Iniziativa di legge popolare
È uno degli strumenti di partecipazione previsti dallo Statuto. Si concretizza nella facoltà di presentare un progetto di legge (pdl) al presidente dell’Assemblea, da parte di almeno 5.000 elettori, di ciascun Consiglio provinciale o di uno o più Consigli comunali che rappresentino – singolarmente o complessivamente – una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.
L’iniziativa consiste in un testo scritto, accompagnato dalla relazione illustrativa che ne spiega le finalità e il contenuto, e dalla relazione tecnico-finanziaria nel caso in cui la proposta preveda spese o minori entrate per la Regione.
La proposta deve riguardare le materie che rientrano nella potestà legislativa regionale e deve rispettarne i limiti. Non è ammessa per la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura.
Testo e relazione della proposta devono essere depositati dai promotori dell’iniziativa all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, insieme ad almeno 300 firme autenticate nei modi previsti dalla legge.
Controllata l’autenticità e la regolarità delle firme e delle certificazioni da parte degli uffici, la Consulta di garanzia statutaria si esprime circal'ammissibilità della richiesta. Dichiarata l’ammissibilità, entro centottanta giorni i promotori devono depositare cinquemila firme validamente autenticate. Gli uffici verificano la validità delle firme e la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta.
I cittadini che intendono presentare una proposta di legge possono chiedere all’Ufficio di presidenza di essere assistiti nella sua stesura e richiedere dati e informazioni.
Qui sotto la modulistica da scaricare e utilizzare per la presentazione del progetto di legge popolare.
Schema pdl popolare (doc, 62.0 KB)
Deposito e nomi promotori (doc, 32.0 KB)
Richiesta contributo (doc, 29.5 KB)
Nomi rappresentanti sottoscrittori (doc, 29.5 KB)
(Ultimo aggiornamento 12/01/2026)

