Cambia tutto negli OPG

24.06.2014

Cambia tutto negli OPG

Da pochi giorni, un altro tassello è stato aggiunto al lungo processo di superamento degli Opg, Ospedali psichiatrici giudiziari: il primo giugno, infatti, è entrata in vigore la legge n°81/2014 che ha convertito il D.L. n°52/2014, operata dalla legge n°81/2014. Oltre a confermare quanto già previsto nel decreto (in particolare, la proroga della chiusura definitiva delle vecchie strutture al 31 marzo 2015), viene introdotto un principio nuovo: “Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima”. Questa disposizione rappresenta una cesura netta rispetto alla tradizione del codice Rocco. Fino ad oggi, la legge prevedeva una durata minima per il ricovero dei cd. “prosciolti folli”, suscettibile di rinnovo fino all’avvenuto accertamento del venir meno della condizione di pericolosità sociale… che, in ipotesi, poteva perdurare anche tutta la vita (da qui l’espressione “ergastolo bianco”).

 

Da ora in avanti, invece, le cose sono destinate a cambiare. Poiché la nuova legge non contiene la contestuale abrogazione o la modifica di altre disposizioni normative, permane il termine minimo di durata della misura di sicurezza e la possibilità di procedere alla sua reiterata proroga, ma fino solo alla concorrenza del tempo previsto come misura edittale massima per il reato commesso. Ci si muove in una prospettiva decisamente nuova, evidentemente ispirata all’esigenza di porre un freno alla possibilità di ricorrere sine die all’internamento. Non a caso, viene anche disposto chiaramente che “non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”. A ben vedere, i problemi non mancano: in particolare, nulla viene previsto con riferimento ai provvedimenti (diversi dall’internamento) da adottare nei confronti delle persone dimesse alla scadenza del termine, per le quali – poiché la misura non era stata revocata anticipatamente – permane il giudizio di pericolosità sociale.

 

Ma non è tutto. La nuova regola del tetto massimo di durata viene prevista per le “misure di sicurezza detentive”, operando però all’interno di un testo normativo dedicato specificamente alle sole misure di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e custodia. I primi commenti sul punto (come quello del Prof. Gian Luigi Gatta) ritengono che la previsione debba intendersi estesa anche agli internati nelle Case di Lavoro. Sicuramente questa interpretazione si muove in coerenza con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, ma sarebbe comunque auspicabile un intervento del legislatore volto ad armonizzare la nuova disposizione con quelle pregresse contenute nel codice penale. In ogni caso, si torna a parlare (anche) di misure di sicurezza per soggetti imputabili. Finalmente.

 

Per approfondire


D.L. n° 52/2014 (testo originario)

D.L. n° 52/2014 (testo convertito)

Aprite le porte agli internati di Luigi Gatta

Revoca del ricovero in OPG per decorso della durata massima: primo provvedimento

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