Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - Decreto 7 agosto 2023Erogazione della somma di euro 97.511.198,93 - capitolo 703 - a favore delle regioni in attuazione dell'ordinanza 24 marzo 2023, n. 978, recante: «Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145» - esercizio finanziario 2023 - annualità 2022-2023. (GU n.201 del 29-08-2023)
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Normativa statale
Sentenza Corte Costituzionale 39/2024 - bilancio regionaleNorme della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2020) e della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali) - Ricorso promosso dalla Corte dei Conti - il rimettente premette che, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio 2021, riscontrava la non correttezza del saldo negativo iniziale, sul quale si sono sviluppate le scritture di competenza del 2021, rispetto al valore che detto saldo avrebbe dovuto assumere - il giudice a quo osserva che l’approvazione del rendiconto in contrasto con la reale situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2020 non avrebbe consentito una corretta attività di programmazione di bilancio per il successivo esercizio 2021 - la non corretta rappresentazione della situazione finanziaria regionale, risultante dalla marcata sottovalutazione del cospicuo disavanzo, determinerebbe l’illegittimità costituzionale anche della legge di assestamento del bilancio regionale, in ragione della connessa sottostima delle quote di disavanzo da applicare al 2021 e del conseguente indebito ampliamento della spesa. Decisione: illegittimità.
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Sentenza Corte Costituzionale 114/2023 - bilancio regionaleNorme della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 14, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. (derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da Trenitalia S.p.A. nell’anno 2020)» - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri - le disposizioni impugnate contengono rispettivamente il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Regione Molise derivante da servizi di trasporto pubblico locale resi da Trenitalia spa e la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale riconoscimento - procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio. Decisione: illegittimità.
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Dalla Corte costituzionale
Sentenza Corte Costituzionale 118/2023 - bilancio regionaleNorme della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 15, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio fonia e connettività reso da Fastweb S.P.A. nell’anno 2020» - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri - riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Regione - principio dell’annualità del bilancio. Decisione: illegittimità.
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Sentenza Corte Costituzionale 122/2023 - bilancio regionaleNorme della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 18, recante «Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii. Ditte TPL extraurbano – altre fatture 2020», e degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 19, recante «Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii. Ditte TPL extraurbano» - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri - le norme censurate riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio relativi al pagamento di fatture in favore di aziende del trasporto extra-urbano, provvedendo a darvi copertura senza indicazione del bilancio a cui tali spese sono imputate. Decisione: illegittimità.
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Sentenza Corte Costituzionale 9/2024 - bilancioNorme del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nel testo vigente ratione temporis; dell’art. 4, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021) e dell’art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale) - Ricorso promosso dalla Corte dei Conti per la Regione Siciliana - le norme censurate individuano un percorso di ripiano di alcune quote del complessivo disavanzo finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2018 diverso da quello previsto dal modello generale e uniforme di disciplina posto dal d.lgs. n. 118 del 2011 e determinano un ampliamento della capacità di spesa non consentita; gli stanziamenti definitivi del Conto del bilancio 2020 relativi al disavanzo finanziario, oggetto di rendicontazione, conseguono a variazioni di bilancio disposte ad esercizio concluso, in violazione del principio costituzionale dell’annualità. Decisione: illegittimità.
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Sentenza Corte Costituzionale 109/2023 - bilancioNorme della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2022, n. 7 (Disposizioni per l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e modifiche alla l.r. 36/2013) - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri - la norma oggetto di giudizio individua le attività che hanno ad oggetto l’individuazione, il censimento e l’eventuale catalogazione delle aree minerarie dismesse e l’elaborazione di progetti di valorizzazione - in particolare, la disposizione censurata prevede attività composite e articolate, attuabili in interventi successivi, la cui ampiezza e portata dovrà essere definita nel corso del tempo e stanzia le somme necessarie per l’adozione del programma di recupero dei siti minerari dismessi rinviando a successivi esercizi lo stanziamento delle somme che si renderanno necessarie per l’attuazione degli interventi programmati, nella misura definita in base agli esiti dell’attività progettuale. Decisione: non fondatezza.
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Sentenza Corte Costituzionale 102/2023 - concorrenzaNorme della legge della Regione Abruzzo 9 giugno 2022, n. 9, recante «Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d’acqua a uso idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)» - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri - concessione di grandi derivazioni idroelettriche - la disposizione impugnata esclude dall'applicazione della legge che la contiene le grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno l’80 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore. Decisione: illegittimità.
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Sentenza n. 171/2012 in materia di Turismo - AmbienteNorme della Regione Lazio - Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta - Possibilità di realizzare manufatti prefabbricati, quali bungalow, trilocali, bilocali, monolocali, capanni, gusci, e tukul - Lamentata installazione di strutture edilizie permanenti nelle aree protette, senza l'acquisizione del necessario parere degli enti gestori - Contrasto con le norme nazionali a tutela delle aree protette; Installazioni di case mobili e dei relativi preingressi e cucinotti.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza
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Sentenza n. 173/2012 in materia di Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblicoDecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 – Ricorsi promossi dalle Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Puglia - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Obbligo per le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50% la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, salva prevista deroga - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale - Previsione che l'obbligo di spesa suddetto possa essere superato esclusivamente nel caso di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa - Lamentato carico alla sola Regione dell'onere di istituire risorse aggiuntive per i contratti a tempo determinato prorogati in virtù della deroga - Divieto di corrispondere importi per l'espletamento di incarichi di livello dirigenziale aggiuntivi - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa, vincolanti le Regioni, gli enti locali, gli enti regionali, intervento statale unilaterale nella contrattazione collettiva con riduzione dei trattamenti - Obbligo per le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50% la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti di formazione-lavoro, i rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta applicazione delle predette disposizioni in via diretta, anziché come principi, agli enti locali e agli enti pubblici regionali - Società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche - Obbligo di adeguamento delle politiche assunzionali alle disposizioni introdotte per le amministrazioni pubbliche - Limiti alle assunzioni degli enti pararegionali e paracomunali - Lamentata imposizione di vincoli puntuali di spesa ad enti differenti rispetto a quelli sui quali lo Stato dispone della competenza legislativa; Possibilità di trattenimenti in servizio del personale solo entro i limiti delle facoltà assunzionali consentiti in base alle cessazioni del personale - Conseguente proporzionale riduzione delle risorse destinabili alle nuove assunzioni per un importo pari al trattamento retributivo destinato ai dipendenti trattenuti in servizio - Enti di nuova istituzione - Limitazioni alle assunzioni, per la durata di un quinquennio, secondo un piano sottoposto ad approvazione statale - Lamentata imposizione di vincoli puntuali di spesa e giuridici ad enti differenti rispetto a quelli sui quali lo Stato dispone della competenza legislativa.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere
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