Allontanamento dei minori? Solo a certe condizioni
14.03.2016
L’allontanamento di un minore dai genitori è “un intervento di protezione che a volte si rende necessario, ma che va effettuato a certe precise condizioni fissate dalla legge”: nello specifico “deve avvenire solo in caso di necessità e nell’interesse preminente del fanciullo, deve essere deciso dall’autorità giudiziaria competente nel rispetto delle regole processuali e le parti, e tale è anche il minore, devono poter fare appello contro la decisione del giudice”.
A ribadirlo è Luigi Fadiga, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia-Romagna, nel corso del convegno, da lui stesso promosso insieme al Cismai, “Prevenire il maltrattamento - dalla rilevazione precoce all’intervento appropriato”: un appuntamento durante cui la figura di garanzia dell’Assemblea legislativa e la presidente Cismai Gloria Soavi hanno presentato il quaderno “L’appropriatezza degli allontanamenti nelle famiglie maltrattanti”, una ricerca-azione in Emilia-Romagna voluta dal Garante e realizzata dal Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia.
La ricerca, ha spiegato Fadiga, nasce dall’esigenza di conoscere se e come alcuni tra i principali diritti riconosciuti ai minori d’età dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo siano garantiti nel territorio della Regione, se la loro applicazione presenti delle criticità, se e in che modo possano essere più e meglio assicurati. Si tratta del diritto del minore a essere allevato dai propri genitori e del diritto di essere difeso da violenze e maltrattamenti. L’articolo 7 della Convenzione stabilisce infatti che il fanciullo fin dal momento della nascita ha diritto di essere allevato dai genitori, e il successivo art. 9 impone agli Stati membri di vigilare affinché tale diritto sia attuato e rispettato. La stessa norma tuttavia prevede l’ipotesi che un allontanamento dai genitori possa talvolta rendersi necessario, “ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo”. In questi casi entra in gioco un altro diritto, previsto dall’art. 19 della Convenzione stessa: il diritto del fanciullo di essere difeso da “ogni forma di violenza o aggressione fisica o psichica, di abbandono, di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale.
Il Garante ricorda come il bilanciamento tra i due diritti sia compito dell’autorità giudiziaria, che in questa operazione non potrà non tenere conto del criterio previsto dall’art. 3 della Convenzione e del diritto del minore di essere ascoltato. L’allontanamento dai genitori è quindi un intervento di protezione che a volte si rende necessario, ma che va effettuato a certe precise condizioni fissate dalla legge. Deve avvenire solo in caso di necessità e nell’interesse preminente del fanciullo; deve essere deciso dall’autorità giudiziaria competente nel rispetto delle regole processuali; le parti (e tale è anche il minore) devono poter fare appello contro la decisione del giudice. Accanto a queste condizioni di natura giuridica, altre ve ne sono di natura tecnica non meno importanti, che riguardano l’appropriatezza dell’allontanamento. La professionalità e la preparazione specifica dei servizi sociosanitari coinvolti sono determinanti: come preparare l’allontanamento; come assicurare la tempestività della cura; come rapportarsi con le persone interessate, a cominciare dal minore che ha diritto di essere ascoltato; come gestire il periodo di allontanamento; quali soluzioni individuare nell’immediato e quali in prospettiva; come rapportarsi in modo attivo con la magistratura, nel rispetto rigoroso dei rispettivi compiti e ruoli.
La giornata a cui ha portato il suo saluto la Presidente dell’Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna è stata l’occasione per approfondire anche aspetti specifici come la rilevazione precoce del maltrattamento, grazie ai contributi da Silvana Borsari e Giovanni Visci, e l’intervento appropriato nei casi di maltrattamento, con gli interventi di Marianna Giordano e Gianni Fulvi.