Rapporto biennale: disciplina, soggetti interessati, basi di computo e scadenze

24.07.2024

Rapporto biennale: disciplina, soggetti interessati, basi di computo e scadenze

LA DISCIPLINA

Le aziende pubbliche e private, con oltre 50 dipendenti, sono tenute a redigere a cadenza fissa biennale un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, da cui risultino elementi utili in ordine all'attività lavorativa dei due sessi nei vari settori economici, con riguardo alle diverse fasi professionali.

Il rapporto riguarda per ognuna delle qualifiche (dirigenti, quadri, impiegati ed operai) lo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, nonché di fenomeni di mobilità, della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per il biennio 2022-2023 il termine di trasmissione del rapporto è il 20 settembre 2024.

Per i bienni successivi, invece, il termine di trasmissione corrisponde al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute ad inviare il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile tutte le aziende,

  • sia pubbliche che private,
  • che occupano più di 50 dipendenti.

Anche le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il predetto rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, con le stesse modalità previste per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti.

BASE DI COMPUTO

Il requisito occupazionale (più di 50 dipendenti) va determinato tenendo conto del numero di dipendenti occupati nell'intero complesso aziendale sia esso articolato in una o più unità produttive, in una o più sedi territoriali.

Ai fini della determinazione del predetto limite va computata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata.

Pertanto vanno computati i lavoratori:

  • a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale;
  • a tempo determinato, a prescindere dalla durata del contratto;
  • intermittenti,
  • in regime di telelavoro;
  • gli apprendisti.

Per la determinazione della dimensione numerica dell'azienda, l'anno da considerare è il secondo del biennio. Se nel corso del biennio i dipendenti erano più di 50 ma al 31.12 risultano inferiori a 50, l'azienda non è tenuta a redigere il rapporto biennale.

MODALITÀ DI INVIO

Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modulo reso disponibile su un apposito applicativo informatico nel portale del Ministero del Lavoro (ML).

Per accedere all'applicativo, le aziende devono utilizzare esclusivamente: SPID, CIE del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato oppure altri sistemi di autenticazione previsti dal ML.

Per il biennio 2022-2023, come alternativa alla creazione di un nuovo rapporto periodico è possibile:

  • l'upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello;
  • utilizzare e quindi modificare/attualizzare il rapporto periodico già disponibile a sistema che riporta una copia dei dati del biennio precedente (2020-2021).

 

ATTENZIONE

Il Ministero del Lavoro ha reso disponibili, nella sezione dedicata alle pari opportunità del portale www.lavoro.gov.it, alcune FAQ per agevolare l'operato di aziende e consulenti. 

Una copia del rapporto deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, alle Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'INL, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Tale accesso è consentito anche alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.

ELENCO AZIENDE TENUTE ALL'INVIO

L'elenco delle aziende obbligate a redigere il rapporto, redatto su base regionale, è reso disponibile alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, nonché alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta con riferimento ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno, attraverso l'applicativo informatico del Ministero del Lavoro.

CONTENUTO DEL RAPPORTO

Il rapporto deve indicare:

  • il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile;
  • il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza;
  • il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno;
  • le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso;
  • l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale;
  • l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore.

dati forniti per la redazione del rapporto non devono riportare l'identità del lavoratore/della lavoratrice, del/della quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l'identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori /delle lavoratrici, possono essere raggruppati per aree omogenee.

LE SANZIONI

Qualora, nei termini prescritti, le aziende soggette all'obbligo di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro invita le aziende stesse a provvedere entro 60 giorni.

In caso di inottemperanza all'obbligo nei successivi 60 giorni all'invito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 euro a 2.582,28 euro.

Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

L'INL, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti biennali sulla situazione del personale maschile e femminile. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

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