Giurisprudenza della Corte Costituzionale

Sentenza della Corte Costituzionale n.136/2025 - Ambiente - Energia - Materie prime critiche di interesse strategico

Articoli 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115. Ricorso promosso dalla Regione autonoma della Sardegna. Approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico e necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2024/1252 - Previsioni che stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti strategici - Presentazione presso la Commissione europea di una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale - Pronunciamento da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) integrato dal Ministro della difesa, dall'Autorità delegata di cui all'art. 3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea - Adozione, nel caso di progetti sulla terraferma, della determinazione del CITE sentita la Regione interessata - Misure di coordinamento - Approvazione da parte del CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche, con il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale - Invasione delle competenze statutarie in materia mineraria, di industria e commercio - Violazione della normativa di attuazione della riforma costituzionale operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 - Sostituzione dello Stato all’amministrazione regionale nell’adozione di provvedimenti necessari, senza considerazione del parere rilasciato dalla Regione autonoma su materie di esclusiva competenza - Eccedenza del potere sostitutivo dello Stato alle Regioni nell’adempimento degli obblighi europei - Violazione della clausola di maggior favore - Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, come declinati dal Regolamento (UE) 2024/1252. Istituzione, per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione, di un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini - Istituzione di un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del predetto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'art. 2, nn. 8) e 10), del medesimo Regolamento, delle materie prime critiche strategiche - Applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 84 del 2024, c. da 1 a 3, anche quando nel medesimo progetto strategico è compresa, oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione - Individuazione dell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche - Competenza al rilascio dell’autorizzazione unica per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche della direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy - Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - Predisposizione e sottoposizione da parte di tale Comitato, ogni tre anni, all'approvazione del CITE di un Piano nazionale delle materie prime critiche - Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche - Permesso di ricerca - Approvazione da parte del CITE del Programma entro il 24 marzo 2025 - Approvazione da parte del CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e attribuzione allo stesso Comitato del compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252, dello status di progetto strategico - Denunciate disposizioni che confliggono con l’assetto costituzionale delle competenze legislative esclusive e amministrative, delineate dallo Statuto, dalla Costituzione, dalle relative norme di attuazione e dal diritto comunitario, come declinato dal Regolamento (UE) 2024/1252 - Disciplina che esautora l’autonomia regionale del suo potere esecutivo in relazione all’esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali sulle miniere - Disposizioni che, nel creare una nuova autorità che duplica uffici amministrativi già esistenti e operanti a livello regionale, non perseguono la finalità di semplificare l’attività amministrativa e non perseguono l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato. Decisione: non fondatezza – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 134/2025 - Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili

Articolo 14, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Previsione che è vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Previsione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della l. reg.le n. 36 del 2024, i medesimi impianti sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola a tale disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione - Denunciata introduzione, a priori, di un divieto generalizzato alla realizzazione e all’installazione di una specifica tipologia di impianti derivanti da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) in una determinata area - Contrasto con la normativa nazionale di riferimento concernente l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l’individuazione delle aree, idonee e non, per la relativa installazione - Conflitto con la sentenza n. 121 del 2022 della Corte costituzionale la quale ha chiarito che i limiti a impianti (FER) non possono essere imposti aprioristicamente, ma devono esser frutto di valutazioni caso per caso nell’ambito dei procedimenti autorizzativi - Contrasto con le Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, cui rinvia anche il d.m. 21 giugno 2024, che richiedono un’istruttoria specifica e complessa al fine di individuare le aree non idonee - Lesione delle previsioni legislative statali di principio ascrivibili alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia - Previsione che confligge con le direttive comunitarie, recepite dalla normativa statale interposta, che promuovono la massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Introduzione delle limitazioni alla potenza degli impianti alimentati da biomassa che non tiene conto del giusto equilibrio tra l’interesse alla tutela ambientale e quello alla massima diffusione delle energie rinnovabili - Previsione che, con l’asserito fine di garantire una maggiore tutela ambientale, confligge con il corretto riparto di competenze nella materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, ledendo la potestà esclusiva dello Stato - Norma regionale che contrasta con la normativa statale inerente alle aree naturali e protette la quale stabilisce che l’esercizio delle attività consentite all’interno del parco nazionale sia disciplinato con regolamento adottato dall’ente parco, imponendo una riserva di amministrazione - Conflitto con la medesima normativa interposta che nell’elencare le attività espressamente vietate, non contempla tra queste l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile che, quindi, non possono essere nemmeno sottoposti a limiti di potenza - Disciplina regionale che richiedendo entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 2024, di ridurre la potenza agli impianti di potenza eccedente i 10 MWatt termici, costituisce un’ipotesi di retroattività impropria, che frustra situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti e l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. Decisione: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 131/2025 - Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità

Articolo 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni della Regione – Inefficacia di tali cause, a seguito di novella legislativa, se gli interessati cessano dalla carica non oltre 180 giorni precedenti la data delle elezioni anziché non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle elezioni regionali) – Irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo – Illegittimità costituzionale in parte qua. Ineleggibilità a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni della Regione – Scioglimento anticipato del Consiglio regionale prima dell’ultimo semestre del quinquennio – Inefficacia di tali cause, a seguito di novella legislativa, se le dimissioni dell’interessato hanno luogo entro e non oltre sette giorni dalla data dello scioglimento, anziché non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle elezioni regionali) – Irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di elettorato passivo – Illegittimità costituzionale in parte qua. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 126/2025 - Ambiente – VIA (Valutazione di impatto ambientale)

Articolo 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, n. 6 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Novella in materia di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava – Istanze di variante ai progetti autorizzati – Qualifica di modifiche o estensioni come non sostanziali – Effetti – Mancata richiesta di VIA – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e a tutela del paesaggio Decisione: Inammissibilità delle questioni. [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 122/2025 – Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA)

Articolo 26 della legge della Regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza protesica – Previsione dell’immediata vigenza ed esecuzione del d.P.C.m. LEA e delle relative tariffe (“decreto tariffe”), non ancora entrate in vigore, e successivamente sostituite – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica Decisione: Illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 114/2025 - Sanità pubblica - Prestazioni sanitarie

Articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 202. Ricorsi promossi dalle Regioni Toscana e Campania, iscritti rispettivamente ai numeri 35 e 36 del registro ricorsi 2024. Piani dei fabbisogni triennali per il SSR, predisposti dalle regioni – Approvazione con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del riscontro di congruità finanziaria – Violazione delle competenze legislative regionali nella materia concorrente della tutela della salute e in quella residuale dell’organizzazione regionale – Illegittimità costituzionale in parte qua. Sanità pubblica – Personale sanitario – Incremento della relativa spesa – Autorizzazione, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni – Violazione delle competenze legislative regionali nella materia concorrente della tutela della salute e in quella residuale dell’organizzazione regionale nonché del principio di autonomia, anche finanziaria, delle regioni – Illegittimità costituzionale in parte qua. Sanità pubblica – Determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni – Elaborazione, a partire dall’anno 2025, di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale di tali enti – Sua adozione mediante uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – Ricorso della Regione Campania – Lamentata violazione dei principi di imparzialità, eguaglianza e buon andamento, del diritto alla salute nonché dell’autonomia regionale, anche nell’esercizio delle prerogative regionali in materia di tutela della salute – Non fondatezza della questione. Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n.108/2025 - Comunicazione e informazione - Comunicazione elettronica

Articolo 5, comma 3, lettere d) ed e), della legge della Regione Molise 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi). Ricorso promosso dal Consiglio di Stato. Regime autorizzatorio per nuovi impianti di telecomunicazione - Previsione che sia la domanda di parere all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), sia l’istanza di autorizzazione al comune devono esser corredate da “un atto di impegno” e “da un certificato fideiussorio relativo agli oneri di smaltimento e ripristino ambientale” - Denunciata disciplina che, quanto meno ai fini dell’attivazione dell’impianto, può aggravare il procedimento disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 - Conflitto con i principi di semplificazione e non aggravamento fissati dalla normativa statale interposta - Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia dell’ordinamento della comunicazione. Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n.106/2025 - Impiego pubblico - Contratto collettivo di lavoro

Articoli 1, comma 1, lettera b), e 2 della Legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2013 - Previsto inquadramento, secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, del personale dipendente dell’Azienda Calabria Verde con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, che abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale nel periodo stabilito, o previa manifestazione di interesse, nel profilo degli Operatori esperti - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa nazionale interposta che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro - Norma regionale che prevede l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali (settore pubblico) anche ai dipendenti addetti al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, in luogo del vigente CCNL di natura privatistica previsto dalla normativa nazionale interposta - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti del restante maggioritario personale pubblico rientrante nel CCNL del comparto Funzioni locali. Previsione che dall’attuazione della legge regionale n. 27 del 2024 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione - Denunciata disposizione che, applicando il CCNL del comparto Funzioni locali a una più ampia categoria di dipendenti, determina conseguenti maggiori oneri a carico dell’amministrazione - Transito del medesimo personale, già inquadrato nel livello degli operai qualificati ai sensi del Contratto collettivo nazionale del lavoro e integrativo regionale, nel CCNL del comparto Funzioni locali, in grado di duplicare i trattamenti accessori a causa del cumulo delle disposizioni del CCNL del settore privato e del settore pubblico - Contrasto con i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n.97/2025 - tutela della salute

