Commissioni

Sono articolazioni interne dell'Assemblea legislativa composte dai consiglieri designati dai gruppi politici di appartenenza nel rispetto del criterio proporzionale: in ciascuna di esse è riprodotto il peso numerico e di voto dei singoli gruppi.

In sostanza, le commissioni ripropongono in scala ridotta la composizione dell'Aula. Tutti i consiglieri possono parteciparvi con diritto di parola, di proposta e di emendamento.

Le commissioni svolgono una funzione consultiva (esprimono un parere) di norma sugli atti della giunta e referente (approvano o respingono) e preparatoria sulle leggi, i regolamenti e provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea.

Possono chiedere al presidente della Giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza. Al bisogno, possono avvalersi della collaborazione di esperti.

Nella XII legislatura le commissioni sono 7.

Albo

L'Albo generale ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto