6.Cosa fa la Regione Emilia-Romagna
Legge 24 marzo 2000 n. 18Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
Articolo 3 - Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. In particolare la Regione:
a) predispone il programma poliennale e approva il piano annuale previsti dall'art. 7;
b) attua interventi diretti, di norma tramite convenzioni, per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza, anche a seguito delle proposte della Commissione di cui all'art. 210 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
c) promuove, di norma tramite convenzioni, programmi di collaborazione e cooperazione con le altre Regioni, le Universita' degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore;
d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti;
e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;
f) esercita le funzioni ad essa delegate dall'art. 9 del DPR 3/72;
g) individua, con il concorso degli organismi statali, internazionali, degli Enti locali e delle organizzazioni professionali, gli standard per la gestione di beni e istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalita' e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
h) promuove la costituzione di banche dati, la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e la loro valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di
comunicazione;
i) coordina, anche attraverso iniziative specifiche, la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attivita', nonche' sulla relativa utenza;
l) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali.
Nel 1974, per la prima volta in Italia, ha dato vita con una legge all’Istituto per i beni culturali, che opera in stretto raccordo con l’Assessorato regionale alla cultura.
L’IBC è lo strumento con cui la Regione, nell’ambito dei beni culturali:
- amministra le leggi del settore
- gestisce la programmazione degli interventi
- offre consulenza specializzata alle Province e ai Comuni
1.300 biblioteche (467 di enti locali) e oltre 20 milioni di volumi. 341 archivi storici comunali, più molti altri archivi di persone, famiglie ed enti pubblici e privati. Il servizio Soprintendenza per i beni librari e documentari dell’IBC svolge azioni di:
- tutela del patrimonio librario
- sostegno dell’organizzazione bibliotecaria e archivistica e dei relativi sistemi informativi
- catalogazione delle raccolte librarie e documentarie, e inventariazione dei complessi archivistici
- conservazione e restauro dei beni librari e documentari
- promozione di iniziative espositive, editoriali e seminariali.
Il servizio Musei e beni culturali dell’IBC si rivolge agli oltre 400 musei sul territorio con diverse attività:
- indagini conoscitive generali
- riordino e catalogazione informatizzata delle raccolte
- progettazione delle strutture
- individuazione delle corrette metodologie di conservazione e degli standard di servizio
- formazione degli operatori
- servizi rivolti ai cittadini attraverso iniziative espositive, editoriali e didattiche.
Il servizio Beni architettonici e ambientali dell’IBC:
- supporta gli enti locali nella conoscenza, nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio architettonico e naturale
- coordina il censimento, il recupero e la riqualificazione dei beni architettonici storici e contemporanei, delle testimonianze della cultura materiale e del patrimonio storico industriale
- fornisce supporto tecnico e scientifico all’attuazione delle leggi regionali in materia, e promuove il raccordo con gli organi della tutela statale
- gestisce la tutela degli alberi monumentali.