Anno 2009
Ricorsi della Regione Emilia-Romagna avverso leggi emanate dallo Stato
Legge 15 luglio 2009, n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
(Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170 - Suppl. Ordinario n.128)
- Legge statale impugnata
- Ricorso della Regione Emilia-Romagna del 21 settembre 2009, n. 66
per questioni di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 29 settembre 2009.
(Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, n. 43 del 28 ottobre 2009) - Sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 21 giugno 2010 (pdf, 80.7 KB)
depositata in cancelleria il 24 giugno 2010
(Gazzetta Ufficiale 1a serie Speciale Corte-costituzionale, n. 26 del 30 giugno 2010)
Dispositivo: La Corte dichiara in parte l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e in parte dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 41, 42 e 43, della medesima legge 15 luglio 2009, n. 94, promosse dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, in riferimento agli artt. 117, secondo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione
Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia
(Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009, n. 176 - Suppl. Ordinario n.136)
- Legge statale impugnata
- Ricorso della Regione Emilia-Romagna del 29 settembre 2009
per questioni di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009.
(Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, n. 46 del 18 novembre 2009) - Sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 23 giugno 2010 (pdf, 197.9 KB)
depositata in cancelleria il 22 luglio 2010
(Gazzetta Ufficiale 1a serie Speciale Corte-costituzionale, n. 30 del 28 luglio 2010)
Dispositivo: La Corte costituzionale, dichiara in parte l'inamissibilità e in parte l'infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionalita' sollevate dalla regione Emilia-Romagna col ricorso di cui sopra.
Legge 3 agosto 2009, n. 102
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali
(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140)
- Legge statale impugnata
- Ricorso della Regione Emilia-Romagna del 30 settembre 2009, n. 88
per questioni di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2009 - Sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 9 giugno 2010 (pdf, 69.2 KB)
depositata in cancelleria il 17 giugno 2010
(Gazzetta Ufficiale 1a serie Speciale Corte-costituzionale, n. 25 del 23 giugno 2010)
Dispositivo: La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimita' costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana, dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103
Legge 20 novembre 2009, n. 166
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee
(Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009 - Supplemento ordinario n. 215)
- Legge statale impugnata
- Ricorso della Regione Emilia-Romagna del 21 gennaio 2010, n. 13
per questioni di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 28 gennaio 2010 - Sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 (pdf, 280.0 KB)
deposin cancelleria il 17 novembre 2010
(Gazzetta Ufficiale itata 1a serie Speciale Corte-costituzionale, n. 47 del 24 novembre 2010)
Dispositivo: La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimita' costituzionale promosse dalla Regione Emilia-Romagna col ricorso di cui sopra