Contenzioso Stato Regione - Anno 2009
Ricorsi dello Stato avverso leggi emanate dalla Regione Emilia-Romagna
Legge regionale 23 luglio 2009, n. 8
Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Bollettino Ufficiale n. 126 del 23 luglio 2009
- legge regionale impugnata
- Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministro del 24 settembre 2009 (PDF - 116,0 KB)
per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 24 settembre 2009.
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, n. 43 del 28 ottobre 2009) - Sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 12 maggio 2010 (PDF - 40,8 KB)
depositata in cancelleria il 20 maggio 2010
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, n. 21 del 26 maggio 2010)
Dispositivo: La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate con il ricorso
Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012
Bollettino Ufficiale n. 223 del 24 diecembre 2009
- Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministro del 22 febbraio 2010, n. 29 (PDF - 144,1 KB)
per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 2 marzo 2010.
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, n. 13 del 31 marzo 2010)
- Sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 10 gennaio 2011 (PDF - 58,6 KB)
depositata in cancelleria il 12 gennaio 2011
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, n. 3 del 19 gennaio 2011)
Dispositivo: La Corte in parte accoglie, in parte dichiara l'inamissibilità e in parte dichiara l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate col ricorso.
