Dalla Corte costituzionale

Giurisprudenza della Corte Costituzionale

Sentenza della Corte costituzionale n. 69/2024 – sanità - dati personali

Norme della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13 “Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità”. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. L’impugnato art. 3 regola la «[i]nstallazione dei sistemi di videosorveglianza e [la] tutela della privacy», collocandosi nel contesto di una legge regionale che intende prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell’ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno – la norma impugnata invaderebbe la materia «ordinamento civile», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché detterebbe una disciplina concernente il trattamento dei dati personali - opererebbe un generico richiamo alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati e del d.lgs. n. 101 del 2018, anziché rinviare all’intero plesso normativo di riferimento, e oltretutto evocherebbe le citate fonti con riguardo alla sola fase di installazione del sistema di videosorveglianza - alluderebbe poi alla mera necessità del consenso degli ospiti (o dei tutori), senza indicare le modalità con cui il consenso deve essere prestato, né i caratteri che deve presentare; così come non sarebbero regolati i tempi di conservazione delle videoriprese, trascurando inoltre la posizione dei lavoratori e le garanzie loro assicurate dalla disciplina statale con l’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) - In generale, secondo il ricorrente, la Regione sarebbe intervenuta «in un ambito riservato al legislatore statale cui spett[erebbe] il bilanciamento [degli] interessi giuridici in gioco». Decisione: illegittimità

Sentenza della Corte costituzionale n. 68/2024 - legge di stabilità regionale

Norme della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023). Ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il ricorrente promuove quattro questioni di legittimità costituzionale. La prima è riferita all’art. 5, comma 14, della legge reg. Sardegna n. 1/2023 - la disposizione impugnata stabilisce che: «[a]l fine di perequare i livelli medi pro capite dei fondi contrattuali del personale, le aziende del Servizio sanitario regionale, previa autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della sanità, possono rideterminare i fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza nel rispetto del limite di spesa complessivo per il personale previsto dalla vigente normativa statale e dalle norme in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale previste dal titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001 - la disposizione si porrebbe in contrasto con le previsioni dell’art. 11, comma 1, del d.l. n. 35 del 2019, che, nel definire i vigenti limiti di spesa del personale delle aziende del Servizio sanitario regionale, consente l’incremento degli stessi, ma secondo un meccanismo connesso alla dinamica del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. La seconda questione è riferita all’art. 5, commi 19, 20 e 21, della legge reg. Sardegna n. 1/2023 - le disposizioni impugnate stabiliscono, al comma 19, che: «[è] autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 150.000 per l’attivazione di corsi di formazione per Operatori socio-sanitari (OSS) a titolo gratuito -le disposizioni impugnate, ponendo a carico della missione 13 del bilancio della Regione autonoma della Sardegna, relativa alla tutela della salute, spese volte a finanziare attività legate alla formazione e destinate alle Università di Cagliari e di Sassari, enti estranei al Servizio sanitario nazionale (SSN), determinerebbero una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale. La terza questione è riferita all’art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1/2023. La disposizione impugnata stabilisce che: «[i]n riferimento alla contrattazione collettiva regionale 2019-2021, al fine di consentire il tendenziale adeguamento dell’indennità di amministrazione e dell’indennità forestale ai valori stabiliti a livello nazionale, le risorse stanziate all’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 48 del 2018 da destinare alla contrattazione collettiva, sono incrementate complessivamente di euro 15.003.036,42 al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a decorrere dall’anno 2023 (missione 20 - programma 03 - titolo 1)». la disposizione impugnata non chiarirebbe né «quale sia il riferimento contrattuale relativo alla “indennità di amministrazione” ed alla “indennità forestale” cui essa fa riferimento», né darebbe conto «della platea dei destinatari degli incrementi di tali emolumenti», ponendosi così in contrasto con la disciplina statale che stabilisce specifici limiti e modalità per l’incremento del trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. La quarta e ultima questione ha oggetto l’art. 16, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 1/2023 - La disposizione impugnata stabilisce che: «[è] autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l’ulteriore spesa di euro 1.177.000 per le finalità di cui alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento)» - la previsione di spesa contenuta nella disposizione impugnata, analogamente a quanto già rilevato in relazione all’art. 5, commi 19, 20 e 21, della stessa legge reg. Sardegna n. 1/2023 sarebbe stata inserita illegittimamente nell’area del bilancio regionale destinata alle spese sanitarie, in evidente contrasto con quanto stabilito dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, con la conseguente violazione dell’art. 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost. e dell’art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna. Decisione: illegittimità – inammissibilità – cessata materia

