Lo studio di fattibilità
La scelta di avviare una fusione di Comuni, ma anche la modalità con la quale definire l’obbligatoria gestione associata delle funzioni a livello sovracomunale (vedi riordino territoriale), presuppongono una serie di valutazioni di ordine tecnico e gestionale.
La stessa L.r. n.24 del 1996 che disciplina le procedure di fusione prevede che la relazione di accompagnamento al progetto di legge istitutiva di un nuovo Comune unico debba:
- verificare che la fusione attenga esclusivamente a territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia e che risponda ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative individuando ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio (art.3);
- contenere “le opportune indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative agli enti locali coinvolti” (art.8, comma 5);
- motivare “la obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali" (art.8 comma 6).
A sostegno di tali scelte, i Comuni possono promuovere uno studio di fattibilità: scopo dell’indagine è quello di fornire elementi valutativi di natura tecnica che supportino le decisioni da adottare.
- Cos'è
Lo studio di fattibilità è uno strumento conoscitivo che fornisce elementi tecnici di valutazione circa l´opportunità di adottare scelte di tipo associativo o di ampliare l´ambito di operatività. Sulla base dei contenuti dello studio, che può essere redatto internamente dai Comuni interessati o affidato a consulenti esterni, dovrebbe essere possibile fare una prima verifica tecnica di realizzabilità dal punto di vista organizzativo-gestionale.
In generale oggetto dello studio di fattibilità è la rilevazione e l´analisi dei seguenti aspetti:
- quadro normativo di riferimento;
- assetti istituzionali e organizzativi degli enti (dimensione, popolazione, territorio, articolazione della struttura e dei livelli di responsabilità, dotazione organica);
- funzioni e servizi: linee di attività, attuali forme di gestione, personale assegnato, indicatori di prodotto e di processo, livello di informatizzazione.
Dal punto di vista metodologico, la realizzazione dello studio si basa su due principali fonti informative:
- le interviste rivolte ad amministratori, dirigenti e personale dell´ente collegati alle attività oggetto di valutazione di forme gestionali alternative;
- l’analisi di atti e documenti dell´ente e di altra normativa (statuto, regolamenti, delibere, organigramma, pianta organica, bilanci, Peg) che aiuti a costruire un quadro di contestualizzazione e di possibile sviluppo delle funzioni/servizi su cui si incentra lo studio.
- A cosa serve
Sulla base degli elementi acquisti nello studio di fattibilità si formulano ipotesi di evoluzione della struttura e delle forme di gestione, se ne verifica la praticabilità rispetto ad una serie di variabili che sono ad esempio la dotazione organica, le risorse finanziarie, la logistica, gli spazi e i vincoli di natura giuridica, e si delinea un processo graduale di adeguamento alla scelta ipotizzata.
A conclusione dell´analisi, lo studio di fattibilità dovrebbe consentire di:
- avere una quadro preciso delle caratteristiche istituzionali e funzionali degli enti interessati;
- focalizzare i punti fondamentali per ponderare la scelta associativa;
- valutare la dimensione del valore aggiunto per gli enti e i cittadini di una scelta associativa e del suo ampliamento.
- Come attivarlo
Lo studio di fattibilità sulla fusione può essere predisposto internamente dagli uffici comunali o essere affidato all'esterno. In questa seconda ipotesi, è possibile ottenere il riconoscimento di un contributo regionale, nella misura massima del 70% delle spese sostenute per la redazione dello studio stesso di fattibilità.
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