industriale volto alla realizzazione di misure di efficientamento e di miglioramento della produzione – Sospensione, per la durata del piano, delle procedure di assegnazione delle concessioni riguardanti gli impianti interessati – Lamentata violazione dei limiti alla competenza legislativa della Provincia autonoma in materia di assegnazione delle concessioni derivanti dall’ordinamento eurounitario ed internazionale e dai principi fondamentali dell’ordinamento statale, della libertà di stabilimento e della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio. Decisione: Estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 16/2026 – Elezioni dei consigli comunali- elettorato passivo
Articoli 30-bis, comma 2-ter, e 22, commi 1, 6 e 7, della Legge della Regione Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), così come modificati, rispettivamente, dall’Articolo 3, commi 4 e 1, della Legge della Regione Valle d’Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Limitazione dei mandati di sindaco e vicesindaco – Divieto di immediata ricandidabilità, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, per coloro che abbiano ricoperto tali cariche per quattro mandati consecutivi, salvo specifiche eccezioni (nella specie, in caso di mandato inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, terminato per causa diversa dalle dimissioni volontarie) – Violazione delle competenze statutarie, del principio di eguaglianza e ragionevolezza, di partecipazione alla vita democratica della Repubblica e del principio fondamentale dell’ordinamento dettato dallo Stato circa la ricandidabilità alla carica sindacale nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale – Divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dei consiglieri comunali, nonché del coniuge, dei parenti e degli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco, di farne parte – Violazione delle competenze statutarie, del diritto di qualsiasi cittadino di concorrere alla cosa pubblica in qualità di assessore comunale e del principio fondamentale dell’ordinamento dettato dallo Stato per la scelta degli assessori nei comuni con meno di quindicimila abitanti, con possibilità accordata agli statuti comunali di disporre diversamente. Decisione: – Illegittimità costituzionale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]Ordinanza della Corte costituzionale n. 15/2026 – Turismo- Impresa e imprenditore
Articolo 42, comma 2, della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6 (Riforma Abitare 2025). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie - Modifica alla legge provinciale n. 12 del 1995 - Previsione che l’attività di chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale, deve essere esercitata nello stesso edificio in cui è registrata la residenza della persona o la sede legale dell’impresa esercente l’attività. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]- Articolo 4 della Legge della Regione Veneto 20 maggio 2025, n. 6 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1996 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra) - Servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all'interno del territorio della regione - Previsione che, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l'obbligo di compilazione del foglio di servizio, previsto dall'art. 11, c. 4°, della legge n. 21 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d'incarico, sia cartacea che elettronica, attestante l'avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n. 13/2026 - Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118». Ricorso promosso dalla Regione Sicilia. Disciplina originaria dei regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti di produzione – Provvedimento autorizzatorio unico – Attribuzione allo Stato di ogni competenza per gli impianti di maggior dimensione in mare (off-shore) – Necessità di una previa intesa con la regione interessata – Omessa previsione –Lamentata lesione delle competenze statutarie in materia di industria e commercio, tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e pesca, della potestà normativa di dettaglio nelle materie di competenza concorrente di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché dei principi di eguaglianza, sussidiarietà e leale collaborazione Decisione: Inammissibilità delle questioni. [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte Costituzionale n. 9/2026 – Sanità pubblica – Servizio Sanitario regionale
Art. 26 della Legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026) e Art. 240 della Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)». Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Previsione della istituzione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e Troia, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinate nell'organizzazione funzionale della Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Foggia - Previsione che il personale in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione regionale transita nell'organico della ASL competente ai sensi dell'art. 1, c. 268, lett. c), legge n. 234 del 2021. Bilancio e contabilità pubblica. Legge di stabilità regionale 2025 – Modifiche all'art. 26 della L. reg.le n. 39 del 2024 - Previsione che è istituita la RSA di Campi Salentina, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinata nell'organizzazione funzionale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce (ASL), con contestuale transito del relativo personale nell'organico dell'ASL competente. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2026 - Sanità pubblica
Artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)». Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Promozione della realtà virtuale nei nuovi corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e nelle professioni sanitarie – Copertura dei costi – Utilizzazione delle risorse afferenti al cosiddetto perimetro sanitario, per il finanziamento delle spese sanitarie – Violazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Attività di studio e di ricerca sulla telemedicina attivate dal Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università del Salento – Finanziamento mediante fondi del Servizio sanitario regionale, in costanza di un piano di rientro dal disavanzo sanitario – Violazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Autorizzazione e accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare – Previsione, tra i requisiti, della presenza della figura professionale del biologo nutrizionista – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni. Avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico – Intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi e nelle more della formazione di professionalità al momento carenti, dei professionisti sanitari della riabilitazione – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni. Avvio e potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità – Intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi e nelle more della formazione di professionalità al momento carenti, dei professionisti sanitari della riabilitazione – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni – Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 1/2026 – Edilizia Residenziale pubblica
Art. 10 della Legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», nella parte in cui richiama l’Allegato B, lettera c-1). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Firenze. Assegnazione di alloggi – Formazione delle graduatorie – Assegnazione dei punteggi – Condizioni – Storicità di presenza nel territorio – Assegnazione da 1 a 4 punti – Effetto discriminatorio irragionevole. Decisione: Illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 218/2025 - Regioni – Turismo