Sentenza della Corte costituzionale n. 67/2024 – edilizia residenziale pubblica

Norme della legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Padova. Il ricorrente, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera a), della legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (di seguito: ERP), quello della «residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni» - la norma impugnata violerebbe gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, nonché all’art. 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Decisione: illegittimità

Sentenza della Corte costituzionale n. 63/2024 – Bilancio dello Stato

Art. 1, commi 332 e 774, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).Ricorso promosso dalla Regione Liguria. Il ricorrente, su proposta del Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria, ha promosso questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 5, 114, 119, primo, terzo e quarto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione- le disposizioni oggetto del ricorso lederebbero l’autonomia finanziaria dei comuni della Liguria, nonché il principio di leale collaborazione. Decisione: non fondatezza

Sentenza della Corte costituzionale n. 61/2024 – programmazione finanziaria- contabilità regionale

Norme della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, recante «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il ricorrente riferisce che per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 13 della Legge 24/2021, gli ATO non coincidono più necessariamente con i confini amministrativi delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano (comma 1), e possono essere «perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità» (comma 1-bis), anche tenuto conto di alcuni parametri elencati nello stesso comma – la norma violerebbe i parametri costituzionali di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost, ponendosi «in contrasto con la disciplina nazionale e, in particolare, con i presupposti di applicazione della deroga delle dimensioni definite dalla legislazione statale» Decisione: cessata la materia del contendere

Sentenza Corte costituzionale 59/2024 – Bilancio regionale

Norme della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Ricorso promosso dalla Corte dei conti. Il ricorrente, con tre distinte ordinanze iscritte ai numeri 42, 43 e 44 del registro ordinanze 2023, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, nella parte in cui prevede che «[i] soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee [delle società partecipate dalla Regione] quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle [stesse] società sono, a tutti gli effetti, agenti contabili», che devono «rendere annualmente il conto» e che «sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti»- la disposizione censurata porrebbe l’obbligo di rendere il conto delle partecipazioni sociali in capo agli amministratori e ai sindaci della società partecipata, mentre tale responsabilità andrebbe posta in capo agli uffici regionali, perché la Regione Calabria, in qualità di proprietaria delle suddette partecipazioni, avrebbe la giuridica e concreta possibilità, esercitando i diritti del socio, di evitare che questi beni perdano di valore. Decisione: illegittimità

Sentenza Corte costituzionale 58/2024 – Bilancio regionale

Norme della legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La legge reg. Molise n. 27 del 2022 sarebbe costituzionalmente illegittima perché l’Allegato 30 (Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione) attesterebbe di aver ripianato nel corso del 2021 una somma ritenuta insufficiente a recuperare per intero il disavanzo previsto in via definitiva alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il rendiconto si riferisce - Inoltre la tardiva approvazione della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali) non avrebbe garantito la copertura del maggiore disavanzo 2019 nel corso dell’esercizio 2021, non consentendo di assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio - la successiva legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 9 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022-2024) non avrebbe ovviato alle irregolarità contabili degli esercizi precedenti -l’approvazione del rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021 determinerebbe la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione all’art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011, che reca la disciplina sulla legge di assestamento del bilancio. decisione: illegittimità

