L'articolo 58 del codice penale

Nei lager degli anni Trenta, i prigionieri erano sostanzialmente di tre tipi. Il primo gruppo comprendeva i criminali comuni, il secondo coloro che avevano infranto uno dei numerosi regolamenti che lo Stato introdusse negli anni della collettivizzazione delle campagne (legge sui passaporti interni; legge relativa al divieto di danneggiare la proprietà socialista, ecc.). Il terzo tipo di deportati erano i politici, accusati di essere controrivoluzionari, sulla base dell’articolo 58 del Codice penale approvato il 25 febbraio 1927. I commi 1a, 1b, 1c, 1d furono aggiunti il 20 luglio 1934.

Cap. 1

REATI CONTRO LO STATO

1.Reati controrivoluzionari

 

58.1. E’ riconosciuto come controrivoluzionario qualsiasi atto mirante a rovesciare, minare o indebolire il potere dei soviet operai e contadini e dei governi operai e contadini dell’Unione delle RSS [= Repubbliche Socialiste Sovietiche – n.d.r.], delle repubbliche dell’Unione e autonome da essi eletti conformemente alla Costituzione dell’Unione delle RSS e alle costituzioni delle repubbliche dell’Unione; o a minare o indebolire la sicurezza esterna dell’Unione delle RSS e le fondamentali conquiste economiche, politiche e nazionali della rivoluzione proletaria.

In virtù della solidarietà internazionale di interessi fra tutti i lavoratori, gli stessi atti sono riconosciuti come controrivoluzionari anche quando sono diretti contro qualsiasi altro stato di lavoratori, anche non facente parte dell’Unione delle RSS.

 

58.1a. Il tradimento della patria, cioè gli atti compiuti da cittadini dell’Unione delle RSS a pregiudizio della potenza militare dell’Unione delle RSS, della sua indipendenza di stato o dell’inviolabilità del suo territorio, come: spionaggio, violazione del segreto militare o di stato, passaggio dalla parte del nemico, fuga all’estero sono puniti

- con la punizione penale suprema: la fucilazione con confisca di tutti i beni, e in caso di circostanze attenuanti con la privazione della libertà per un periodo di dieci anni con confisca di tutti i beni.

 

58.1b. Gli stessi atti compiuti da militari sono puniti

- con la punizione penale suprema: la fucilazione con confisca di tutti i beni.

 

58.1c. In caso di fuga all’estero di un militare, i membri maggiorenni della sua famiglia, se hanno in qualche modo favorito la preparazione o l’attuazione del tradimento, o se comunque ne erano a conoscenza ma non ne hanno informato le autorità, sono puniti

- con la privazione della libertà per un periodo da cinque a dieci anni con confisca di tutti i beni.

Gli altri membri maggiorenni della famiglia del traditore, che convivevano con lui o si trovavano a suo carico al momento della consumazione del reato, sono soggetti alla privazione dei diritti di voto e al confino in regioni remote della Siberia per cinque anni.

 

58.1d. La mancata denuncia da parte di un militare della preparazione o dell’attuazione di un tradimento comporta

- la privazione della libertà per dieci anni.

La mancata denuncia da parte di altri cittadini (non militari) è perseguita in conformità all’art. 58.12.

 

58.2 L’insurrezione armata o l’invasione, a scopi controrivoluzionari, del territorio sovietico da parte di bande armate, la presa del potere nel centro o localmente agli stessi fini e, in particolare, allo scopo di separare forzatamente dall’Unione delle RSS o da una singola repubblica federata una qualsiasi parte del suo territorio o di violare gli accordi conclusi dall’Unione delle RSS con stati stranieri, comportano

- la misura suprema di difesa sociale, la fucilazione o la proclamazione di nemico dei lavoratori, con la confisca dei beni e la perdita della cittadinanza della repubblica federata e, di conseguenza, della cittadinanza sovietica e l’espulsione a vita dai confini dell’Unione delle RSS, con la privazione della libertà per un periodo da cinque a dieci anni con confisca di tutti i beni; in caso di riduzione della pena per circostanze attenuanti, il periodo di detenzione non potrà comunque essere inferiore ai tre anni, con confisca di tutti i beni o di una parte di essi.

 

58.3. I contatti a scopo controrivoluzionario con uno stato straniero o con singoli suoi rappresentanti, e anche il favorire in qualsiasi modo uno stato straniero che si trovi in guerra con l’Unione delle RSS o conduca contro di essa una lotta tramite l’intervento o il blocco, comportano

- le misure di difesa sociale indicate nell’art. 58.2 del presente Codice.

 

58.4. L’aiuto prestato sotto qualsiasi forma a quella parte della borghesia internazionale che, non riconoscendo parità di diritti al sistema comunista subentrato a quello capitalista, aspiri a rovesciarlo, così come alle organizzazioni e ai gruppi sociali che si trovano sotto l’influenza di tale borghesia o sono da essa direttamente organizzati, al fine di compiere atti ostili all’Unione delle RSS, comporta

- la privazione della libertà per un periodo non inferiore a tre anni, con confisca di tutti i beni o di una parte di essi, con un aumento della pena, in caso di circostanze aggravanti, fino  alla misura suprema di difesa sociale, cioè la fucilazione o la proclamazione di nemico dei lavoratori con perdita della cittadinanza della repubblica federata e, di conseguenza, della cittadinanza sovietica e l’espulsione a vita dai confini dell’Unione delle RSS, con confisca dei beni.