Art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla L. R. 61/2024). Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (in particolare: gestione imprenditoriale di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio) – Disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2025 – Possibilità di continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni – Conseguente applicazione, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina regionale – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della proprietà privata e della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile: Non fondatezza della questione. Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (in particolare: gestione imprenditoriale di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio) – Disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2025 – Possibilità di continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni – Conseguente applicazione, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina regionale – Ricorso del Governo – Lamentata irragionevolezza, sotto il profilo della difficile intellegibilità della legislazione: Non fondatezza della questione. Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (in particolare: gestione imprenditoriale di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio) – Disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2025 – Possibilità di continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni – Conseguente applicazione, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina regionale – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della libertà di iniziativa economica: Non fondatezza della questione. Decisone: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 211/2025 - Elezioni regionali /provinciali
Art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento, approvato a norma dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), recante «Modificazioni dell’articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Innalzamento, mediante novella della legge statutaria, del limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Provincia (tre, in luogo di due) nonché del numero di mesi, anche non continuativi, nell’esercizio delle funzioni, per l’operatività del divieto (settantadue, in luogo di quarantotto) – Violazione del principio dell’ordinamento giuridico del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto. Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 204/2025 - Sanità pubblica
Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024). Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito – Requisiti per l’accesso, mediante rinvio agli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – Procedura di presentazione della domanda da parte dell’interessato – Possibilità che la domanda sia presentata anche per mezzo di un suo delegato – Procedure per la verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio assistito e per la determinazione delle relative modalità di attuazione – Fissazione di termini perentori – Previsione dell’obbligatorio coinvolgimento delle aziende sanitarie locali nell’esecuzione del suicidio medicalmente assistito – Qualificazione delle relative prestazioni e dei relativi trattamenti quali un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza – Possibilità, da parte del paziente, di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento – Ipotesi contraddittoria rispetto al vincolo per cui il paziente deve autosomministrarsi il farmaco – Violazione, complessivamente, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute: Illegittimità costituzionale, anche parziale. Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito – Individuazione, in particolare, delle suddette finalità – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento penale e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute: Non fondatezza delle questioni. Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito – Istituzione, in particolare, di commissioni permanenti multidisciplinari per l’esame dei requisiti per l’accesso alla prestazione e la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei LEA: Non fondatezza della questione. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 200/2025 - Istruzione – Organizzazione scolastica
Art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), nella parte in cui introduce, nel testo del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), l’art. 9-bis, comma 2. Ricorso promosso dalla Regione Toscana. Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni – Anticipazione (dal 30 novembre al 31 ottobre) del termine per l’adozione, da parte delle regioni, del Piano di dimensionamento – Possibilità, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di determinare un differimento del termine non superiore a 30 giorni Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di istruzione e dei principi di leale collaborazione e di chiamata in sussidiarietà Decisione: Non fondatezza delle questioni [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 198/2025 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale
Artt. 6, comma 1, e 14 della legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Insediamento dell’organo di vertice dell’azienda – Previsione che il direttore generale, entro i successivi sessanta giorni, può confermare o sostituire il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione: Illegittimità costituzionale in parte qua. Commissariamento in via straordinaria di tutte le aziende sociosanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie della Regione – Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute: Illegittimità costituzionale. Decisione: Illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 196/2025 – Professioni - Turismo
Artt. 76, comma 4, da 95 a 118, da 123 a 127, 130, 131, 134, 136, comma 1, e 137 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo). Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Approvazione del testo unico sul turismo – Agenzie di viaggi – Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività – Obbligo per il direttore tecnico di prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia – Violazione dei principi fondamentali in materia di concorrenza: Illegittimità costituzionale. Introduzione e disciplina della figura professionale dell’accompagnatore turistico – Requisiti per l’esercizio della professione – Corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione – Regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni – Sanzioni amministrative e divieto di prosecuzione dell’attività – Introduzione e disciplina della figura professionale della guida ambientale – Requisiti per l’esercizio della professione – Corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione – Obblighi professionali a garanzia della sicurezza dei clienti – Regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni – Sanzioni amministrative e divieto di prosecuzione dell’attività – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Introduzione e disciplina della figura professionale della guida ambientale – Requisiti per l’esercizio della professione – Corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione – Obblighi professionali a garanzia della sicurezza dei clienti – Regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni – Sanzioni amministrative e divieto di prosecuzione dell’attività – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Definizione della figura professionale di maestro di sci – Riferimento al relativo albo suddiviso per specialità in sezioni – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Istituzione dell'albo professionale regionale - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Definizione della figura professionale di maestro di sci – Suddivisione del relativo albo per specialità in sezioni (maestri di sci alpino, di sci di fondo, di sci di snowboard) – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale parziale. Definizione della figura professionale di maestro di sci - Suddivisione del relativo albo per specialità in sezioni (maestri di sci alpino, di sci di fondo, di sci di snowboard) - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Definizione della figura professionale di maestro di sci – Validità triennale della iscrizione alla sezione del relativo albo – Norma strettamente collegata ad altra costituzionalmente illegittima: Illegittimità costituzionale consequenziale. Albo dei maestri di sci - Requisiti di iscrizione - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Albo dei maestri di sci – Professionisti già iscritti negli albi di altre regioni ovvero maestri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea – Requisiti di iscrizione – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale parziale. Disciplina della figura professionale di maestro di sci – Esercizio stabile e occasionale della professione da parte dei maestri di sci di Stati non appartenenti all’Unione europea – Condizione – Reciprocità del trattamento – Organo competente a riconoscere l’equivalenza del titolo professionale – Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, anziché Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale in parte qua. Disciplina della figura professionale di maestro di sci – Esercizio stabile e occasionale della professione da parte dei maestri di sci di Stati non appartenenti all’Unione europea – Condizione – Reciprocità del trattamento – Organo competente a rilasciare il nulla osta – Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, anziché Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale in parte qua. Disciplina della figura professionale di maestro di sci – Esercizio abusivo della prestazione – Rinvio all’art. 348 cod. pen. – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale: Illegittimità costituzionale. Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Perdita dei requisiti - Ritiro della tessera da parte del comune - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Definizione della figura professionale di guida alpina – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Definizione della figura professionale di guida alpina - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Istituzione dell’Albo professionale regionale di guida alpina e requisiti per l’iscrizione – Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale. Istituzione dell'Albo professionale regionale di guida alpina - Iscrizione delle guide alpine provenienti da altre regioni - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale parziale. Disciplina dell'esercizio stabile e occasionale della professione da parte delle guide alpine di Stati non appartenenti all'Unione europea - Condizione - Reciprocità del trattamento - Organo competente a riconoscere l'equivalenza del titolo professionale - Collegio nazionale delle guide alpine, anziché Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Illegittimità costituzionale in parte qua. Disciplina della figura professionale della guida alpina - Perdita dei requisiti - Ritiro della tessera da parte del comune - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. Professioni - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico sul turismo - Disciplina del Collegio regionale del maestro di sci - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Inammissibilità della questione. Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Esercizio abusivo della prestazione - Applicazione di sanzioni amministrative, ferme restando quelle penali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale: Inammissibilità della questione. Disciplina del Collegio regionale delle guide alpine e delle sanzioni disciplinari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Inammissibilità della questione. Disciplina delle sanzioni disciplinari per le guide alpine – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale: Inammissibilità della questione. Disciplina dell’esercizio di attività da parte di guide alpine che provengono dall’estero o da altre regioni italiane – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Inammissibilità della questione. Guide del parco o della riserva naturale già abilitate - Possibilità di continuare ad esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza - Ricorso del governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di concorrenza: Non fondatezza della questione. Disciplina della figura professionale di maestro di sci – Corsi di qualificazione – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di professioni: Non fondatezza della questione nei termini di cui in motivazione. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]- Art. 21, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge della Regione siciliana 18 novembre 2024, n. 27 (Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nuovo rinvio della data per l’elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali – Proroga delle funzioni dei commissari straordinari – Conseguente annullamento delle elezioni indette con decreto del Presidente della Regione – Ricorso del Governo – Lamentata irragionevolezza, violazione dei principi di democraticità e di sovranità popolare nonché con i limiti statutari a garanzia dei principi di grande riforma economica e sociale – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio – Decisione. estinzione del processo. [Fonte: Corte cost.]
Sentenza della Corte costituzionale n.189/2025 – Impiego pubblico
Art. 46, commi 2 e 4-bis, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale per l’anno 2002), nel testo modificato, dapprima, dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46), e, infine, dall’art. 1, comma 77, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Possibilità di richiedere il distacco o il comando di personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale. Estensione ed equiparazione, per il personale proveniente da enti esterni al Consiglio regionale, tra distacco e comando – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Decisione. Illegittimità costituzionale. [Fonte: Corte cost.]Sentenza della Corte costituzionale n. 188/2025 – Appalti pubblici
Art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia), e Art. 21 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026). Ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri. Procedure di gara - Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora - Denunciata violazione dei principi in materia di retribuzione e a tutela dell’autonomia della contrattazione collettiva, in quanto l’ordinamento non individua una retribuzione minima tabellare inderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti e in quanto la materia delle retribuzioni è al momento regolata unicamente dalla contrattazione collettiva. Modifica all’art. 2, c. 2, della l. reg.le n. 30 del 2024 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia), già oggetto di impugnazione [reg. ric. n. 5 del 2025] - Procedure di gara. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

