Il 2013 degli Istituti di garanzia

21.07.2014

Come previsto dalle rispettive leggi istitutive, il Garante delle persone private della libertà personale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Difensore civico sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente ai Presidenti di Giunta e Assemblea legislativa.

Di seguito le relazioni delle attività svolte dai tre organi di garanzia.