Barriere architettoniche, inutili i ricorsi dopo i lavori

15.05.2015

Barriere architettoniche, inutili i ricorsi dopo i lavori

L’accesso al fondo regionale per il superamento delle barriere architettoniche è consentito anche agli invalidi che hanno fatto domanda per il fondo nazionale entro marzo 2014 - data dopo la quale si può accedere a entrambe le graduatorie con una sola richiesta-, ma solo nel caso in cui i lavori non siano già stati effettuati: in questo caso non resta che attendere un eventuale ripristino del fondo nazionale, che per il 2014 non è stato finanziato, dopo erogazioni discontinue già a partire dal 2004.

A ricordarlo è Gianluca Gardini, Difensore civico della Regione Emilia-Romagna, che nell’ultimo anno ha ricevuto da numerosi cittadini richieste per un parere sulla vicenda: ad ognuno di loro non ha potuto che rispondere che “non sussistono ulteriori margini di intervento”. L’unica eccezione, specifica, è in “situazioni di particolare complessità dal punto di vista economico e/o sociale tali da essere valutate come socialmente rilevanti dai servizi sociali del Comune di residenza”.

La figura di garanzia dell’Assemblea legislativa rimarca inoltre come “il fondo regionale, finanziato con fondi provenienti esclusivamente dal bilancio regionale, prevede una graduatoria che fa riferimento alle categorie di invalidità, con precedenza alle domande degli invalidi totali con difficoltà di deambulazione, e anche al valore Isee”, fattore che invece la richiesta di accesso al fondo nazionale non prende in considerazione.

Gardini invita quindi i cittadini a non dare per scontato che “l’inserimento nella graduatoria nazionale della propria domanda di rimborso per interventi edilizi, come previsto dalla legge nazionale in materia del 1989, possa legittimare un diritto alla restituzione integrale sia delle spese già sostenute per il superamento delle barriere architettoniche della propria abitazione sia dei costi da sostenere”: semmai, conclude il Difensore civico, è consigliabile “comprendere la natura e i criteri di ammissibilità al fondo regionale, prima di presentare domanda”.

A questo tema ampio spazio era stato dedicato da Gardini anche nella sua Relazione sull'attività 2014, in cui segnala in particolare come criticità della norma nazionale “il concetto stesso di ‘adattabilità’, che è intesa come accessibilità differita, non fissando però un termine entro il quale l’accessibilità in potenza debba essere tramutata in accessibilità in atto”. In questa maniera, continua il documento, “si contribuisce a rendere la disposizione meramente programmatica e, come tale, a favorirne l’ineffettività”.