Segnalazioni
Il Difensore civico interviene:
- su richiesta dell’interessato (singoli cittadini, enti, associazioni, ecc) quando siano già stati fatti dei tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;
- d'ufficio rispetto a procedimenti e atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui è già stato attivato il suo intervento.
Ricevuta l’istanza, il Difensore civico effettua una prima verifica sulla fondatezzae l’ammissibilità della richiesta.
Se l’istanza è ricevibile, cioè se la questione rientra nelle sue competenze, il Difensore avvia un’indagine e formula un suo parere. Può, ad esempio, segnalare la questione all’Amministrazione competente e chiedere ragioni del suo operato, indicando il comportamento più corretto da tenere. In questi casi, l’Amministrazione dovrà informare il Difensore civico entro trenta giorni sulle misure che intende adottare per risolvere la questione.
Il Difensore non può modificare un provvedimento preso da altri, ma può con la sua autorevolezza suggerire di annullarlo o di modificarlo. Nella maggioranza dei casi, è l’Amministrazione stessa a correggere il proprio operato; in altri casi, l’intervento del Difensore civico serve a trovare una soluzione “amichevole” e a prevenire il ricorso al giudice.
Se l’istanza non è fondata, cioè se dall’esame della pratica emerge che la PA ha tenuto un comportamento corretto, il Difensore informa chi ha presentato il reclamo indicando le ragioni a sostegno della posizione dell’Amministrazione pubblica coinvolta.
Se la questione non è ricevibile perché esula dalle competenze del Difensore, l’ufficio indica al cittadino altri organismi pubblici o privati di tutela cui è possibile rivolgersi.
Il Difensore informa sempre l’interessato sull’esito delle iniziative intraprese e, qualora l’esito non sia positivo, indica le ulteriori azioni da intraprendere.
La presentazione del reclamo al Difensore civico non limita, tranne in rari casi, la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale o amministrativo.