Parto anonimo e dichiarazione di nascita (dicembre 2013)

Parto anonimoIl nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto alla procreazione responsabile e la tutela della maternità. La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino affinché sia assicurata l’assistenza e anche la sua tutela giuridica.

La dichiarazione di nascita, resa entro i termini massimi di 10 giorni dalla nascita, permette la formazione dell’atto di nascita, e quindi l’identità anagrafica, l’acquisizione del nome e la cittadinanza del bambino.

Se la madre vuole restare nell’anonimato la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata (DPR 396/2000, art. 30, comma 1).

Presentiamo nel dossier una selezione della normativa nazionale vigente sull’argomento, i progetti di legge presentati alle Camere e le linee d’intervento attuate da alcune Regioni italiane per prevenire il fenomeno dell'abbandono traumatico del neonato, favorire il potenziamento dei servizi a tutela della donna in difficoltà e orientare gli ospedali a seguire il parto in anonimato.

Sono segnalate inoltre le convenzioni internazionali e gli atti dell’Unione europea, la giurisprudenza più recente, bibliografie integrate di libri, articoli di periodici e documenti disponibili online.

Depliant del dossier


Dossier: Parto anonimo e dichiarazione di nascita (dicembre 2013)
a cura della Biblioteca dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Pagina creata il 16 dicembre 2013
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