Sicurezza urbana (marzo 2017)

Normativa nazionale

27.03.2017

Il Decreto Legge 14/2017 si inserisce nel contesto delineato dal precedente Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92  "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125  (c.d. Pacchetto sicurezza) con il quale il Governo ha introdotto nuove misure in tema di sicurezza pubblica.

In particolare  l'art. 6  del Decreto 92/2008 ha modificato l'art. 54  del D.Lgs 267/2000 (TUEL), attribuendo ai Sindaci (in veste di Ufficiali del Governo) il potere di adottare ordinanze anche contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. Le funzioni sono esercitate dal Sindaco in qualità di organo del decentramento statale e, come tale, assoggettato ai poteri di gerarchia del Prefetto (nei confronti del quale si prevede un vero e proprio obbligo di informazione preventiva su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico) e del Ministro dell’interno.

L'art. 7 ha esteso la predisposizione di piani coordinati di controllo del territorio, per specifiche esigenze, anche ai comuni minori e alle forme associative sovracomunali, per potenziare la capacità di intervento della polizia locale nelle attività ordinarie.

Con successivo Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008  sono stati meglio definiti gli ambiti di intervento e azione dei Sindaci.  La Corte costituzionale, con Sentenza n.196/2009si è pronunciata sul D.M. 5 agosto 2008,  il cui articolo 1 configura la “sicurezza urbana” come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale; i poteri dei Sindaci sono stati inquadrati tra quelli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati,  espressione quindi della materia “sicurezza pubblica” di cui all'art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione, e non delle funzioni di polizia amministrativa riconducibili alla competenza regionale.

Il comma 439  dell’art. 1, Legge finanziaria 2007  ha autorizzato i Prefetti a stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi.

Il  20 marzo 2007 è stato stipulato un Patto per la sicurezza tra il Ministero dell’Interno e l’ANCI, che ha coinvolto tutti i comuni italiani e, nell’ambito di questo Accordo cornice, un’Intesa per la sicurezza delle aree urbane con i Sindaci delle città sedi di aree metropolitane. Il Patto con l’ANCI ha rappresentato l’Accordo quadro di riferimento per sviluppare con i Comuni accordi locali, nel quadro di un rapporto di sussidiarietà tra organismi statali ed enti locali e territoriali (consultabile qui il testo dell'Accordo per l’Area metropolitana di Bologna)

Alcuni provvedimenti d’urgenza hanno introdotto, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, la possibilità di ricorrere alle Forze armate, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, per lo svolgimento di compiti di vigilanza su siti istituzionali e obiettivi sensibili e per il presidio del territorio,  a partire dall’art. 7-bis del Decreto Legge. 92/2008 che consentiva l’utilizzo da parte dei prefetti di un contingente massimo di 3.000 militari per una durata massima di sei mesi, rinnovabile una sola volta. Negli anni successivi l’utilizzo è stato prorogato e il contingente è stato aumentato. L'ulitmo intervento legislativo risale al 2015, con Decreto legge 19 giugno 2015,  n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" ( si veda art 5 bis).

Il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori", ha autorizzato i comuni ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a fini di tutela della sicurezza urbana.

Con  l’art. 3, commi 40, 41, 42 e 43 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” è stata introdotta la facoltà per il Sindaco, previa intesa con il Prefetto, di avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio. La Corte costituzionale, con Sentenza n. 226/2010 ne ha dichiarato la parziale illegittimità.

 Si segnala infine, nel luglio 2016, l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Camera dei Deputati. Delibera 27 luglio 2016)