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“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può
con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni
e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”.

 

Costituzione italiana, art,133 comma 2

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Le leggi regionali
  • Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
    L.r. 21/2012

 

I riferimenti nella normativa nazionale ai contributi statali per le fusioni

 

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