Trattamenti sanitari, vaccinazioni, diritto alla salute delle persone minori di età (giugno 2013)

Sentenze Corte suprema di Cassazione civile

17.06.2013

Massime in ordine cronologico:

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 27 aprile 2011
Numero: n. 9406
Parti: S. e altro C. Min. salute
Fonti: Giust. civ. Mass.2011,4,663
Sanità pubblica - Malattie di uomini e/o animali - Vaccinazioni e trattamenti sanitari obbligatori - Danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Condizioni - Vaccinazione secondo Sabin e secondo Salk - Prima ipotesi - Astratta pericolosità - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Contenuto - Fattispecie
Massima:
In tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite, inquadrabile nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., la normativa nazionale ha previsto in un primo tempo che tale vaccinazione si svolgesse con il sistema del virus attenuato (Sabin) e, successivamente, con quello del virus inattivato (Salk), essendo stata riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale l'astratta pericolosità del primo tipo di vaccino in determinate situazioni. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del Ministero, una volta dimostrato che il danno si sia verificato in conseguenza della vaccinazione col sistema Sabin, il giudice di merito è tenuto a verificare se la pericolosità di quel vaccino fosse o meno nota all'epoca dei fatti e se sussistessero, alla stregua delle conoscenze di quel momento, ragioni di precauzione tali da vietare quel tipo di vaccinazione o da consentirla solo con modalità idonee a limitare i rischi ad essa connessi. (Fattispecie relativa a vaccinazione praticata nel 1981).

Autorità:
Cassazione civile  sez. II
Data: 01 giugno 2010
Numero: n. 13346
Parti: Asl n. 20 Tortona Alessandria C. F.
Fonti: Giust. civ. Mass.2010,6,859   -    Ragiusan2010, 317-318, 169
Sanzioni amministrative - Applicazione - Vaccinazioni obbligatorie - Obbligo di entrambi i genitori di sottoporvi i figli minori - Sussistenza - Conseguenze - Assoggettamento di ciascun genitore alla sanzione per la relativa violazione - Necessità - Fattispecie
Massima:
L'obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni obbligatorie, incombe su entrambi i genitori, sicchè è legittimo l'assoggettamento di ciascuno di essi alla sanzione amministrativa conseguente alla relativa violazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che, in relazione alla violazione dell'obbligo anzidetto, aveva dichiarato illegittima la sanzione amministrativa irrogata alla madre del minore per il solo fatto che analogo provvedimento sanzionatorio era stato emesso nei confronti del padre dello stesso minore).

Autorità: Cassazione civile  sez. II
Data: 24 agosto 2006
Numero: n. 18391
Parti: Pinton C. Com. Villafranca Padovana
Fonti: Giust. civ. Mass.2006,7-8
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione - Notificazione della contestazione - Termine - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Configurabilità - Data di commissione della violazione - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine iniziale della notificazione - Esclusione - Fattispecie in tema di violazione dell'obbligo di eseguire le vaccinazioni obbligatorie.
In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una violazione consistente nella mancata ottemperanza all'obbligo di far eseguire le vaccinazioni obbligatorie sul figlio minore nel primo anno di vita del bambino, aveva ritenuta congrua una notifica dell'accertamento eseguita a circa otto mesi dal compimento dell'anno di vita del bambino, senza individuare la data in cui l'accertamento era stato compiuto, né tener conto della facilità dell'istruttoria, da compiersi sulla base di documenti in possesso della stessa amministrazione).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 30 giugno 2006
Numero: n. 15088
Parti: Asl 20 Tortona Alessandria C. Braggio e altro
Fonti: Giust. civ. Mass.2006,6
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni Solidarietà - Disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il sistema della l. 24 novembre 1981 n. 689, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1. (Fattispecie relativa ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzioni per infrazioni alle norme sulla vaccinazione obbligatoria; la S.C., nell'affermare il principio che precede, ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva configurato un'unica violazione e la responsabilità solidale dei genitori per la mancata sottoposizione della figlia minore alle vaccinazioni contro la poliomielite, il tetano, la difterite e l'epatite B).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 26 giugno 2006
Numero: n. 14747
Parti: L.e altro  C. Com. Creazzo
Fonti: Giust. civ. Mass.2006,6
Sanità pubblica - Malattie di uomini e/o animali - Vaccinazioni e trattamenti sanitari obbligatori - Vaccinazioni obbligatorie contro l'epatite B - Mancato rispetto dell'obbligo - Conseguente sanzione - A carico dei genitori del minore - Possibili esimenti - Individuazione.
In tema di vaccinazioni obbligatorie è onere dei genitori, cui con ordinanza ingiunzione sia stata inflitta la sanzione amministrativa per avere omesso di sottoporre la propria figlia minore a detta vaccinazione, fornire la prova che essa in tal caso avrebbe potuto correre dei rischi. È infatti principio che il genitore che intende tutelare la salute del minore non può semplicemente contrastare - per propria convinzione o per ignoranza - l'obbligo stabilito dalla legge, ma deve indicare le ragioni specifiche che rendono, nel proprio caso, sconsigliata o pericolosa la vaccinazione e allegare la prova, da un lato, della sussistenza, quantomeno fondatamente putativa, di specifiche controindicazioni e, dall'altro, dell'indifferenza della struttura sanitaria in occasione del contatto. (Fattispecie in tema di somministrazione di vaccino contro l'epatite B).
Conformi e difformi
In senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 8 luglio 2005 n. 14284; Cass. 18 luglio 2003 n. 11226.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 luglio 2005
Numero: n. 14384
Parti: Com. Ponte Nelle Alpi C. L.
Fonti: D&G - Dir. e giust.2005,37,28,  -  Giust. civ. Mass.2005,6, - Riv. it. medicina legale 2006, 1, 227(s.m.)
SANITA' PUBBLICA - Malattie di uomini e/o di animali vaccinazioni e trattamenti sanitari obbligatori
In tema di sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie, il dovere di tutelare la salute del minore da parte del genitore che costituisce causa di giustificazione della infrazione non può risolversi nella negazione, per propria convinzione, dell'esistenza dell'obbligo, o nel timore generico di un pregiudizio per il minore, ma deve concretarsi nella prospettazione di specifiche ragioni che nel singolo caso rendono la vaccinazione pericolosa e nella dimostrazione di particolari controindicazioni, desunte dalla salute del soggetto da vaccinare, o quanto meno di fatti concreti che siano comunque tali da giustificare l'erronea persuasione di un pericolo per il minore.
Conformi e difformi
In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 18 luglio 2003 n. 11226.

Autorità: Cassazione civile sez. lavoro
Data: 25 maggio2005
Numero: n. 10992
Parti: .
Fonti: Mass. Giur. It., 2005
CED Cassazione, 2005
DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.  - Danno biologico
Con riferimento all'indennizzo spettante a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge n. 210 del 1992, la sentenza n. 118 del 1996 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 2, secondo comma, e 3, settimo comma, della suddetta legge n. 210 del 1992, nella parte in cui escludono il diritto all'indennizzo per il periodo tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge - non ha innovato il termine di prescrizione del diritto, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, né tanto meno ha modificato i termini di prescrizione del diverso diritto al risarcimento del danno "ex" art. 2043 c.c., azionabile secondo le norme generali già prima del suddetto intervento legislativo.(Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, azionato nel 1995, per una vaccinazione del 1971, il cui danno era stato accertato nel 1976).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 24 marzo 2004
Numero: n. 5877
Parti: Facco e altro C. Com. Isola Vicentina
Fonti: Dir. Famiglia 2004,325
SANITA' PUBBLICA - Malattie di uomini e/o di animali vaccinazioni e trattamenti sanitari obbligatori
I genitori che non hanno adempiuto l'obbligo di sottoporre i minori alle vaccinazioni previste, incorrono nelle sanzioni amministrative ex art. 23 l. n. 689 del 1981 e non possono invocare, quale esimente, una situazione di stato di necessità per evitare un possibile futuro pericolo alla salute del minore, eventualmente derivante dalle conseguenze del vaccino stesso, pur sulla scorta di precedenti familiari in tal senso (nella specie i genitori avevano sottratto il minore alla vaccinazione obbligatoria per il timore determinato dalla grave patologia derivata ad una cuginetta, proprio in conseguenza delle vaccinazioni obbligatorie); lo stato di necessità, infatti, postula che il pericolo sia presente quando il soggetto agisce e sia imminente il danno che ne possa derivare, nè può configurarsi come esimente in relazione ad un danno futuro, tanto più quando, come nel caso delle vaccinazioni obbligatorie, il pericolo di gravi complicanze risulti del tutto trascurabile.

