Anno 2002
Ricorsi della Regione Emilia-Romagna avverso leggi emanate dallo Stato
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
(Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305)
- Legge statale impugnata
- Ricorso della Regione Emilia-Romagna del 28 febbraio 2003, n. 25
per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 7 marzo 2003.
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, n. 17 del 30 aprile 2003) - Sentenza della Corte costituzionale n. 260 dell’8 luglio 2004
depositata in cancelleria il 22 luglio 2004
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 28 luglio 2004, n. 29)
Dispositivo: Dichiara l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte - Sentenza della Corte costituzionale n. 261 dell’8 luglio 2004
depositata in cancelleria il 22 luglio 2004
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 28 luglio 2004, n. 29)
Dispositivo: Dichiara l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta - Sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 13 ottobre 2004
depositata in cancelleria il 21 ottobre 2004
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 27 ottobre 2004, n. 42)
Dispositivo: Dichiara l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte - Sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 28 ottobre 2004
depositata in cancelleria il 5 novembre 2004
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 10 novembre 2004, n. 44)
Dispositivo: In parte accoglie e in parte dichiara infondato il ricorso - Sentenza della Corte costituzionale n. 345 del 28 ottobre 2004
depositata in cancelleria il 15 novembre 2004
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 17 novembre 2004, n. 45)
Dispositivo: Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale sollevate - Sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 15 novembre 2004
depositata in cancelleria il 25 novembre 2004
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 1 dicembre 2004, n. 47)
Dispositivo: Dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata - Sentenza della Corte costituzionale n. 381 dell’1 dicembre 2004
depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 22 dicembre 2004, n. 49)
Dispositivo: Dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate - Sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 13 dicembre 2004
depositata in cancelleria il 17 dicembre 2004
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 22 dicembre 2004, n. 49)
Dispositivo: In parte accoglie e in parte dichiara infondato il ricorso - Sentenza della Corte costituzionale n. 414 del 13 dicembre 2004
depositata in cancelleria il 23 dicembre 2004
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 29 dicembre 2004, n. 50)
Dispositivo: La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso - Sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 16 dicembre 2004
depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 5 gennaio 2005, n. 1)
Dispositivo: In parte accoglie e in parte dichiara infondato il ricorso - Sentenza della Corte costituzionale n. 424 del 16 dicembre 2004
depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 5 gennaio 2005, n. 1)
Dispositivo: La Corte in parte accoglie e in parte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate - Sentenza della Corte costituzionale n. 427 del 16 dicembre 2004
depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 5 gennaio 2005, n. 1)
Dispositivo: La Corte dichiara l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata col ricorso - Sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 12 gennaio 2005
depositata in cancelleria il 26 gennaio 2005
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 2 febbraio 2005, n. 5)
Dispositivo: La Corte in parte accoglie e in parte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate - Sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 12 gennaio 2005
depositata in cancelleria il 26 gennaio 2005
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 2 febbraio 2005, n. 5)
Dispositivo: La Corte in parte accoglie e in parte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate - Sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 12 gennaio 2005
depositata in cancelleria il 26 gennaio 2005.
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 2 febbraio 2005, n. 5)
Dispositivo: La Corte in parte accoglie e in parte dichiara l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate col ricorso - Sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 12 gennaio 2005
depositata in cancelleria il 27 gennaio 2005
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 2 febbraio 2005, n. 5)
Dispositivo: La Corte dichiara l’infondatezza delle questioni di legittimità sollevate col ricorso - Sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 12 gennaio 2005
depositata in cancelleria il 27 gennaio 2005
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 2 febbraio 2005, n. 5)
Dispositivo: La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate col ricorso - Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 12 gennaio 2005
depositata in cancelleria il 27 gennaio 2005
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 2 febbraio 2005, n. 5)
Dispositivo: La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate col ricorso - Sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 13 gennaio 2005
depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005.
(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale-Corte costituzionale, 2 febbraio 2005, n. 5)
Dispositivo: La Corte in parte accoglie e in parte dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate col ricorso