Sentenza Corte Costituzionale 57/2024 – Bilancio regionale

Norme della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) e art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008). Ricorsi promossi dal Tribunale ordinario di Napoli - Il rimettente premette che l’attività estrattiva da cave, nella Regione Campania, è sottoposta a tre prelievi economici, disciplinati, rispettivamente, dall’art. 18 della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), dall’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e dall’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008 - il giudice a quo fa presente che Ceca srl, che esercita da decenni l’attività estrattiva nel sito ubicato in località “Fellino”, nel Comune di Roccarainola (NA), ha agito in giudizio contro la Regione Campania per ottenere, tra l’altro, la restituzione delle somme corrisposte, a titolo di acconto sui contributi, ai sensi di cui all’art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e all’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008 - Sostiene inoltre, quanto alla rilevanza della questione, che Ceca srl ha interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che attesti la non debenza dei contributi richiesti dalla Regione, e ciò anche al fine di recuperare l’acconto versato con riserva di ripetizione. Decisione: inammissibilità – illegittimità – non fondatezza

Sentenza Corte Costituzionale 53/2024 – Politiche abitative

Norme della Legge della Regione Valle D’Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Torino. La legge prevede, ai fini dell’accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, il requisito della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea e il requisito della residenza protratta da almeno otto anni nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Le questioni di legittimità costituzionale originano da un giudizio antidiscriminatorio, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), introdotto dalla Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) aps, da A. D.A. e da A. M. Decisione: illegittimità – non fondatezza

Sentenza Corte Costituzionale 52/2024 - codice della strada

Norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) - Ricorso promosso dal Giudice di pace di Forlì - il Giudice dubita della legittimità costituzionale della legge nella parte in cui prevede, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, in luogo della sospensione o della graduazione della sanzione, in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Decisione: illegittimità.

Sentenza Corte Costituzionale 50/2024 - Covid-19

Norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività) - Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano - la legge disciplina la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus - condiziona la ripresa delle attività e delle libertà di movimento all’osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge - la controversia ha ad oggetto il mancato controllo del possesso del green pass da parte dei clienti di una pizzeria. Decisione: illegittimità.

Sentenza Corte Costituzionale 42/2024 - contributi regionali

Norme della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019) - Ricorso promosso dalla Corte d’appello di Firenze - la disposizione censurata stabilisce che, tra i requisiti per accedere al contributo annuo rivolto al sostegno delle famiglie con figli minori disabili, vi sia anche quello per cui genitore e figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi - la Corte d’appello ritiene che la previsione censurata contrasti con l’art. 3 Cost., perché darebbe luogo a un trattamento ingiustificatamente deteriore verso le famiglie con minori disabili che non risiedano in Toscana da almeno due anni rispetto a quelle che, invece, rispondono al requisito della durata continuativa della residenza. Decisione: illegittimità.

Sentenza Corte Costituzionale 39/2024 - bilancio regionale

Norme della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2020) e della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali) - Ricorso promosso dalla Corte dei Conti - il rimettente premette che, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio 2021, riscontrava la non correttezza del saldo negativo iniziale, sul quale si sono sviluppate le scritture di competenza del 2021, rispetto al valore che detto saldo avrebbe dovuto assumere - il giudice a quo osserva che l’approvazione del rendiconto in contrasto con la reale situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2020 non avrebbe consentito una corretta attività di programmazione di bilancio per il successivo esercizio 2021 - la non corretta rappresentazione della situazione finanziaria regionale, risultante dalla marcata sottovalutazione del cospicuo disavanzo, determinerebbe l’illegittimità costituzionale anche della legge di assestamento del bilancio regionale, in ragione della connessa sottostima delle quote di disavanzo da applicare al 2021 e del conseguente indebito ampliamento della spesa. Decisione: illegittimità.

Sentenza Corte Costituzionale 36/2024 - trasporti

Norme della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37, recante «Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea» - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - la disposizione regionale consente ai Comuni, su richiesta dei titolari di licenza del servizio di taxi o delle relative cooperative e imprese, di prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni - la disciplina regionale è censurata poiché ritenuta estendere la facoltà di sperimentare forme innovative di servizio all’utenza ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di NCC - i divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi, devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire - nel caso di specie non si ravvisa alcuna finalità di interesse generale che possa giustificare il divieto di erogare servizi innovativi. Non fondatezza.

