Legge per la rimozione della crisi del Popolo e dello Stato, 24 marzo 1933
art. 1. Leggi del Reich possono venir decise oltre che secondo il procedimento previsto nella Costituzione del Reich, anche dal governo del Reich. [...]
art. 2. Le leggi decise dal governo del Reich possono scostarsi dal testo della Costituzione del Reich, qualora non riguardino le istituzioni del Parlamento e del Consiglio di Stato come tali. I diritti del Presidente del Reich rimangono invariati.
art. 3. Le leggi decise dal governo del Reich vengono dettate dal Cancelliere del Reich e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Reich (Reichgesetzblatt). Esse, ove non venga disposto altrimenti, entrano in vigore dal giorno successivo a quello della loro emissione. [...]
art. 4. Accordi stretti dal Reich con altri stati esteri, che riguardano la legislazione del Reich, non abbisognano, finché sono in vigore queste leggi, dell’approvazione delle assemblee che hanno funzione legislativa. Il governo del Reich emana le disposizioni richieste per l’attuazione di questi accordi.
art. 5. Questa legge entra in vigore dal giorno della sua emanazione. [...]
(W. Hofer, Il Nazionalsocialismo. Documenti 1933-1945, Milano, Feltrinelli, 1979, pp. 48-49)