Modifica della Direttiva servizi (notifiche). L’Unione europea recepisce le osservazioni dell’Italia.
In riferimento alla partecipazione delle regioni alla formazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, si segnala che nel corso della seduta della 10a Commissione (Industria, Commercio, Turismo) del Senato della Repubblica del 30 maggio 2017, è stata data comunicazione che le modifiche alla proposta di direttiva relativa alla procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, indicate nella risoluzione finale di indirizzo n. 201 adottata dalla Commissione il 10 maggio, sono state recepite dall’Unione europea.
Nella risoluzione, la 10a Commissione del Senato, aveva evidenziato una serie di criticità della proposta di direttiva, riprendendo molte delle osservazioni sull’atto europeo formulate dalle regioni, sia con riferimento alla valutazione della compatibilità con il principio di proporzionalità che con riferimento al merito, sul potenziale impatto per il nostro ordinamento in caso di approvazione della proposta di direttiva nella sua prima formulazione. La risoluzione del Senato richiama esplicitamente le risoluzioni contenenti le osservazioni dell’ Emilia-Romagna (risoluzione n.4102 del 14 febbraio 2017), dell’Abruzzo (risoluzione n. 11 del 22 febbraio 2017, della Puglia (risoluzione n. 92 del 7 marzo 2017) e della Lombardia (risoluzione n. 90 del 20 aprile 2017), trasmesse ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge n. 234 del 2012, nonché la posizione delle regioni definita nel documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 6 aprile 2017.
In particolare, nel resoconto sommario della seduta del 30 maggio 2017 della 10a Commissione del Senato, risulta che "La proposta della Commissione europea COM (2016) 821 è stata, quindi, modificata nel senso indicato nella risoluzione. In particolare: l'oggetto e l'ambito di applicazione della procedura di notifica sono stati delimitati in senso restrittivo; è stato soppresso il divieto di adozione del progetto di misura per un periodo di tre mesi dalla data della notifica alla Commissione europea; è stata soppressa la disposizione che qualificava l'inosservanza degli obblighi di notifica come "vizio procedurale sostanziale di natura grave".
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