Riforma del Titolo V (maggio 2016)

03.05.2016

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Dopo un lungo iter legislativo, il 12 aprile 2016 è stato approvato dal Parlamento a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, il testo definitivo della Legge costituzionalerecante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione".
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016.
Entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono richiedere che si proceda al referendum popolare. 
Con Ordinanza 4 agosto 2016 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima la richiesta di referendum popolare confermativo, che avrà luogo il 4 dicembre 2016, come da Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 132/2016. Il testo del quesito referendario è stato pubblicato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016. (G.U. n. 227 del 28/09/2016). Il referendum confermativo del 4 dicembre 2016 non ha approvato il processo di riforma costituzionale.

La riforma dispone il superamento dell'attuale sistema di bicameralismo paritario e la contestuale trasformazione del Senato in organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali; introduce modifiche alla disciplina del procedimento legislativo e interviene sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione, eliminando la competenza legislativa concorrente e sopprimendo ogni riferimento alle province nella Costituzione; dispone inoltre la soppressione del CNEL.

Il Titolo V parte seconda della Costituzione (articoli da 114 al 133) regola i rapporti tra lo Stato e gli enti locali (Regioni, città metropolitane e comuni).
L’attuale riforma, eliminando la competenza legislativa concorrente delle Regioni, e sopprimendo ogni riferimento alle province nel testo costituzionale, incide profondamente sull’assetto istituzionale della nostra Repubblica.

Queste le principali modifiche apportate ai singoli articoli:

Art. 114
Sono soppressi i riferimenti costituzionali relativi alle province, quali enti costitutivi della Repubblica.

Art. 116
L’articolo in questione disciplina il c.d. “regionalismo differenziato”. In particolare viene ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle Regioni, e ai fini dell’attribuzione, viene introdotta la necessaria condizione di equilibrio tra entrate e spese di bilancio della Regione. L’attribuzione delle forme speciali di autonomia avverrà con legge "approvata da entrambe le Camere", senza però richiedere la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117
Viene rivisto profondamente il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni. In particolare viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale.
Tra le materie attribuite alla competenza esclusiva statale si richiamano, in particolare:
politica estera, difesa dello Stato, ordine pubblico e sicurezza,  coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare, l'ordinamento scolastico, l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.
Tra quelle attribuite alle Regioni:
pianificazione territoriale, infrastrutture e mobilità; organizzazione servizi sanitari e sociali; formazione professionale e diritto allo studio; promozione dei beni culturali, valorizzazione e organizzazione del turismo. Inoltre “ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato”.

Viene inoltre introdotta la c.d. "clausola di supremazia", in base alla quale la legge statale - su proposta del Governo - può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero al tutela dell'interesse nazionale.

Art. 118
Tutte le funzioni amministrative dovranno essere improntate alla semplificazione e alla trasparenza, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Art. 119
Comuni, Città metropolitane e Regioni avranno autonomia finanziaria di entrata e di spesa; le risorse dovranno assicurare il finanziamento integrale delle loro funzioni pubbliche.

 

Per un quadro completo delle modifiche introdotte, si rimanda al Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati:
Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione - Ddl Cost. A.C. 2613-D e abb. - Testo a fronte tra gli articoli della Costituzione, il disegno di legge del Governo e le modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare
Dossier n. 216/12 - parte seconda

 

L’approfondimento, corredato da bibliografie tematiche, sitografia e normativa di riferimento, propone, unitamente ai precedenti dossier “Riforma delle province” e “Riforma del Senato”, un quadro generale della riforma costituzionale approvata definitivamente ad aprile 2016.


Dossier: Riforma del Titolo V (maggio 2016)
a cura della Biblioteca dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Pagina aggiornata il 28 settembre 2016