Parto anonimo e dichiarazione di nascita (dicembre 2013)

Giurisprudenza. Parto anonimo, accesso alle informazioni sulle proprie origini

 

 

 

Corte Costituzionale

 

    N. 425 del 25 novembre 2005
    Massima n. 29957:
    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, censurata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica. La norma impugnata, che mira a tutelare la gestante che abbia deciso di non tenere con sé il bambino, non prevede per la tutela dell’anonimato della madre nessun tipo di limitazione, in quanto intende, da un lato, assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali e, dall’altro, distogliere la donna da decisioni irreparabili. La norma, perseguendo questa duplice finalità, è espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda e non si pone in contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell’irragionevole disparità fra l’adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l’adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione al riguardo: la diversità di disciplina non è, infatti, ingiustificata, dal momento che solo la prima ipotesi, e non anche la seconda, è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell’adottato alla propria identità personale e quello della madre al rispetto della sua volontà di anonimato.

 

 

 

Consiglio di Stato
  • N. 3402 del 17 giugno 2003
    Va escluso che il figlio non riconosciuto sia titolare di un diritto di accedere agli atti detenuti dall'istituto di ricovero presso il quale è nato al fine di individuare il nome della madre che ha chiesto di non essere nominata, atteso che, sia prima che dopo l'entrata in vigore della l. n. 184 del 1983, l'anonimato della donna che non volesse essere nominata in relazione alla nascita di un figlio non riconosciuto è tutelato, da un lato, dalla possibilità di far constare la volontà di non essere nominata nell'atto di nascita e, dall'altro, dal divieto posto a carico degli istituti custodi di rivelare la documentazione relativa alla nascita; tali disposizioni costituiscono, ai sensi dell'art. 24 l. n. 241 del 1990, un caso di "divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento", in presenza del quale è escluso l'esercizio del diritto di accesso.
    FONTI: Foro amm. CDS 2003, 1846 (s.m.),Nuovo dir. 2002,767 (nota di: ZAVAGLIA)
    (Conferma Tar Veneto, sez. III, 17 gennaio 2003 n. 511 )
    Dir. & Formazione 2003, 1246

 

Tribunali Amministrativi Regionali
  • N. 7610 del 27 luglio 2009 - T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater
    Per l'annullamento del provvedimento assunto dal Dirigente del Dipartimento IX, Servizio 2°, Interventi sociali, della Provincia di Roma del 23 marzo 2009, di diniego della richiesta di accesso ai documenti custoditi presso l’archivio storico del brefotrofio di via Villa Pamphili, n. 84, Monteverde Roma idonei ad identificare la madre biologica del ricorrente che al momento della nascita dello stesso ha dichiarato di non voler essere nominata;
  • N. 1914 del 13 novembre 2008 - T.A.R. Ancona  Marche  sez. I
    Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Figlio naturale non riconosciuto - Madre che dichiara di non voler essere nominata - Diritto all'anonimato - Accesso al fascicolo di «esposto» in brefotrofio - Individuazione del nome della madre - Divieto infra cento anni dalla nascita.
    Il divieto di rendere note le origini biologiche del figlio naturale abbandonato all'assistenza pubblica senza il consenso della propria madre fu sancito da legge datata e in seguito si è affermato attraverso il diritto all'anonimato della madre, che, in occasione del parto, dichiari di non voler essere nominata, consentendo, se vi fosse interesse, il rilascio in copia del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica decorsi cento anni dalla formazione. Infra tale periodo i documenti stessi possono rilasciarsi omettendo i dati che permettano di identificare la madre. Quindi, il divieto di accedere agli atti amministrativi, ove rendessero identificabile la madre che voglia rimanere anonima, è posto da norma speciale, facente eccezione alle regole generali che disciplinano i limiti di tempo e le modalità per ottenere le informazioni, la cui finalità sarebbe elusa se l'identità della madre fosse accertabile anzitempo.
    FONTI: Giur. Merito 2009, 6, 1529 (s.m.) (nota di: SANTARSIERE)
Corte Europea dei diritti dell’uomo

 

 

  • N. 35991 del 10 gennaio 2008 - SEZ. III
    Non viola l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, quello Stato che non consente ad una donna che ha partorito in anonimato di ritornare, decorso il termine concesso per legge, sulla sua decisione. Quando non esiste nella materia un accordo internazionale, un'uniformità di vedute tra i vari Paesi, agli Stati spetta infatti un ampio potere discrezionale al fine di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati concorrenti.
    FONTI: Fam. Pers. Succ., 2008, 5, 479

Principali Fonti di riferimento: 
Corte costituzionale

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