Incentivi
Le fusioni tra Comuni beneficiano di incentivi economici. Tanto le norme statali quanto quelle regionali riservano premialità a quello che il legislatore considera un processo in grado di fornire risposte alla necessaria razionalizzazione della spesa e all’efficientamento della gestione dei servizi per i cittadini, specie nei piccoli Comuni.
- I contributi regionali
Il riferimento normativo ai contributi regionali da assegnare in seguito a fusioni è contenuto nella legge regionale 24/1996 (art.18bis). La Regione - stabilisce la norma - incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono poi previsti riconoscimenti per le fusioni con maggior popolazione e che coinvolgono un maggior numero di Comuni. Ulteriori incentivazioni sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
I criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e la relativa durata, che non può essere inferiore a dieci anni, sono stabiliti dalla Giunta regionale nell'annuale Programma di riordino territoriale, nel quale possono anche essere previsti contributi straordinari per spese di investimento.
Gli importi e la durata dei benefici in favore di ciascun Comune nato a seguito di fusione sono indicati nella rispettiva legge regionale istitutiva del nuovo ente unico.
- I contributi statali
Le fusioni di Comuni sono sostenute e finanziate anche dallo Stato, che dispone l’erogazione di appositi contributi straordinari per i dieci anni a partire dalla fusione. Novità importanti al riguardo sono state introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) che, grazie a un nuovo criterio di calcolo, assegna a decorrere dal 1^ gennaio 2016 il doppio dei contributi statali precedentemente previsti per le fusioni già avviate e, allo stesso modo, raddoppia i fondi destinati a quelle che si realizzeranno.
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