Cos'è e cosa fa
Il difensore civico è un organo autonomo e indipendente, previsto dall'art. 70 dello Statuto regionale e disciplinato dalla legge regionale 25/2003, che interviene a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti dell'amministrazione pubblica e di tutti quei soggetti, anche privati, che svolgono una funzione pubblica o di pubblico interesse, come i gestori di acqua, luce e gas.
Il Difensore interviene, sia su richiesta che d'ufficio, per tutelare i cittadini in tutti i casi di cattiva amministrazione: ad esempio per carenze, disfunzioni, abusi o ritardi, come i pagamenti non dovuti di ticket, tributi e multe. È eletto ogni cinque anni dall'Assemblea legislativa, dove ha sede, e il servizio che è eletto ogni cinque anni dall'Assemblea legislativa, dove ha sede, e il servizio che offre è gratuito e aperto a tutti.
- Cosa fa
Il Difensore si occupa, su richiesta dei cittadini o d'ufficio, di tutti i casi di cattiva amministrazione (ad esempio, ritardi, disservizi o mancate risposte) e interviene perché i competenti organi vi pongano rimedio. Suo è il compito di verificare che i procedimenti amministrativi abbiano un corso regolare e che i provvedimenti siano adottati in modo corretto e nei tempi previsti dalla legge.
Il servizio è gratuito e aperto a tutti.
L'intervento può essere richiesto senza particolari formalità sia da singoli cittadini che da associazioni, comitati, organismi di tutela, ecc.
Dopo aver ricevuto la richiesta e analizzato la pratica, il Difensore esprime un parere motivato sulla controversia per chiarire al segnalante l’azione dell’Ente o per suggerire all’Ente una diversa soluzione ai problemi riscontrati dai cittadini.
Il Difensore decide anche sui ricorsi avverso il diniego del diritto d’accesso ai documenti amministrativi. Suggerisce infine le iniziative da intraprendere e a chi rivolgersi se la questione non è di sua competenza.
- Il Difensore può
Essere consultato in relazione a:
sanità e ospedali (ad esempio, per informazioni sulle liste di attesa);
disabilità, immigrazione e disoccupazione;
pensioni, invalidità civile, inabilità al lavoro (INPS, INAIL);
trasporti e viabilità;
servizi pubblici, come energia elettrica, gas e acqua;
opere pubbliche, piani comunali e traffico;
procedimenti amministrativi e diritto di accesso agli atti;
ambiente (ad esempio, tutela del suolo e rifiuti);
cultura, istruzione e formazione.
- Il Difensore ha
Il potere di:
- intervenire perché gli organi e gli uffici della Regione, delle Province o dei Comuni eliminino episodi e cause di cattiva amministrazione, ad esempio per disfunzioni nei servizi resi;
- chiedere all’Ente competente i documenti relativi ad una pratica, senza che gli sia opposto il segreto d’ufficio;
- verificare che i procedimenti amministrativi (ad esempio, le procedure concorsuali) abbiano corso regolare e che i provvedimenti siano adottati correttamente e nei tempi previsti;
- suggerire agli Enti e agli Uffici pubblici eventuali soluzioni ai problemi riscontrati;
- Il Difensore non può
- intervenire nelle questioni tra privati (ad esempio, liti condominiali, separazioni e divorzi, questioni relative ad eredità), compresi i rapporti di lavoro;
- assistere il cittadino in giudizio;
- effettuare sopralluoghi, ispezioni, perizie o valutazioni tecniche;
- interrompere con il suo intervento i termini di un procedimento;
- applicare sanzioni;
- intervenire nelle questioni che riguardano la magistratura, le forze dell’ordine e l’esercito.
- Il Difensore non ha
- Il potere di modificare un provvedimento ma può, con la sua autorevolezza, chiedere che venga annullato o cambiato.
- L’intervento avviene nell’ottica della conciliazione e della mediazione per cercare di stabilire o di ricostruire un rapporto di fiducia fra cittadini e potere pubblico.
- In alcuni casi, può intervenire anche d’ufficio ma solo per procedimento e atti simili a quelli per cui è già stato attivato il suo intervento.