Statuto e Regolamento

Statuto della Regione Emilia-Romagna

È la principale fonte normativa delle Regioni: in armonia con la Costituzione, ne definisce la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto regola anche altri aspetti, come l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum e la pubblicazione di leggi e regolamenti regionali. Ad approvarlo e modificarlo è l'Assemblea legislativa con una legge adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con due deliberazioni successive a intervallo non inferiore ai due mesi.

L'attuale Statuto dell'Emilia-Romagna, il terzo dalla nascita della Regione, è stato approvato nel 2005 con importanti novità, in particolare per quel che riguarda la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni e la partecipazione di queste alle politiche europee.

Rispetto allo Statuto del 1990, il secondo in ordine di tempo dalla nascita della Regione, i cambiamenti più rilevanti riguardano l'elezione diretta del presidente della Regione e il rapporto tra Giunta e Assemblea, con un riequilibrio di poteri a favore di quest'ultima di cui vengono meglio evidenziate anche le funzioni di controllo, indirizzo e programmazione.

Un'altra importante novità riguarda l'introduzione di nuovi organi istituzionali, tra questi la Consulta di garanzia statutaria  e il Consiglio delle autonomie locali (Cal).

Dal 2005 ad oggi, lo Statuto è stato modificato altre due volte, rispettivamente nel 2009 e nel 2013. La prima revisione ha confermato in 50 il numero dei consiglieri regionali (che la norma precedente prevedeva di aumentare a 65+2 a partire dal 2010), con la seconda il numero degli assessori è stato portato da 12 a 10.

Per saperne di più: Consulta lo Statuto

Regolamento dell'Assemblea legislativa

Oltre a legiferare a livello regionale, le Regioni dispongono anche di potestà regolamentare, possono cioè emanare regolamenti nelle materie di potestà legislativa concorrente e in quelle non espressamente riservate alla legislazione statale.

L'articolo 49 dello Statuto prevede che questa competenza sia riservata alla Giunta, ad esclusione del regolamento relativo al funzionamento dell'Assemblea legislativa e ai regolamenti nelle materie delegate dallo Stato.

L'Assemblea legislativa ha approvato il proprio Regolamento interno nel 2007, e vi ha apportato alcune modifiche nel 2014. Il Regolamento si compone di 12 titoli e 125 articoli, che nel complesso disciplinano l’organizzazione interna, le attività dell'Assemblea e le relative procedure.

Fra i principali aspetti presi in esame:

  • la convalida e la decadenza dei consiglieri regionali, la costituzione degli organi e dei gruppi (titolo I);
  • i compiti del presidente e dell'Ufficio di presidenza (titolo II);
  • la programmazione dei lavori (III);
  • l'attività delle commissioni (IV);


Il Regolamento interviene anche su altri aspetti, quali:

  • gli strumenti e i procedimenti per favorire la partecipazione dei cittadini alle decisioni dell'Assemblea, fra questi le udienze conoscitive e le audizioni (V);
  • le modalità e gli strumenti per garantire la qualità della legislazione (VI);
  • i rapporti con il Consiglio delle autonomie locali e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (VII);
  • le commissioni assembleari speciali (VIII).
Giunta per il regolamento
All'inizio di ogni legislatura, in base all'articolo 9 del Regolamento interno, è istituita la giunta per il regolamento assembleare, a cui spetta il compito di esprimere pareri su questioni interpretative del regolamento che le vengono sottoposte dal presidente dell'Assemblea, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso della seduta. È composta dal presidente dell'Assemblea, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle opposizioni, eletti dall'Assemblea con votazione segretaSe insorgono controversie d'interpretazione del regolamento nel corso delle sedute dell'Assemblea, spetta al presidente dell'Assemblea la decisione finale. 
L'iniziativa delle proposte di modifica del regolamento interno appartiene esclusivamente ai consiglieri regionali e la commissione assembleare competente procede all'esercizio della funzione preparatoria e referente all'Assemblea. La giunta per il regolamento con voto unanime può proporre all'Assemblea modifiche e integrazioni al regolamento, che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie od utili allo svolgimento dei lavori. La proposta della giunta per il regolamento è sottoposta all'Assemblea ed è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri.