Esonero contributivo per aziende con certificazione di parità di genere: possibilità di rettifica delle domande entro il 15 ottobre 2024

04.09.2024

Esonero contributivo per aziende con certificazione di parità di genere: possibilità di rettifica delle domande entro il 15 ottobre 2024

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L'articolo 5 della Legge n. 162/2021 prevede un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 (cfr. Aggiornamento AP n. 543/2021). Per accedere al beneficio in parola, i datori di lavoro devono avvalersi dello specifico modello telematico denominato "PAR_GEN", presente sul "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

Con il Messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, l'INPS comunica che i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2023 e abbiano erroneamente compilato, nell'istanza di richiesta di accesso all'esonero contributivo connesso, il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata possano rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee e il successivo invio di una nuova richiesta, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

POSSIBILITÀ DI RETTIFICA

Nonostante i chiarimenti forniti (cfr. Aggiornamenti AP n. 009/2023n. 129/2023n. 008/2024), l'INPS ha rilevato, in fase di elaborazione delle richieste di sgravio contributivo legato al possesso della certificazione di parità di genere, retribuzioni medie mensili globali non coerenti (inferiori a quelle effettive).

L'Istituto evidenzia che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata e sottolinea che la retribuzione media mensile globale stimata si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell'esonero in oggetto, nel periodo di validità della certificazione (36 mesi).

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non la retribuzione media del singolo lavoratore.

Al fine di consentire all'INPS di elaborare correttamente l'ammontare spettante, i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2023 e abbiano erroneamente compilato, nella richiesta di accesso all'esonero contributivo connesso, il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee ed invio di una nuova richiesta.

La suddetta rinuncia, nonché il successivo invio di una nuova richiesta, devono essere effettuati entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato "trasmessa", relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, saranno massivamente elaborate.

L'INPS, nel rimandare alle indicazioni operative già fornite con rifermento alle modalità di fruizione dell'esonero autorizzato (cfr. Aggiornamento AP n. 009/2023), precisa che l'effettiva fruizione della misura di esonero potrà decorrere solo all'esito dell'elaborazione massiva delle istanze trasmesse.

L'Istituto puntualizza, inoltre, che l'ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale.

LA RETTIFICA NON È NECESSARIA IN CASO DI DURATA ERRATA

Con riferimento all'esonero autorizzato, l'INPS chiarisce che i datori di lavoro privati che abbiano già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere conforme, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la certificazione conseguita nel 2023 sarà respinta.

L'Istituto chiarisce, inoltre, che i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell'esonero per l'intero periodo di validità della certificazione stessa. In tali casi, l'INPS procederà d'ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell'esonero per l'intero periodo spettante.

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