Il regolamento del campo di Dachau

Il 1° ottobre 1933, il comandante di Dachau – Theodo Eicke – stese un dettagliato regolamento del lager, che sarebbe stato imitato in tutti i campi successivi. Dachau fu il lager modello, cui si ispirarono quasi tutti i comandati chiamati a comandare le strutture sempre più complesse, sorte alla fine degli anni Trenta e poi durante la guerra.

Campo di concentramento di Dachau 1.10.1933

Regolamento di disciplina e relative sanzioni applicabili ai detenuti del campo

Introduzione

Nel quadro delle norme già vigenti al campo, e allo scopo di mantenere l’ordine e la disciplina al Campo di concentramento di Dachau, sono state prese le seguenti disposizioni in materia di punizioni.

Queste disposizioni valgono per tutti i prigionieri del Campo di concentramento di Dachau, dal momento del loro arrivo fino a quello della scarcerazione. Il comandante del Campo ha il potere esecutivo delle sanzioni e risponde personalmente di fronte al comandante della polizia politica della applicazione del regolamento al Campo.

Tolleranza è sinonimo di debolezza. Per questa ragione colpiremo senza pietà là dove questo ci sembrerà necessario per il bene della Patria. Il cittadino onesto, vittima di campagne sobillatrici, non dovrà temere nulla da queste misure. Ma che gli agitatori gli intellettuali – di qualunque tendenza – stiano in guardia e cerchino di non farsi acchiappare: perché li prenderemo per la gola e li faremo tacere usando i loro stessi metodi.

§6

Verrà punito con 8 giorni di arresto di rigore e con 25 bastonate all’inizio e alla fine della pena:

1.chi assuma un atteggiamento sprezzante o ironico nei confronti delle SS, chi ometta intenzionalmente il saluto regolamentare o chi mostri, con la sua condotta, che rifiuta di sottomettersi alle esigenze dell’ordine e della disciplina.

2.i prigionieri che nella loro qualità di sergenti, caporali o caposquadra dei detenuti superino i limiti delle loro competenze (consistenti nel mantenimento dell’ordine), che si arroghino diritti da superiore nei confronti di altri detenuti, che procurino vantaggi sul lavoro o in altre occasioni a prigionieri che condividono le loro idee, che perseguitino prigionieri di altra tendenza politica, accusandoli ingiustamente o danneggiandoli in qualche modo.

§7

Verrà punito con 14 giorni di arresto di rigore:

1.chiunque scambi, di sua propria iniziativa e senza il permesso del capoblocco, il posto in baracca assegnatogli o istighi altri detenuti a fare altrettanto.

2.chiunque dissimuli nei pacchi di biancheria che escono dal campo oggetti proibiti o confezionati al campo, o li abbia cuciti in un capo di biancheria.

3.chiunque entri nelle baracche, negli alloggiamenti o in altri edifici o ne esca, senza usare gli ingressi previsti, passando dalle finestre o introducendosi da altre aperture esistenti.

4.chiunque fumi nelle baracche, nelle latrine e in altri luoghi dove esiste pericolo di incendio, o vi depositi o conservi oggetti infiammabili. Se un’infrazione di questo genere dovesse essere causa di un incendio vi sarà presunzione di sabotaggio.

§8

Verrà punito con 14 giorni di arresto di rigore e con 25 bastonate all’inizio e alla fine della pena:

1.chi esca dal Campo o vi entri senza essere accompagnato, o chi si aggreghi, senza esserne autorizzato, a una colonna in marcia verso il posto di lavoro.

2.chi in lettere o in altre comunicazioni esprime disprezzo per i dirigenti nazionalsocialisti, per lo Stato e il Governo, per le autorità e le istituzioni, e invece glorifichi gli alti dirigenti marxisti e liberali e i partiti di novembre [= le forze politiche che, nel novembre 1918, guidarono la rivoluzione che provocò l’abdicazione del Kaiser e la resa incondizionata della Germania – n.d.r.], e chi riferisca quello che succede al Campo.

3.chi possegga e nasconda nella propria baracca o nel pagliericcio oggetti proibiti, attrezzi o armi da taglio o da perforazione.