Autorità: Cassazione Civile sez.I
Data: 3 febbraio 2004
Numero: 1920
Fonti: Guida al Diritto, 2004, 11, 76
POTESTA’ DEI GENITORI
In tema di decadenza o di reintegrazione nella potestà, i provvedimenti di affidamento della prole e quelli emessi ai sensi dell'articolo 333 del c.c., nel quadro degli atti innominati incidenti sull'esercizio della potestà dei genitori, non sono ricorribili per cassazione, in quanto non sono assistiti dall'autorità del giudicato sostanziale, ma si caratterizzano per un'efficacia meno intensa, propria dei provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria, i quali sono soggetti a modifica o a revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi.

Autorità: Cassazione civile  sez. lav.
Data: 29 agosto 2003
Numero: n. 12684
Parti: N. L. C. Min. sanità
Fonti: Zacchia 2004, 498 (s.m.)
SANITA' PUBBLICA - Attivita' soggette a vigilanza sanitaria trasfusione del sangue umano ed emoteche
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 1 l. 25 luglio 1997 n. 238 (recante modifiche ed integrazioni alla l. 25 febbraio 1992 n. 210), in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, nella parte in cui prevede una differenziazione nel criterio di liquidazione di detti danni in funzione dell'epoca cui gli stessi risalgono, disponendo una decurtazione del trenta per cento dell'indennizzo per i danni occorsi prima della entrata in vigore della l. n. 210 del 1992; ed invero, la diversa e minore misura dell'indennizzo risponde ad una scelta discrezionale del legislatore conforme ai canoni di razionalità. Avendo l'indennizzo di cui si tratta una duplice natura, assistenziale e risarcitoria, come precisato anche dalla sentenza della Corte cost. n. 118 del 1996, e non essendo concepibile una forma di assistenza retroattiva, il legislatore del 1997 ha limitato l'equo indennizzo alla misura corrispondente alla funzione risarcitoria, che ha ritenuto discrezionalmente di fissare nella misura del trenta per cento dell'assegno per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge che lo ha istituito.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 18 luglio 2003
Numero: n. 11226
Parti: Asl Brescia C. Baiguera
Fonti: Giust. civ. Mass.2003,7-8
SANITA' PUBBLICA - Malattie di uomini e/o di animali vaccinazioni e trattamenti sanitari obbligatori
In tema di vaccinazioni obbligatorie, il genitore che intende tutelare la salute del minore non può semplicemente contrastare - per propria convinzione o per ignoranza - l'obbligo stabilito dalla legge, ma deve indicare le ragioni specifiche che rendono, nel proprio caso, sconsigliata o pericolosa la vaccinazione e allegare la prova, da un lato, della sussistenza, quantomeno fondatamente putativa, di specifiche controindicazioni e, dall'altro, dell'indifferenza della struttura sanitaria in occasione del contatto. (Fattispecie in tema di sanzioni amministrative irrogate nei confronti di un genitore che aveva contravvenuto all'obbligo, previsto dalla legge n. 165 del 1992 e punito dall'art. 7 della medesima, di sottoporre la propria figlia alla vaccinazione obbligatoria contro l'epatite B, che invocava l'applicazione, nel suo caso, della scriminante di cui all'art. 4 della legge n. 689 del 1981).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 15 luglio 2003
Numero: n. 11022
Parti: Proc. gen. Ancona C. M. e altro
Fonti: Foro it.2004,I,2485
CASSAZIONE CIVILE - Ricorso nell'interesse della legge
SANITA' PUBBLICA - Malattie di uomini e/o di animali vaccinazioni e trattamenti sanitari obbligatori
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal p.m., avverso i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria in materia di vaccinazioni obbligatorie dei minori, trattandosi di provvedimenti di volontaria giurisdizione, pertanto diretti a tutelare in via interinale l'interesse del minore senza risolvere alcun contrasto tra diritti soggettivi e privi del requisito della definitività, essendo in ogni tempo revocabili

