Né naturali né legittimi, solo figli

07.02.2014

Né naturali né legittimi, solo figli

“Da oggi esiste solo lo stato di figlio: uguale per tutti, sia per quelli nati nel matrimonio che per quelli nati da genitori non legati da vincolo coniugale oppure riconosciuti da un solo genitore. Stessa regola anche per i figli adottivi”. Così Luigi Fadiga, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, nella giornata in cui entra in vigore il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219, con la quale il Parlamento italiano ha abolito ogni distinzione, anche terminologica, tra figli naturali e figli legittimi.

Il Garante segnala come già la legge delega avesse anticipato “importanti modifiche”, introducendo nel codice civile l’articolo 315 bis intitolato “Diritti e doveri del figlio”: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; e anche di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.

Dunque, da oggi, sottolinea Fadiga, “la posizione dei genitori nei riguardi della prole cambia: non più potestà, ma responsabilità genitoriale. Questo dà finalmente attuazione all'articolo 30 della Costituzione, in base al quale i genitori hanno ‘dovere e diritto’ di allevare i figli: il che vuol dire che i loro doveri vengono prima dei diritti”.

Dal Garante regionale, un’ultima indicazione: anche il “diritto all’ascolto” viene precisato e più puntualmente disciplinato; “il minore, infatti, ha diritto ad essere ascoltato rispetto alle questioni che lo riguardano sia dai genitori che dal giudice eventualmente chiamato ad intervenire”.

“Si tratta di una riforma attesa da anni- chiude Fadiga- che dà attuazione a disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del fanciullo sino ad ora inattuate, e apre una nuova stagione nei rapporti fra genitori e figli”.

Per approfondimenti:

Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219

Legge 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

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