Come fare
In base alla Costituzione (art.133) è la Regione, sentite le popolazioni interessate, che può istituire nel proprio territorio nuovi comuni. Concetto ribadito nel Testo unico degli enti locali che attribuisce alla Regione competenza esclusiva di modifica dei confini territoriali dei comuni ricompresi nel proprio territorio.
In Emilia-Romagna le fusioni di Comuni sono regolate dalla L.r. 24/1996, che stabilisce diverse modalità con le quali è possibile attivare il processo, e dalla legge (L.r.34/99) che disciplina l’iniziativa legislativa popolare e le modalità di svolgimento dei referendum.
In tutti i casi, per l’istituzione di un nuovo comune tramite fusione occorre che l’Assemblea legislativa proceda all’approvazione di una specifica legge regionale. Tale approvazione deve essere preceduta da un referendum consultivo(non vincolante) delle popolazioni interessate.
- Chi fa la prima mossa
La proposta di legge regionale per l'istituzione di nuovi Comuni può essere presentata:
- su diretta iniziativa della Giunta regionale o di altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto regionale;
- nelle forme dell’iniziativa legislativa popolare ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto regionale da:
- almeno 5000 cittadini elettori
- dai Consigli provinciali
- da uno o più Consigli comunali che singolarmente o insieme rappresentino una popolazione di almeno 50 mila abitanti.
In alternativa, possono richiedere l’avvio di un processo di fusione (senza ricorrere all’iniziativa legislativa popolare):
- i Consigli comunali (che singolarmente o insieme non raggiungono i 50 mila abitanti) con una deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei 2/3. I Consigli comunali possono presentare richiesta alla Giunta regionale affinché promuova la procedura adottando un progetto di legge
- la maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati può analogamente presentare la richiesta per promuovere una procedura di fusione alla Giunta regionale
- I passaggi successivi
Una volta pervenuta in Regione la richiesta di fusione, la procedura prevista dalla legge prevede i seguenti passaggi istituzionali:
- predisposizione da parte della Giunta del progetto di legge di fusione e della relativa relazione da sottoporre all’Assemblea legislativa
- richiesta del parere alla Provincia
- esame del progetto di legge e del parere da parte della Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali dell’Assemblea legislativa
- passaggio del progetto di legge in Assemblea legislativa dove si vota sull’indizione del referendum (con la definizione del quesito da sottoporre a consultazione dell’ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare)
- emanazione del decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum consultivo
- espletamento del referendum
- pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
- approvazione del progetto di legge da parte dell’Assemblea legislativa entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Burer (Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna)
- promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo Comune
Norme di salvaguardia: in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, i procedimenti per la fusione di comuni già avviati presso la Regione possono godere di una "procedura speciale". La norma contenuta nell'articolo 13 bis della legge regionale 24/1996 consente di far ripartire l'iter legislativo senza ripetere i passaggi preliminari alla presentazione del progetto di legge. Pertanto, sentiti i sindaci dei Comuni interessati, la nuova Giunta regionale, nominata a seguito delle elezioni, avrà la possibilità "entro 30 giorni dall'insediamento" di approvare, con eventuali modifiche, il testo di legge per la fusione e trasmetterlo tempestivamente all'Assemblea legislativa per il consueto proseguimento dell'iter.
- Come funziona il referendum?
La consultazione referendaria per le fusioni è disciplinata oltre che dal “Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica” (L.r. 34/1999) anche dagli articoli 11 e 12 e 12 bis delle “Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni (L.r. 24/1996)
Il referendum, di tipo consultivo, è indetto dal Presidente della Giunta regionale con un decreto entro dieci giorni dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa.
Chi vota: tutti gli elettori dei Comuni interessati, inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea.
Propaganda elettorale: l'articolo 12bis della legge regionale 24/1996 disciplina anche l'esercizio della propaganda elettorale indiretta in modo da garantire adeguata partecipazione anche a tutti coloro i quali intendano esprimersi a sostegno di una delle opzioni di voto oggetto di referendum, al di fuori dei partiti o dei gruppi politici già titolati all'uso della propaganda elettorale diretta. È pertanto consentita l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione referendaria in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati a partiti o gruppi politici.
Il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. L’esito della consultazione, non è vincolante rispetto alla decisione che il legislatore assume in merito all’adozione finale del provvedimento di legge.