Referendum abrogativo
Il referendum abrogativo produce l’effetto di abrogare totalmente o parzialmente un atto della Regione.
Può avere ad oggetto l’abrogazione totale o parziale:
- di una legge regionale:
- di un regolamento;
- di uno o più atti amministrativi di interesse generale.
Può essere richiesto da:
- almeno 40.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della Regione;
- 10 Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti dell’Emilia-Romagna secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale;
- almeno due Consigli provinciali.
L’iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza dell’Assemblea legislativa regionale.
Inoltre, non possono essere sottoposti a referendum abrogativo:
- lo Statuto della Regione;
- i regolamenti interni agli organi regionali;
- le norme che regolano il funzionamento di istituti e organi di rilevanza costituzionale o statutaria;
- le leggi tributarie e di bilancio;
- le leggi elettorali;
- le leggi di esecuzione delle normative comunitarie;
- le leggi di ratifica, attuazione e esecuzione degli accordi internazionali della Regione, le intese con altre Regioni italiane e i loro regolamenti attuativi;
- un quesito già dichiarato inammissibile qualora non sia trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.
L’iniziativa referendaria e lo svolgimento della consultazione popolare è regolata dalla legge regionale numero 34/1999, modificata dalla legge regionale numero 8/2006 e dalla legge regionale numero 8/2008 e dall'articolo 29 della legge regionale numero 17/2014.
(Ultimo aggiornamento 11/03/2020)