§9

Verrà punito con 21 giorni di arresto di rigore:

chiunque sposti degli oggetti di proprietà dello Stato, di qualunque tipo essi siano, dal posto per loro stabilito per portarli altrove, chiunque danneggi premeditatamente questi oggetti, li distrugga, li sprechi, li trasformi o ne faccia un uso diverso da quello stabilito; indipendentemente dalla pena, può essere chiamata a rispondere dei danni una persona singola o anche tutto un gruppo.

§10

Verrà punito con 42 giorni di arresto di rigore o con detenzione permanente in cella individuale di isolamento:

1.chiunque all’interno del Campo organizzi collette, finanzi dei movimenti proibiti sia nel Campo che fuori, o compri con il denaro la complicità o il silenzio dei compagni di prigionia.

2.chi si faccia spedire somme di denaro provenienti dalle collette proibite del soccorso rosso, o le distribuisca ai compagni di prigionia.

3.chi parla con un prete di cose che non abbiano a che vedere con l’assistenza spirituale, chi gli affida lettere o altre comunicazioni da trasmettere, o chi cerca di istigare il prete ad azioni proibite.

4.chiunque mostri disprezzo per i simboli dello Stato Nazionalsocialista o per i suoi rappresentanti, li insulti, o manifesti in qualche modo il suo sdegno.

§11

In nome del diritto rivoluzionario verrà impiccato come sovversivo

chi discute di politica a scopi sovversivi all’interno del Campo, nelle baracche, in cantiere, nelle cucine, nei laboratori, nei gabinetti e nei luoghi di riposo; chi si incontra a questo scopo con altri, forma delle cliques, fa discorsi provocatori o bighellona nel campo raccogliendo sul campo di concentramento o sui suoi impianti notizie vere o false che servano alla propaganda avversaria su presunte atrocità – chi raccoglie queste notizie, le riceve, le dissimula, le racconta in giro, le passa ad estranei in visita al campo o ad altre persone, chi in messaggi clandestini o con altri sotterfugi le contrabbanda fuori del campo, le passa, a voce o per scritto, a prigionieri rimessi in libertà o trasferiti, le nasconde in capi di vestiario o in altro modo, le getta per mezzo di pietre al di fuori del campo o redige scritti clandestini; inoltre chi si arrampica sulle baracche, sui tetti o sugli alberi allo scopo di sobillare, chi emette segnali luminosi o altri per entrare in comunicazione con l’esterno, o chi aiuta gli altri ad organizzare un’evasione o li istiga a commettere atti criminali dispensando consigli o aiutandoli in altri modi.

§13

Chi provoca intenzionalmente un incendio, un’esplosione, o guasti prodotti dall’acqua o altri danni al campo, nelle baracche, nei laboratori, nelle cucine, nei magazzini e inoltre chi, contravvenendo agli ordini, manomette la siepe di filo spinato, un cavo dell’alta tensione in un distributore, cavi telefonici o condotte d’acqua, il muro del campo o altri impianti di sicurezza, gli impianti di riscaldamento, caldaie, macchine, automobili, verrà punito per sabotaggio con la pena di morte.

Se si è trattato di un atto di negligenza il colpevole verrà punito con la detenzione in cella individuale di isolamento. In caso di dubbio si tratterà di sabotaggio.

§19

L’arrestato sconterà la sua pena in cella, a pane e acqua, e avrà come giaciglio un pancone duro. Ogni quattro giorni gli verrà passato un pasto caldo.

Il lavoro punitivo prevede dei compiti particolarmente gravosi o sporchi, da eseguire sotto sorveglianza speciale.

Come punizioni supplementari sono previste:

esercitazioni di punizione, fustigazione, la sospensione della posta, privazione del vitto, giaciglio duro, la pena del palo (al quale viene legato il detenuto), la nota di biasimo e l’ammonimento. Tutte le punizioni vengono registrate negli atti. Gli arresti e il lavoro punitivo prolungano la detenzione di almeno 8 settimane, una punizione secondaria di almeno 4 settimane. I prigionieri che si trovano in cella individuale non possono venir scarcerati a breve scadenza.

Il Comandante del Campo di Concentramento

firmato: Eicke

SS-Oberführer

(Il campo di concentramento di Dachau, Comitato Internazionale di Dachau, Bruxelles, 1978, pp.72-73. Traduzione italiana a cura di F. Bernard)

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