 

58.5. L’indurre uno stato straniero o qualsiasi gruppo sociale in esso, attraverso contatti con i suoi rappresentanti, uso di documenti falsi o altri mezzi, a dichiarare guerra, a intervenire militarmente negli affari dell’Unione delle RSS o a compiere altre azioni ostili, come: blocco, appropriazione di beni di stato dell’Unione delle RSS o delle repubbliche federate, rottura dei rapporti diplomatici, rottura di accordi conclusi con l’Unione delle RSS e simili comporta

- le misure di difesa sociale indicate nell’art. 58.2 del presente Codice.

 

58.6. Lo spionaggio, cioè la trasmissione, il trafugamento o la raccolta a scopo di trasmissione di informazioni che per il loro contenuto costituiscano un segreto di stato tutelato in maniera particolare, a stati stranieri, organizzazioni controrivoluzionarie o privati comporta

- la privazione della libertà per un periodo non inferiore a tre anni, con confisca di tutti i beni o di parte di essi, e nei casi in cui lo spionaggio abbia avuto o avrebbe potuto avere conseguenze particolarmente gravi per gli interessi dell’Unione delle RSS

- la misura suprema di difesa sociale, cioè la fucilazione o la proclamazione di nemico dei lavoratori con confisca dei beni e privazione della cittadinanza della repubblica dell’Unione e, di conseguenza, della cittadinanza sovietica e l’espulsione a vita dai confini dell’Unione delle RSS, con confisca dei beni.

La trasmissione, il trafugamento o la raccolta a scopo di trasmissione, dietro compenso o gratuitamente, alle organizzazioni e alle persone sopra indicate, di informazioni economiche che per il loro contenuto non costituiscono un segreto di stato tutelato in maniera particolare, ma che non sono divulgabili per esplicito divieto della legge o per disposizione di amministrazioni, enti o imprese, comportano

- la privazione della libertà per un periodo non superiore a tre anni. [...]

 

58.7. Il danneggiamento dell’industria, dei trasporti, del commercio, della circolazione monetaria o del sistema creditizio statale, così come delle cooperative, compiuto con scopi controrivoluzionari utilizzando enti e imprese statali o contrastandone il normale funzionamento, così come l’utilizzo di enti e imprese statali nell’interesse degli ex proprietari o di organizzazioni capitalistiche interessate, comportano

- le misure di difesa sociale indicate nell’art. 58.2 del presente Codice.

 

58.8. Il compimento di atti terroristici diretti contro i rappresentanti del Potere sovietico o gli attivisti delle organizzazioni rivoluzionarie operaie e contadine, e la partecipazione all’esecuzione di tali atti, anche da parte di persone che non appartengono a un’organizzazione controrivoluzionaria, comportano

- le misure di difesa sociale indicate nell’art. 58.2 del presente Codice.

 

58.9. La distruzione o il danneggiamento a scopo controrivoluzionario tramite esplosione, incendio o altro di ferrovie e altre vie e mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione, acquedotti, depositi pubblici e altre costruzioni di proprietà statale o pubblica comporta

- le misure di difesa sociale indicate nell’art. 58.2 del presente Codice.

 

58.10. La propaganda o l’agitazione politica che contengano l’appello a rovesciare, minare o indebolire il Potere sovietico o a commettere singoli reati controrivoluzionari (art. 58.2-58.9 del presente Codice), così come la diffusione, la preparazione o la detenzione di letteratura dello stesso contenuto comportano

- la privazione della libertà per un periodo non inferiore a sei mesi.

Questi stessi atti compiuti durante agitazioni di massa o sfruttando i pregiudizi religiosi o nazionali delle masse, o in situazione di guerra, o in località dove è stata proclamata la legge marziale, comportano

- le misure di difesa sociale indicate nell’art. 58.2 del presente Codice.

 

58.11. Qualsiasi attività organizzata, mirante a preparare o commettere i reati previsti nel presente capitolo, così come la partecipazione a un’organizzazione creata per preparare o commettere uno dei reati previsti dal presente capitolo, comportano

- le misure di difesa sociale indicate nei relativi articoli del presente capitolo.

 

58.12. La mancata denuncia di un reato, preparato o commesso, di cui si sia a conoscenza con certezza comporta

- la privazione della libertà per un periodo non inferiore a sei mesi.

 

58.13. Le azioni concrete o la lotta attiva contro la classe operaia e il movimento rivoluzionario, condotte ricoprendo un incarico di responsabilità o segreto (rete spionistica) sotto il regime zarista o presso i governi controrivoluzionari nel periodo della  guerra civile, comportano

- le misure di difesa sociale indicate nell’art. 58.2 del presente Codice.

 

58.14. Il sabotaggio controrivoluzionario, cioè la consapevole inadempienza da parte di chicchessia di determinati obblighi o la negligenza intenzionale nel loro adempimento al fine specifico di indebolire il potere del governo e l’attività dell’apparato statale, comporta

- la privazione della libertà per un periodo non inferiore a un anno, con la confisca di tutti i beni o di parte di essi, con un aumento della pena, in caso di circostanze aggravanti, fino  alla misura suprema di difesa sociale, cioè la fucilazione con confisca dei beni.

 

(E.Dundovich-F.Gori-E.Guercetti (a cura di), Gulag. Storia e memoria, Milano, Feltrinelli, 2004, pp.27-30)

Azioni sul documento