L'ordine relativo all'eliminazione dei commissari politici

Il 6 giugno 1941, nell’ambito delle direttive impartite in vista dell’invasione dell’URSS, il Comando supremo della Wehrmacht emanò anche il cosiddetto Kommissarbefehl, che ordinava di giustiziare immediatamente i funzionari comunisti presenti nei diversi reparti dell’Armata Rossa.

Nella lotta contro il bolscevismo non si deve fare assegnamento che il nemico si comporti secondo principi d’umanità o conformi al diritto internazionale. In modo particolare ci si deve aspettare, soprattutto da parte dei commissari politici di ogni tipo in quanto gli effettivi esponenti della resistenza, un trattamento dei nostri prigionieri pieno d’odio, crudele e inumano.

La truppa deve essere cosciente di quanto segue:

1.In questa lotta è errato un atteggiamento di indulgenza e di rispetto del diritto internazionale nei confronti di questi elementi. Essi sono pericolosi per la sua sicurezza e per una rapida pacificazione dei territori conquistati.

2. I commissari politici sono promotori di barbari e asiatici metodi di lotta. Bisogna quindi procedere contro di loro immediatamente, e senz’altro, con ogni asprezza.

Di conseguenza, essi dovranno essere immediatamente passati per le armi quando fossero catturati in combattimento o in azioni di resistenza.


Valgono per il resto le seguenti disposizioni:

I.Territorio d’operazioni

1.I commissari politici che si oppongono alle nostre truppe devono essere trattati in conformità al decreto sull’esercizio della giurisdizione nel territorio Barbarossa. Ciò vale per commissari d’ogni tipo e posizione, anche se indiziati soltanto di resistenza, sabotaggio o istigazione ad essi. Si fa riferimento alle direttive sul comportamento della truppa in Russia.

2.I commissari politici in quanto organi dell’esercito nemico sono riconoscibili da particolari distintivi – stella rossa con falce e martello d’oro intrecciati sulle maniche. […]

Essi dovranno essere immediatamente isolati dai prigionieri di guerra, sullo stesso campo di battaglia. Ciò si rende necessario per toglier loro la possibilità di influenzare i soldati prigionieri. Questi commissari non sono riconosciuti quali combattenti; non si applica nel loro caso la tutela per i prigionieri di guerra prevista dal diritto internazionale. Una volta che si sia proceduto alla loro selezione essi dovranno essere liquidati. […]

3.I commissari politici che non siano colpevoli di atti ostili o indiziati di tali atti, in un primo tempo dovranno essere lasciati indisturbati. Soltanto nel corso della ulteriore penetrazione nel paese si potrà decidere se i funzionari rimasti potranno essere lasciati sul posto o se dovranno essere rimessi ai comandi speciali. E’ preferibile lasciare a questi ultimi il compito di procedere al riesame della loro posizione.

Nel giudicare la questione della colpevolezza o della non colpevolezza si dia maggior peso all’impressione personale derivante dallo stato d’animo e dall’atteggiamento del commissario che a circostanze di fatto, forse neppure provabili. […]


II.Nelle retrovie dell’esercito

I commissari catturati nelle retrovie dell’esercito per atteggiamento sospetto dovranno essere consegnati ai gruppi d’impiego e rispettivamente ai Comandi speciali [= agli Einsatzgruppen e ai loro reparti operativi, denominati Einsatzkommandos - n.d.r.] della polizia di sicurezza (SD).

(E. Collotti, La seconda guerra mondiale, Torino, Loescher, 1985, p. 134)

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