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 15 ottobre 1999
Numero: n. 729
Parti: De Bernardi e altro C. Proc. gen. A. Ancona
Fonti: Giur. it.2000,1150
POTESTA' DEI GENITORI - Genitore condotta pregiudizievole
Il decreto con il quale la corte di appello provveda, in sede di reclamo, avverso le pronunce di decadenza e di reintegrazione nella potestà genitoriale ovvero di affidamento della prole emesse ai sensi degli art. 330, 332 e 333 c.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 cost.; tale inammissibilità si estende anche alle decisioni che confermino il provvedimento con cui il tribunale abbia disposto la somministrazione di vaccinazioni obbligatorie ad un minore. Tali provvedimenti, stante la loro revocabilità, modificabilità ed inidoneità ad acquistare autorità di cosa giudicata, configurano espressione di giurisdizione volontaria in quanto non risolvono conflitti tra contrapposti diritti soggettivi risultando, bensì, preordinati all'esigenza prioritaria della tutela interinale del minore.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 04 marzo 1996
Numero: n. 1653
Parti: Gennaro e altro  C. Proc. gen. A. Torino
Fonti: Giust. civ. Mass.1996, 284, Famiglia e diritto 1996, 368
POTESTA' DEI GENITORI - Genitore condotta pregiudizievole
In tema di sottoposizione di un minore alle vaccinazioni obbligatorie (contro la difterite, la poliomelite ed il tetano), è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. che - senza dedurre l'esistenza di uno specifico pericolo per la salute del minore, eziologicamente collegato all'effettuazione delle vaccinazioni, in dipendenza di una particolare condizione sanitaria del soggetto - sia diretto contro il provvedimento della corte di appello, confermativo del decreto del tribunale per i minorenni, che incarica gli operatori sanitari di provvedere alle vaccinazioni del minore, anche senza il consenso dei genitori, atteso che il provvedimento impugnato non è diretto a risolvere una controversia su diritti soggettivi, bensì ad assicurare l'effettuazione di misure finalizzate alla tutela della salute del minore e di quella della collettività. (Nella specie, secondo i ricorrenti sarebbe mancata la prova del pregiudizio derivante al minore dal non essere sottoposto alle vaccinazioni).

Autorità: Cassazione civile  sez. I
Data: 15 luglio 1995
Numero: n. 7744
Parti: Tognacchini C. Proc. Gen. presso Corte app. Venezia
Fonti: Giust. civ. Mass.1995,1381
POTESTA' DEI GENITORI - Provvedimenti del tribunale
È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. contro il provvedimento della corte d'appello confermativo del decreto del tribunale per i minorenni che dispone l'affievolimento della potestà dei genitori limitatamente alla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie nei confronti del figlio minore, atteso che tale provvedimento non è diretto a risolvere controversie su diritti soggettivi, nemmeno sotto il profilo del diritto alla libertà personale, bensì ad assicurare la presentazione del minore all'autorità sanitaria per l'effettuazione da parte di quest'ultima, in mancanza di controindicazioni, di misure finalizzate alla tutela della salute del minore.

Autorità: Cassazione Civile Sez. Unite
Data: 28 gennaio 1995
Numero: 1026
Fonti: Mass. Giur. It, 1995
POTESTA' DEI GENITORI
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli art. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria, non contenziosa, perchè non risolvono conflitti fra diritti posti su piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli, e sono altresì soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme. Detti provvedimenti, pertanto, ancorchè adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non sono ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la ulteriore conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 cost. e non sono impugnabili con ricorso per cassazione.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 28 marzo 1994
Numero: n. 3009
Parti: Cinel e altro C. Proc. gen. A. Venezia
Fonti: Riv. it. medicina legale 1997, 797;  Mass. Giur. It., 1994; Dir. Famiglia, 1996, 56
SANITA' PUBBLICA - Malattie di uomini e/o di animali vaccinazioni e trattamenti sanitari obbligatori
Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni, con il quale, ai sensi dell'art. 333 c.c., si fa obbligo ai genitori esercenti la potestà parentale di presentare il figlio minore alle autorità sanitarie competenti per gli accertamenti immunologici, richiesti dalla particolarità del caso, al fine dell'eventuale assoggettamento del medesimo alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomelite, tutelando così, in via interinale, gli interessi del figlio senza risolvere alcun contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, nè incidere sul suo diritto alla salute, non acquista autorità di cosa giudicata, essendo sempre revocabile, e non può, conseguentemente, essere impugnato, ex art. 111 cost., in Cassazione.


 

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