Rapporto biennale sulla parità uomo-donna, si avvicina la scadenza del 15 luglio per la presentazione
12.06.2024
In attuazione dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come modificato dalla Legge n. 162/2021, il Decreto Interministeriale del 3 giugno 2024, firmato di concerto dal Ministro del Lavoro e dal Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell'allegato 1 del Decreto, attraverso l'apposito portale del Ministero del Lavoro.
NEL DETTAGLIO
L'invio deve essere effettuato entro il 15 luglio 2024, per il solo biennio 2022-2023. Per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere redatto,
- da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti (in via obbligatoria)
Le aziende che occupano oltre 50 dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati. Le aziende con sede legale all'estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, oltre 50 dipendenti.
- da parte delle aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti (su base volontaria);
- utilizzando le modalità telematiche definite nel decreto in esame e di seguito illustrate.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo di seguito riportato (allegato 1). A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è reso disponibile un apposito applicativo informatico.
Per l'annualità 2022/2023, come alternativa alla creazione di un nuovo rapporto periodico è possibile:
- l'upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello;
- utilizzare e quindi modificare/attualizzare il rapporto periodico già disponibile a sistema che riporta una copia dei dati del biennio precedente (2020/2021).
Accesso all'applicativo informativo
Per accedere all'applicativo, le aziende devono utilizzare esclusivamente lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato oppure altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l'identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
Conclusione della procedura
Al termine della procedura di compilazione degli appositi moduli, il servizio informatico del Ministero del Lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze:
- rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso;
- attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'INL, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al CNEL. Tale accesso è consentito anche alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.
N.B. La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.
Una copia del rapporto:
- unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali, entro il 15 luglio 2024, per il biennio 2022-2023, ed entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio, per i bienni successivi;
- deve essere resa disponibile dalla consigliera o dal consigliere di parità ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali che già ne sono in possesso, al lavoratore che ne faccia richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal Codice delle pari opportunità.
Laddove dall'esame del rapporto le consigliere ed i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l'esigenza possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO BIENNALE
In fase di prima applicazione delle nuove modalità sopra descritte, solamente con riferimento al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024 (cfr. Aggiornamento AP n. 146/2024). Per i bienni successivi, invece, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Le aziende che, in attuazione dell'obbligo contenuto all'articolo 47 del D.L. n. 77/2021, sono tenute a compilare il rapporto nei termini sopra indicati in conformità al modello di cui all'allegato 1 al decreto (sotto interamente riportato), fino a quando non sia reso disponibile l'applicativo informatico per la compilazione del rapporto biennale possono produrre copia del rapporto già presentato con riferimento al biennio precedente, per partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione di tale documento l'azienda. Si tratta delle aziende con più di 50 dipendenti che, ai sensi del citato articolo 47, sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC (cfr. Aggiornamento AP n. 81/2022).
ELENCHI DELLE AZIENDE OBBLIGATE ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO
Attraverso l'applicativo informatico del Ministero del Lavoro, è reso disponibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità (nonché alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta con riferimento ai rispettivi territori), l'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di redigere il rapporto.




