Tutelare la salute dei minori per assicurare il loro benessere

19.11.2012

Tutelare la salute dei minori per assicurare il loro benessere

La Convenzione Internazionale sui Diritti per l’Infanzia, (ONU - 20 novembre 1989), ratificata dall’Italia con la legge n.176 del 27/5/1991 all’art.3 impegna gli Stati ad “assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere”  e a vigilare “affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute”.

Benessere che si assicura, come rileva l’articolo stesso, attraverso la tutela della salute. La malattia, e la conseguente possibile ospedalizzazione, può essere un’esperienza difficile per i bambini e gli adolescenti: il distacco dall’ambiente familiare, le cure mediche talvolta dolorose o invasive, la mancanza di preparazione al ricovero sono fattori che possono concorrere a determinare un vero e proprio trauma.

Molti i passi avanti fatti in questo senso: sono numerose le carte dei diritti in ospedale, a partire dalla carta di Each, finalizzate a minimizzare per quanto possibile l’impatto della malattia sulla vita del bambino.

E ancora benessere e salute sono declinabili in garanzie di ambiente di vita migliore, quindi raggiungibile attraverso azioni politiche ed amministrative che diminuiscano per esempio l’emissione di agenti inquinanti o di rumori ed incentivino viceversa comportamenti virtuosi.

Come in questo panorama si colloca il possibile intervento del Garante regionale per l’infanzia? Attraverso una serie di azioni possibili volte alla promozione ed alla protezione dei diritti dei minori.

Gli interventi di promozione attuati dal garante sono finalizzati a stimolare e consolidare la collaborazione e l’integrazione tra i servizi sanitari, socio educativi e sociali delle regione, questo nella convinzione che solo attraverso una forte sinergia sia possibile garantire interventi di prevenzione e di cura a tutti i bambini con standard di qualità elevati.

Sul versante della protezione, poi, il garante può, qualora lo ritenga opportuno al fine di evitare o eliminare una situazione di pregiudizio nei confronti di un bambino o di un adolescente,intervenire d’ufficio nei confronti delle istituzioni competenti con raccomandazioni, segnalazioni ed inviti ad assumere idonei provvedimenti.

Garante quindi come tessitore di una rete tra tutti i soggetti coinvolti, stimolo alla collaborazione e alla condivisione, ponte tra istituzioni e istituzioni e tra queste ed i soggetti bisognosi di tutela per far sì che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo abbia una considerazione preminente” (art. 3 della Convenzione ONU).


 

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