Articolo 1, comma 36, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 6, e l’Allegato A alla Legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività). Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano. Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività – Divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale e di protezione delle vie respiratorie – Sanzioni amministrative in caso di inosservanza – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale. Decisione: inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Ordinanza della Corte costituzionale n. 92/2025 - Acque – Servizio idrico integrato

Articoli da 1 a 7 della Legge della Regione Puglia 28 marzo 2024, n. 14 (Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica, a fini di esercizio unitario delle funzioni e di individuazione delle modalità di affidamento del servizio – Sottoposizione della medesima società a controllo analogo, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale – Graduale trasferimento da parte della Regione, a titolo gratuito e nella misura massima del 20 per cento, delle azioni di Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni aderenti, in proporzione alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del SII – Ricorso del Governo – Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza, della tutela dell’ambiente e dell’ordinamento civile, anche in relazione alla disciplina dell’Unione europea sull’in house providing – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio. Decisione: estinzione del processo [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 89/2025 – Demanio dello stato e delle regioni- concessioni demaniali marittime

Articoli 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della Legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica di disposizioni regionali relative alle concessioni ad uso turistico-ricreativo – Individuazione di principi e criteri direttivi per lo svolgimento delle procedure selettive di affidamento, previsione di un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti nonché di criteri e modalità per la determinazione dell’indennizzo a favore del concessionario uscente – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 84/2025 – Sanità pubblica- Lea

Articolo 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche alla L.R n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria - Previsione che le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024 - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l’incompatibilità allo svolgimento delle attività di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 82/2025 - caccia

Articolo 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull’organizzazione delle attività dell’Assemblea del CRAM per l’anno 2023 e ulteriori disposizioni). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo. Designazione dei membri del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia (ATC), di cui all'art. 32, c. 3, lett. a), della L.R. n. 10 del 2004, in base al principio della rappresentatività a livello provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito - Previsione che detta un’interpretazione autentica nel senso che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo D’Hondt - Denunciata disciplina che stabilisce una differente modalità di calcolo fra le varie tipologie di associazioni presenti nei Comitati di Gestione (COGES), essendo calcolata la rappresentatività delle associazioni venatorie col metodo D’Hondt, mentre quella delle associazioni di protezione ambientale e delle organizzazioni agricole viene calcolata con diversa metodologia - Applicazione del metodo D’Hondt che consente a un’associazione venatoria (FIDC) di avere un numero di membri dei COGES dei vari ATC dell’Abruzzo maggiore rispetto a quanto ottenuto prima e non in perfetto rapporto con la propria rappresentatività nell’ambito provinciale - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato trattamento difforme delle diverse tipologie di associazione - Norma che non consente nella medesima modalità ai singoli cacciatori iscritti ad associazioni di poter concorrere allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche degli ATC, quali membri dei rispettivi COGES - Lesione della tutela dei diritti inviolabili sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità - Deroga alla normativa statale interposta dalla quale si deduce che la presenza delle associazioni venatorie nazionali deve essere garantita negli organi direttivi degli ATC in modo uguale fra le stesse, senza nessuna differenziazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 80 /2025 – appalti pubblici

Articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell’ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato). Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Previsione che, per gli appalti pubblici di interesse provinciale, la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e prima dell'aggiudicazione la medesima stazione appaltante verifica la congruità del costo e degli oneri indicati - Previsione che, in caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria di gara - Difformità rispetto alla normativa nazionale, contenuta nel codice dei contratti pubblici, che dispone che tutti gli operatori, partecipanti alla procedura di gara, sono tenuti, a pena di esclusione, a indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Potenziale attenuazione delle tutele giuslavoristiche per i dipendenti degli operatori economici che partecipino alle procedure di gara per appalti pubblici di interesse provinciale - Contrasto con gli obblighi sovranazionali riguardanti il rispetto delle regole concorrenziali e i principi eurounitari a tutela della libertà di circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento - Inosservanza delle previsioni statutarie. Decisione: illegittimità costituzionale [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025 - Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi

Articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), nonché, in via subordinata, Artt. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come introdotto, limitatamente alla Regione siciliana, dall’art. 23 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive). Ricorsi promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale (ordinanze del 13 e 14 maggio 2024). Previsione per cui le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, che impongono, tra l’altro, l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi, “anziché sono”, direttamente e immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati - Previsione che dispone l’immediata efficacia di tali disposizioni anziché dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991. In via subordinata: Condizioni di applicabilità della sanatoria - Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, a eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 65/2025 - Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie

Articolo 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante «XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)». Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Modifica alla legge regionale n. 9 del 2017 - Responsabile sanitario - Previsione che alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all'art. 15-nonies, c. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Denunciata previsione che si discosta dalla citata normativa statale interposta, concernente i limiti di età dei dirigenti sanitari, non solo con riferimento alle strutture private autorizzate, ma anche con riferimento a quelle accreditate - Contrasto con i principi costituzionali espressi nella sentenza n. 195 del 2021 - Disciplina che non reca alcun riferimento alla natura transitoria del trattenimento in servizio previsto dalla normativa nazionale di riferimento per dirigenti medici e sanitari sino all’età di settantadue anni. Decisione: non fondatezza [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 64/2025 - Elezioni - Elezioni regionali - Incompatibilità e ineleggibilità

Articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165» Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Giunta regionale - Previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo (cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo) - Computo dei mandati a decorrere da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2024 (26 novembre 2024) - Denunciata introduzione di una previsione elusiva del divieto di terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale con riguardo ai casi di ineleggibilità - Contrasto con il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive. Decisione: illegittimità costituzionale parziale [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 62/2025 - Impresa e imprenditore - Trasporto

Articolo 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», che ha sostituito l’art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria). Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria. Modifiche alla L.R. n. 48 del 2019 - Disposizioni in materia funeraria - Previsione che alle imprese funebri è vietato l’esercizio del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra ospedaliero e di ogni trasporto a esso assimilabile, nonché di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile - Denunciata norma che, precludendo l’esercizio del servizio di ambulanza con conducente di tipo B, restringe per le sole imprese funebri le potenzialità di accesso al mercato e alle conseguenti opportunità di profitto - Normativa regionale che, declinando un’incompatibilità tra servizio funebre e servizio di ambulanza, risulta irragionevole e sproporzionata nei suoi effetti restrittivi, determinando distorsioni della concorrenza “al rovescio” - Introduzione del divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti delle suddette imprese, in assenza di motivi imperativi di interesse generale - Disciplina che agevola la formazione di posizioni dominanti di operatori economici dediti esclusivamente al servizio di ambulanza di trasporto, inducendoli a livellare i prezzi verso l’alto - Contrasto con la normativa europea e nazionale di riferimento - Lesione della libertà di impresa - Violazione del principio di proporzionalità per mancanza di razionale connessione tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire - Disposizione che, incidendo sulla libertà di esercizio del servizio di noleggio di ambulanza con conducente da parte delle medesime imprese, mira in apparenza a prevenire il rischio di commistione con i servizi sanitari, già scongiurato dalla previgente L.R. n. 48 del 2019 - Violazione del principio di adeguatezza, essendo tale disposizione inutile e sovrabbondante - Disparità di trattamento tra imprese in possesso dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge per esercitare il servizio di NCC a uso ambulanza di tipo B e le imprese funebri immotivatamente estromesse, pur potendo disporre degli stessi requisiti. Decisione: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 – inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n.59/2025. Acque - Servizio idrico integrato

Articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della Legge della Regione Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 “Disciplina in materia di risorse idriche”. Ricorsi promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito di cui all’art. 9 della L.R. 11 del 2002 - Prevista determinazione da parte della Giunta regionale della relativa tariffa e dello schema regolatorio, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al c. 1-ter dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015 - Denunciata disposizione che assegna all’organo regionale il potere di adottare il provvedimento di determinazione delle tariffe, in spregio alla normativa statale che lo attribuisce esclusivamente in capo agli Enti di governo, visto il collegamento tra tali Enti e l’ Ambito Territoriale Ottimale di riferimento. Prevista istituzione, per le finalità di cui al c. 1-bis dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, della Commissione Idrica Regionale (CIR) - Previsione che l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR per il prescritto parere - Previsione che il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta - Denunciata disposizione che accorda un potere sostitutivo in tale specifico ambito attinente alla determinazione delle tariffe, che non compete alla Regione e si pone in contrasto con la normativa statale - Meccanismo legislativo di adozione da parte della Giunta regionale di una tariffa unica per una porzione del servizio di acquedotto, senza che emerga la peculiarità dei singoli ambiti territoriali ottimali e con l’ obliterazione delle connesse competenze della Assemblee Territoriali Idriche. Previsione che la partecipazione alla Commissione Idrica Regionale (CIR) è a titolo gratuito e ai componenti della medesima non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese - Denunciata disposizione intimamente collegata ai c. 1-ter e 1-quater dell’art. 2 della L.R. 19 del 2015, disciplinanti il funzionamento di tale Commissione. Decisione: non fondatezza - inammissibilità [Fonte: Corte cost.]

Sentenza della Corte costituzionale n. 57/2025 - Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR)

Legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante «Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)», e, in particolare, degli artt. 1, 3 e 4, comma 2. Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata – Omessa previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze – Provvista finanziaria per la gestione pubblica del Centro – Transito del personale dipendente dalla Fondazione nell’organico della ASL di Brindisi - Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica. Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata - Transito del personale dipendente dalla Fondazione nell'organico della ASL di Brindisi - Criteri - Possibili procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale - Violazione del principio generale di accesso alla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso Decisione: illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza [Fonte: Corte cost.]
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