Contenzioso Stato Regione - Anno 2009
Ricorsi dello Stato avverso leggi emanate dalla Regione Emilia-Romagna
Legge regionale 23 luglio 2009, n. 8
Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Bollettino Ufficiale n. 126 del 23 luglio 2009
- legge regionale impugnata
- Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministro del 24 settembre 2009 (pdf, 116.0 KB)
per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 24 settembre 2009.
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, n. 43 del 28 ottobre 2009) - Sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 12 maggio 2010 (pdf, 40.8 KB)
depositata in cancelleria il 20 maggio 2010
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, n. 21 del 26 maggio 2010)
Dispositivo: La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate con il ricorso
Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012
Bollettino Ufficiale n. 223 del 24 diecembre 2009
- Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministro del 22 febbraio 2010, n. 29 (pdf, 144.1 KB)
per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 2 marzo 2010.
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, n. 13 del 31 marzo 2010)
- Sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 10 gennaio 2011 (pdf, 58.6 KB)
depositata in cancelleria il 12 gennaio 2011
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, n. 3 del 19 gennaio 2011)
Dispositivo: La Corte in parte accoglie, in parte dichiara l'inamissibilità e in parte dichiara l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate col ricorso.