Sentenza Corte Costituzionale 31/2024- competenza legislativa regionale

Norme del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41 - Ricorso promosso dalla Regione Puglia - la disposizione è impugnata nella parte in cui prevede, per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari ai XX Giochi del Mediterraneo, la nomina di un commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Presidente della Regione Puglia, anziché d’intesa con la Regione Puglia o comunque attraverso un adeguato coinvolgimento collaborativo della Regione - i poteri del commissario insisterebbero, secondo il ricorrente, su ambiti materiali di competenza legislativa regionale, concorrente e residuale. Decisione: illegittimità - non fondatezza.

Sentenza Corte Costituzionale 27/2024 - tributi regionali

Norme della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) - Ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta - le disposizioni impugnate introducono una nuova e distinta tipologia di entrata - il primo profilo di ricorso si fonda sull’assunto secondo cui alla Regione spetterebbe il gettito di tutte le imposte erariali sul reddito delle persone giuridiche (nonché le relative addizionali e imposte sostitutive) percette nel territorio regionale - il secondo motivo di ricorso riguarda la violazione del principio di leale collaborazione, che si rifletterebbe sulla lesione della particolare autonomia finanziaria e organizzativa riconosciuta alla Regione autonoma Valle d’Aosta. Decisione: inammissibilità - non fondatezza.

Sentenza Corte Costituzionale 26/2024 - sanità

Norme della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria) - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - la disposizione censurata innalza il massimale di assistiti per ciascun medico del ruolo unico dell’assistenza primaria, operante in determinate aree individuate dalla Regione, fino al limite massimo di 1.800 scelte su base volontaria - tale disciplina è ritenuta rientrare nel trattamento economico e normativo del personale sanitario, la cui regolamentazione è demandata dalla legislazione statale alla fonte negoziale collettiva. Decisione: non fondatezza.

Sentenza Corte Costituzionale 19/2024 - tutela ambiente

Norme della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Ricorso promosso da TAR Lombardia - il Comune di Mantova ha irrogato un provvedimento sanzionatorio pecuniario dopo avere accertato la compatibilità paesaggistica di opere realizzate senza autorizzazione in un complesso industriale sito in un’area parzialmente assoggettata a vincolo paesaggistico. La norma regionale impugnata prevede che, in assenza di un danno ambientale, la sanzione vada comunque quantificata nella misura minima dell’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere abusive, previa perizia di stima. Decisione: illegittimità.

Sentenza Corte Costituzionale 16/2024 - tutela ambiente e governo territorio

Norme della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare) - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri - le norme impugnate riguardano il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali pugliesi, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi e disponendo il divieto di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione di esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni, consentendo, invece, la commercializzazione degli esemplari provenienti da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia. Tra i motivi di ricorso, vi è il presupposto su cui poggiano tali norme, costituito dall'astratta configurabilità di un “mare territoriale regionale”, ipoteticamente appartenente o riferibile alla Regione Puglia, quale ambito entro il quale la stessa Regione sarebbe abilitata ad esercitare la propria potestà normativa. Decisione: illegittimità - non fondatezza.

Sentenza Corte Costituzionale 9/2024 - bilancio

Norme del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nel testo vigente ratione temporis; dell’art. 4, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021) e dell’art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale) - Ricorso promosso dalla Corte dei Conti per la Regione Siciliana - le norme censurate individuano un percorso di ripiano di alcune quote del complessivo disavanzo finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2018 diverso da quello previsto dal modello generale e uniforme di disciplina posto dal d.lgs. n. 118 del 2011 e determinano un ampliamento della capacità di spesa non consentita; gli stanziamenti definitivi del Conto del bilancio 2020 relativi al disavanzo finanziario, oggetto di rendicontazione, conseguono a variazioni di bilancio disposte ad esercizio concluso, in violazione del principio costituzionale dell’annualità. Decisione: illegittimità.
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