Commissioni
Sono articolazioni interne dell'Assemblea legislativa composte dai consiglieri designati dai gruppi politici di appartenenza nel rispetto del criterio proporzionale: in ciascuna di esse è riprodotto il peso numerico e di voto dei singoli gruppi.
In sostanza, le commissioni ripropongono in scala ridotta la composizione dell'Aula. Tutti i consiglieri possono parteciparvi con diritto di parola, di proposta e di emendamento.
Le commissioni svolgono una funzione consultiva (esprimono un parere) di norma sugli atti della giunta e referente (approvano o respingono) e preparatoria sulle leggi, i regolamenti e provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea.
Possono chiedere al presidente della Giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza. Al bisogno, possono avvalersi della collaborazione di esperti.
Nella XII legislatura le commissioni sono 7.
- III Commissione
- V Commissione
- II Commissione
- IV Commissione
- VI Commissione
- Albo delle Associazioni
La Regione riconosce alle associazioni che ne fanno richiesta il diritto di partecipare al procedimento legislativo e alla definizione degli indirizzi politico-programmatici generali.
Per saperne di più vai alla pagina dell'Albo generale delle associazioni creato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto.